P.d.L.
n. 306 "Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica".
PARERE
OBBLIGATORIO
Vista
-la PDL 306 recante "Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza
economica";
Atteso
-che con la PDL 306 si intende disciplinare organicamente la materia
dei servizi pubblici locali, relativi al servizio idrico integrato,
alla gestione dei rifiuti, al trasporto pubblico locale, alla distribuzione
del gas e dell'energia elettrica, attraverso l'individuazione di
principi ai quali conformare sia i modelli organizzativi che le
modalità di affidamento e di gestione;
-che gli elementi maggiormente caratterizzanti la PDL 306 sembrano
i seguenti:
>l'affermazione del valore sociale dei servizi pubblici locali
oggetto della disciplina;
>la definizione dell'acqua come bene comune essenziale alla vita;
>l'apertura alla concorrenza per l'istaurazione del regime di
mercato;
>la differenziazione dei ruoli dell'ente pubblico (essenzialmente
di programmazione e controllo) e del gestore del servizio (soggetto
che garantisce la prestazione del servizio con criteri imprenditoriali);
>la possibilità della gestione separata della rete e degli
impianti, da un lato, e del servizio, dall'altro;
>l'inalienabilità dei beni di proprietà pubblica
essenziali all'espletamento dei servizi;
>l'istituzione dell'osservatorio dei servizi pubblici a rilevanza
economica;
-che, in particolare, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi,
la PDL 306 individua nella gara ad evidenza pubblica per la scelta
del gestore la regola, mentre subordina ad espressa previsione della
normativa di settore la possibilità di ricorso alla gestione
diretta e all'affidamento a società miste, in cui il socio
privato sia selezionato con gara ad evidenza pubblica;
Ricordato
in primo luogo
-che in Toscana una gran parte dei servizi pubblici oggetto della
PDL 306 è gestita da società per azioni costituite
dagli enti locali, o derivanti dalla trasformazione di aziende speciali,
nei confronti delle quali si è provveduto all'affidamento
diretto;
-che, nei settori delle risorse idriche e della gestione dei rifiuti,
le società di cui al precedente punto hanno spesso ceduto
a privati, senza seguire le procedure di gara, pacchetti azionari,
sulla base di piani industriali che si sviluppano in archi temporali
lunghi (anche ventennali);
-che, proprio in ragione della peculiarità ora descritta,
con riferimento al settore del servizio idrico integrato e a quello
dei rifiuti, la PDL in esame prevede che l'obbligo di messa in concorrenza
possa essere assolto tramite gara per la scelta del socio privato
nell'ambito di una società mista, ferma restando la possibilità
dell'affidamento diretto a società interamente partecipate
dall'ente affidante (c.d. gestione "in house");
-che, con riferimento alla gestione del servizio idrico integrato,
la PDL addirittura prevede che la normativa di settore possa escludere
l'affidamento tramite "gara per il soggetto gestore";
Ricordato
in secondo luogo
-che, con riferimento al tema dell'apertura alla concorrenza, esiste
una differenza di fondo tra la disciplina relativa al servizio idrico
integrato e a quello della gestione dei rifiuti: solo per il primo
infatti, dal riconoscimento dell'acqua come bene essenziale alla
vita (cfr.art.16), discende l'obbligo di una presenza pubblica di
almeno il 51% nelle società di gestione, con l'ulteriore
conseguenza dell'inapplicabilità dell'art.7 relativo alla
scelta tramite gare ad evidenza pubblica, del soggetto cui affidare
la gestione del servizio, che dovrà quindi seguire o il modello
"in house", o quello della società mista, con socio
privato, individuato tramite gara, la cui quota di capitale azionario
non superi il 49% ;
Ricordato
in terzo luogo
-che la PDL 306 non contiene norme settoriali relative, da un lato,
all'ambito del trasporto pubblico locale, dall'altro, a quello del
gas e dell'energia;
-che, con riferimento al settore del trasporto pubblico locale,
la normativa di settore (la LR 33/03 ha da poco rivisitato la LR
42/98) già contiene tutti gli elementi per l'attuazione del
principio della concorrenza, con la scelta del soggetto gestore
tramite gara;
-che, per ciò che riguarda il settore dell'energia e del
gas, la PDL prevede esclusivamente l'integrazione dei contratti
e delle carte dei servizi, in attesa del riordino di questi specifici
settori, che, con riferimento al servizio di distribuzione, risultano
a tutt'oggi funzionare in regime concessorio (v.art.24);
Ricordato
in quarto luogo
-che al tavolo di concertazione istituzionale, nella seduta del
20 ottobre 2003, è stata conseguita l'intesa, tra la Giunta
regionale, da una parte, e l'ANCI, l'URPT e l'UNCEM, dall'altra
parte, sul testo normativo di cui alla PDL 306;
Ritenuto
-che, nel quadro del giudizio positivo da esprimere sulla PDL 306,
vadano tuttavia manifestate le due seguenti osservazioni critiche:
1)che , ai sensi dell'art.11 comma 1, al fine di approvare lo schema
tipo del contratto di servizio che disciplina l'affidamento dei
servizi pubblici oggetto della legge, la Giunta regionale senta
"
le associazioni degli enti locali, dei consumatori e
ambientaliste, nonché le organizzazioni sindacali e le associazioni
imprenditoriali", mettendo quindi sullo stesso piano, sia sotto
il profilo procedimentale che sotto quello dell'efficacia, il parere
di soggetti rappresentativi di intere comunità locali e quello
di soggetti che rappresentano invece determinate categorie sociali
o gruppi di pressione, portatori quindi d'interessi settoriali ancorché
importanti;
2)che, con riferimento alle modalità organizzative necessarie
per fare fronte all'obbligo di informazione, attraverso la costituzione
di apposite consulte, sia stata predisposta una disciplina assai
minuta, alla quale dovranno uniformarsi gli enti competenti all'affidamento
dei servizi pubblici locali, ai quali invece si sarebbe potuta riconoscere
una maggiore autonomia nel regolare la materia;
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:
1)
esprime parere favorevole sulla PDL 306 "Norme sui servizi
pubblici locali a rilevanza economica";
2) raccomanda, a titolo di mera collaborazione, che, nel testo definitivo
della PDL esaminata, si tenga conto delle osservazioni critiche
contenute ai punti 1) e 2) del "Ritenuto"
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