P.d.L. n. 311 "Legge finanziaria per l'anno 2004"


PARERE OBBLIGATORIO

Vista
-la PDL 311, recante "Legge finanziaria per l'anno 2004";

Ricordato
-che, a norma dell'art. 13 della LR 36/2001 in materia di ordinamento contabile, la presente PDL, presentata contestualmente al bilancio di previsione, introduce tutte le modifiche all'ordinamento necessarie all'approvazione del bilancio, in coerenza con le scelte strategiche fatte con il DPEF 2004, già approvato con la P. di Risoluzione n.28 del 2003;

Preso atto
-che la citata PDL 311 si compone di quattro capi, di cui :
>il primo contiene interventi in materia fiscale;
>il secondo integra il programma triennale degli investimenti;
>il terzo riguarda le modifiche all'ordinamento necessarie a supportare specifici stanziamenti di bilancio;
>il quarto infine contiene modifiche alla LR 25/98 in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

Ritenuto
-che, con riferimento al capo I "Disposizioni in materia tributaria", siano da evidenziare i seguenti elementi:
1)la positiva conferma, in coerenza con quanto disposto dal DPEF 2004, dell'agevolazione a favore delle nuove imprese giovanili in materia di IRAP, che, comportando una diminuzione d'entrata, è da porre in relazione con il contestuale innalzamento delle aliquote per il conferimento in discarica dei rifiuti speciali;
2)l'introduzione dell'obbligo a carico delle Province, competenti per i controlli sulle violazioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, della presentazione di una relazione sull'attività di accertamento svolta nell'anno precedente, dalla quale decorre il termine per il riparto delle somme -si fa riferimento al 10% del tributo speciale che, come è noto, spetta alle Province- relative al primo versamento trimestrale di ciascun esercizio;
3)la sostituzione del comma 1 dell'art.23 bis della LR 60/1996 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art.3 della L.28 dicembre 1995 n.549), con un notevole aumento della tariffa a tonnellata per il conferimento dei rifiuti generati da attività minerarie, estrattive, edilizie, lapidee e metallurgiche, nonché dei rifiuti speciali diversi dai precedenti;
-che, con riferimento al capo II "Programma triennale degli investimenti 2003-2005", siano da evidenziare positivamente i seguenti elementi:
4)una previsione di spesa di 90 milioni di EURO annui, per il triennio 2004-2006, per il cofinanziamento di interventi finalizzati al superamento delle situazioni più critiche di carenza e di crisi idrica;
5)la previsione di un finanziamento aggiuntivo, dell'entità di 16 milioni di EURO, nell'ambito del programma pluriennale degli investimenti strategici nel settore dei beni culturali, per l'attuazione dell'intervento denominato "Toscana Museo diffuso";

Considerato
-che la particolare natura della legge finanziaria, come definita dall'art.13 della LR 36/2001 in materia di contabilità regionale, è tale che il suo contenuto è pressoché integralmente determinato dal DPEF e dal Bilancio;


IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI :

1) esprime parere favorevole sulla PDL 311.

2) formula, a titolo collaborativo, le due raccomandazioni sotto indicate.
a) Che, con riferimento al punto 2) del Ritenuto, l'art.6 della PDL 311, riguardante la modifica all'art.4 della LR 60/1996, relativa alla disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, sia riformulato in maniera tale da eliminare ogni possibile equivoco circa il riparto e l'effettivo pagamento delle somme dovute alle Province, quali titolari di una percentuale del tributo speciale; in particolare è da rilevare che, se da un lato è condivisibile lo spirito sotteso dalla norma, cioè quello di incentivare l'effettuazione dei controlli da parte delle Province, non altrettanto si può dire:
-per l'entità di risorse di spettanza provinciale, condizionata dall'adempimento introdotto dal citato art.6 della PDL 311;
-per le possibili incertezze che potrebbero insorgere circa la disciplina da applicare ai successivi versamenti trimestrali.

b) Che, con riferimento al punto 3) del Ritenuto, l'art.8 della PDL 311, che sostituisce il comma 1 dell'art.23 bis della LR 60/1996 (disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art.3 della L.28 dicembre 1995 n.549), sia riformulato, poiché, oltre all'effetto manifesto di un aumento generalizzato del costo del conferimento in discarica, ne comporta uno ulteriore, consistente nella disincentivazione del trattamento dei rifiuti. Circa questa seconda e più grave conseguenza, va infatti considerato che il costo unitario per tonnellata introdotto dalla modifica di legge in questione per i diversi tipi di rifiuto di cui alle lettere a),b) e c) dell'art.23 bis comma 1 della LR 60/95, ha una ricaduta diretta sul costo di conferimento in discarica di scarti e sovvalli, scarti non riducibili, derivanti della lavorazione dei rifiuti destinati a recupero e riciclaggio che, a norma dell'art.3 comma 40 della L.549/95, è determinato nel 20% dell'ammontare del costo a tonnellata previsto dal citato art.23 bis comma 1. Da ciò la necessità di escludere l'aumento del tributo per scarti e sovvalli, al fine di non disincentivare il trattamento dei rifiuti, con conseguente loro inoltro "tal quali" in discarica.

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