P.d.L. n.325 - Riconoscimento, sostegno, promozione delle botteghe storiche.
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PARERE OBBLIGATORIO


Premesso che:

La proposta, di iniziativa consiliare, mira alla valorizzazione e riconoscimento delle botteghe storiche, intese quali attività commerciali al dettaglio mantenutesi nel tempo con le caratteristiche originarie e risalenti ad epoca antecedente al 1920; sono assimilate a tali attività quelle iniziate prima del 1940 che vantino particolari caratteristiche riferite ad avvenimenti storicamente significativi e comunque antecedenti tale data.

La Regione forma un elenco delle botteghe storiche, su segnalazione di Comuni e Province nonché delle associazioni di promozione turistica. Le segnalazioni sono vagliate da una apposita Commissione, composta di rappresentanti della Regione, delle associazioni del commercio, dell'Ordine dei giornalisti e dell'Università.

I Comuni stabiliscono particolari agevolazioni per le botteghe storiche riconosciute per quanto attiene l'ICI, la tassa sull'occupazione di suolo pubblico, i passi carrai, gli oneri di urbanizzazione per interventi di manutenzione straordinaria e di restauro.

La Regione contribuisce con mutui agevolati e contributi a fondo perduto alle spese per il restauro e il ripristino delle strutture architettoniche e degli arredi delle botteghe storiche.

Infine, nell'ambito della propria attività di promozione turistica, la Regione pubblica e diffonde il catalogo delle botteghe storiche ed assume altre idonee iniziative di comunicazione per far conoscere le botteghe storiche della Toscana e le loro peculiarità.


Considerato che:

L'iniziativa pare chiara nelle finalità ma non sufficientemente strutturata sul piano tecnico giuridico, tanto da evidenziare la necessità di una complessiva riscrittura testuale volta ad apprestare una disciplina compiuta della materia.
Al contempo, sotto il profilo del merito, è assai discutibile, in una fase di diffusa difficoltà finanziaria degli enti locali, che la legge regionale imponga ai Comuni l'obbligo tassativo di introdurre specifiche agevolazioni fiscali in favore delle botteghe riconosciute. La proposta quindi, se da un lato può essere vista con favore relativamente ai suoi principi informatori, dall'altro induce alla contestuale formulazione di specifiche condizioni e raccomandazioni.


IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI


1. esprime un parere favorevole sulla P.d.L. n.325 a condizione che:
a) sia riconosciuta ai Comuni la facoltà, anziché l'obbligo, di introdurre regimi fiscali agevolativi o, in alternativa, siano coperti i relativi oneri;
b) siano disciplinate le modalità di nomina della Commissione di cui all'art.2 e più in generale le modalità di svolgimento del procedimento amministrativo preordinato al riconoscimento delle botteghe storiche;
c) sia rivista la composizione della commissione, per la quale non sembrano utili i rappresentanti della Regione, dell'ordine dei giornalisti e delle Università, mentre dovrebbe essere prevista la presenza della sovrintendenza alle belle arti;
d) siano definiti i criteri e le modalità per la concessione da parte della Regione di mutui e contributi regionali per il restauro o ripristino delle strutture architettoniche e degli arredi delle botteghe storiche.

2. Si raccomanda inoltre:
a) che l'intervento sulle botteghe storiche sia inquadrato all'interno di una più ampia considerazione dei complessivi problemi del depauperamento storico e sociale dei centri storici;
b) che siano prese in esame anche le attività artigianali tradizionali spesso annesse ad esercizi commerciali.


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