P.d.L. n.325 - Riconoscimento, sostegno,
promozione delle botteghe storiche.
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PARERE OBBLIGATORIO
Premesso che:
La
proposta, di iniziativa consiliare, mira alla valorizzazione e riconoscimento
delle botteghe storiche, intese quali attività commerciali
al dettaglio mantenutesi nel tempo con le caratteristiche originarie
e risalenti ad epoca antecedente al 1920; sono assimilate a tali
attività quelle iniziate prima del 1940 che vantino particolari
caratteristiche riferite ad avvenimenti storicamente significativi
e comunque antecedenti tale data.
La
Regione forma un elenco delle botteghe storiche, su segnalazione
di Comuni e Province nonché delle associazioni di promozione
turistica. Le segnalazioni sono vagliate da una apposita Commissione,
composta di rappresentanti della Regione, delle associazioni del
commercio, dell'Ordine dei giornalisti e dell'Università.
I Comuni
stabiliscono particolari agevolazioni per le botteghe storiche riconosciute
per quanto attiene l'ICI, la tassa sull'occupazione di suolo pubblico,
i passi carrai, gli oneri di urbanizzazione per interventi di manutenzione
straordinaria e di restauro.
La
Regione contribuisce con mutui agevolati e contributi a fondo perduto
alle spese per il restauro e il ripristino delle strutture architettoniche
e degli arredi delle botteghe storiche.
Infine,
nell'ambito della propria attività di promozione turistica,
la Regione pubblica e diffonde il catalogo delle botteghe storiche
ed assume altre idonee iniziative di comunicazione per far conoscere
le botteghe storiche della Toscana e le loro peculiarità.
Considerato che:
L'iniziativa
pare chiara nelle finalità ma non sufficientemente strutturata
sul piano tecnico giuridico, tanto da evidenziare la necessità
di una complessiva riscrittura testuale volta ad apprestare una
disciplina compiuta della materia.
Al contempo, sotto il profilo del merito, è assai discutibile,
in una fase di diffusa difficoltà finanziaria degli enti
locali, che la legge regionale imponga ai Comuni l'obbligo tassativo
di introdurre specifiche agevolazioni fiscali in favore delle botteghe
riconosciute. La proposta quindi, se da un lato può essere
vista con favore relativamente ai suoi principi informatori, dall'altro
induce alla contestuale formulazione di specifiche condizioni e
raccomandazioni.
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
1. esprime un parere favorevole sulla P.d.L. n.325 a condizione
che:
a) sia riconosciuta ai Comuni la facoltà, anziché
l'obbligo, di introdurre regimi fiscali agevolativi o, in alternativa,
siano coperti i relativi oneri;
b) siano disciplinate le modalità di nomina della Commissione
di cui all'art.2 e più in generale le modalità di
svolgimento del procedimento amministrativo preordinato al riconoscimento
delle botteghe storiche;
c) sia rivista la composizione della commissione, per la quale non
sembrano utili i rappresentanti della Regione, dell'ordine dei giornalisti
e delle Università, mentre dovrebbe essere prevista la presenza
della sovrintendenza alle belle arti;
d) siano definiti i criteri e le modalità per la concessione
da parte della Regione di mutui e contributi regionali per il restauro
o ripristino delle strutture architettoniche e degli arredi delle
botteghe storiche.
2.
Si raccomanda inoltre:
a) che l'intervento sulle botteghe storiche sia inquadrato all'interno
di una più ampia considerazione dei complessivi problemi
del depauperamento storico e sociale dei centri storici;
b) che siano prese in esame anche le attività artigianali
tradizionali spesso annesse ad esercizi commerciali.
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