P.d.L.
n. 302 "Accertamento di conformità delle opere
edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in totale o
parziale difformità o con variazioni essenziali, nel territorio
della Regione Toscana".
PARERE
OBBLIGATORIO
Richiamati
- il
D.L. n. 269 del 30 settembre 2003 (Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici) ed
in particolare:
a) l'art.32, commi da 25 a 45, in tema di c.d. "condono edilizio";
b) l'art.32, comma 2, ove si precisa che la normativa "è
disposta nelle more dell'adeguamento della
disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico
in
materia edilizia";
- la P.d.L. n. 302 in oggetto descritta ed in particolare l'art.1,
ove, con riferimento a tutti i procedimenti di sanatoria edilizia,
si afferma l'esclusiva applicabilità della disciplina di
cui alla LR 52/1999 (in materia di concessioni autorizzazioni, d.i.a.
etc.), come modificata dalla LR 43/2003, emanata allo scopo di adeguare
la disciplina regionale ai principi contenuti dal Testo unico in
materia edilizia, di cui al DPR 380/2001;
Ricordato
- che
quello di cui al citato D.L. 269/2003 fa seguito agli altri due
noti condoni generalizzati degli abusi edilizi, introdotti dalla
L.47/1985 e dalla L.724/1994;
Ritenuto
in primo luogo
- che
la reiterazione delle leggi di condono degli abusi edilizi sia prima
di tutto censurabile sotto il profilo etico, perché oggettivamente
premia quanti non rispettano le regole legittimamente stabilite
dalle autorità responsabili del governo del territorio e
quindi, in prima battuta, dai Comuni;
- che la reiterazione in parola, incoraggiando l'aspettativa di
futuri condoni, incentivi l'abusivismo, rendendo perciò più
difficile sia il compito di pianificazione del territorio, sia quello
di controllo e tutela;
- che la reiterazione dei condoni affossi l'efficienza degli uffici
comunali, che non sono ancora riusciti a smaltire il ponderoso carico
di lavoro causato dai due precedenti ricordati condoni del 1985
e del 1994;
Ritenuto
in secondo luogo
- che,
per i Comuni e più in generale per tutti gli enti locali,
i benefici economici derivanti dalla sanatoria degli abusi edilizi
siano aleatori ed in ogni caso inferiori ai costi di gestione amministrativa
delle pratiche di condono, a quelli originati dai numerosi e lunghi
contenziosi giudiziari ed infine a quelli relativi alla realizzazione
delle nuove opere di urbanizzazione rese necessarie dall'aumento
del carico urbanistico;
- che, con il presente condono, sarebbe intaccato il circuito virtuoso
ormai istauratosi in Toscana per la gestione delle pratiche edilizie,
fondato sulla LR 52/99 come recentemente modificata, che vede la
partecipazione degli uffici comunali, dei cittadini e dei professionisti;
Ritenuto in terzo luogo
- che,
anche sulla base delle considerazioni svolte al precedente punto,
sia auspicabile che il reperimento di risorse finanziarie aggiuntive,
sia per i Comuni che per lo Stato, sia attuato con mezzi differenti
da quello dei condoni, che rischiano d'esser un rimedio peggiore
del male;
Ritenuto
in quarto luogo
- che
desti vivo allarme il conflitto istituzionale così delineatosi
tra la Regione Toscana e lo Stato, sulla competenza a legiferare
in materia di sanatoria edilizia, soprattutto in relazione alle
possibili incertezze interpretative ed applicative che ne potrebbero
derivare, a scapito soprattutto dei Comuni della nostra regione;
- che, per quanto sopra, sia in ogni caso da auspicare la ricerca,
da parte dello Stato e della Regione, di una soluzione che componga
il conflitto prospettato
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:
esprime parere favorevole sulla P.d.L. n. 302.
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