P.d.L. n.327 - Determinazione del contributo previsto dalla legge 9 dicembre 1986 n.896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche) dovuto ai comuni e alla Regione per produzione di energia elettrica da risorse geotermiche. Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1997 n.45 (Norme in materia di risorse energetiche).
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PARERE OBBLIGATORIO


Premesso quanto segue:

L'atto in esame interviene sulla L.R. 97/45 introducendo una serie di modifiche e aggiunte nella sostanza così sintetizzabili:

a) sono rideterminati (per la precisione raddoppiati) gli importi dei contributi di cui alla legge 896/97 art.17 comma 3, dovuti dal soggetto utilizzatore in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti con potenza superiore a 3MW che utilizzano risorse geotermiche, spettanti ai comuni e alla Regione in cui è compreso il campo geotermico coltivato; per quanto riguarda i contributi spettanti alla Regione, il relativo gettito è destinato per il 50% alla realizzazione di progetti di investimento nei comuni nei quali nell'anno solare di riferimento sia stata sviluppata l'attività geotermica in termini di nuova ricerca e di potenziamento;

b) i predetti contributi sono aggiornati annualmente per un importo pari al 100% della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicata dall'ISTAT; è quindi sostanzialmente innovato l'attuale regime, secondo cui i contributi sono aggiornati per un importo pari al 100% dell'indice di variazione delle tariffe applicate dall'ENEL (art. 1 comma 2 della legge 470/95);

c) in tema di attività mineraria, qualora la concessione non sia rinnovata l'atto di consegna della miniera all'Amministrazione competente da parte dell'interessato si perfeziona con la formale accettazione da parte dell'Amministrazione stessa, preceduta da un preventivo accertamento dell'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per la messa in sicurezza dell'impianto. Il titolo minerario si intende prorogato fino all'accettazione, limitatamente agli oneri e impegni derivanti dalla concessione.

Considerato che:

1. E' noto come la Regione abbia acquisito nel tempo la titolarità di notevoli funzioni normative in materia di risorse geotermiche e minerarie, funzioni e competenze vieppiù confermate dal nuovo titolo V parte II della Costituzione. In questo contesto, discostandosi dalla disciplina statale di specie, il testo in esame ridefinisce l'entità dei contributi di cui all'art.17 della legge 896/86 nel contempo statuendo una nuova metodologia di aggiornamento annuale dei contributi medesimi.
In sostanza, come riportato nella relazione di accompagnamento, si persegue l'obiettivo primario di incrementare l'entità dei suddetti contributi agganciandone nel contempo l'aggiornamento all'indice ISTAT, in modo da garantire nel tempo ricadute finanziarie certe e consistenti a favore delle aree geotermiche. Sotto questo profilo l'iniziativa in esame può essere senz'altro giudicata positivamente, traducendosi in un aumento di risorse di cui beneficiano, in misura rilevante, gli enti locali delle aree predette.

2. Ciò posto, lascia perplessi la circostanza che il testo in esame introduca una riserva di destinazione nell'impiego del 50% del gettito dei contributi dovuti alla Regione dall'ENEL ai sensi dell'art.17 comma 3 lettera b) della legge statale. Non può infatti sottacersi il rischio che la scelta di privilegiare i comuni sul cui territorio siano sviluppate dall'ENEL iniziative geotermiche sia in termini di nuova ricerca che di potenziamento dell'attività possa oggettivamente penalizzare quei comuni di aera geotermica sul cui territorio in determinati periodi non risultino svolte simili iniziative, a prescindere dalla volontà dei comuni in questione.

3. Infine, per quanto concerne le nuove disposizioni procedimentali in tema di concessioni minerarie (nuovo comma 3 bis dell'art.7 della L.R. 45/97), queste appaiono di carattere eminentemente tecnico e funzionali all'idonea messa in sicurezza degli impianti.

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI


1. Esprime un parere favorevole sulla P.d.L. n.327.

2. Raccomanda di modificare quanto disposto all'articolo unico comma 2, laddove si introduce un apposito vincolo di destinazione in ordine al 50% dei fondi acquisiti dalla Regione ai sensi dell'art.17 comma 3 lettera b) della legge 896/86. Siffatta disposizione appare suscettibile di penalizzare quei comuni di aera geotermica sul cui territorio l'ENEL non assuma in determinati periodi, a prescindere dalla volontà dei comuni stessi, specifiche iniziative di sviluppo dell'attività geotermica. Le istanze di contribuzione presentate dai comuni sprovvisti di titolo preferenziale risulterebbero infatti finanziabili, per motivi difficilmente comprensibili, solo nei limiti e fino a concorrenza dei fondi regionali residui.

3. Raccomanda, in via generale, che la Regione faciliti ogni attività di promozione e ricerca in merito alle fonti energetiche alternative.


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