P.d.L. n.327 - Determinazione del
contributo previsto dalla legge 9 dicembre 1986 n.896 (Disciplina
della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche) dovuto
ai comuni e alla Regione per produzione di energia elettrica da
risorse geotermiche. Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1997
n.45 (Norme in materia di risorse energetiche).
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PARERE OBBLIGATORIO
Premesso quanto segue:
L'atto
in esame interviene sulla L.R. 97/45 introducendo una serie di modifiche
e aggiunte nella sostanza così sintetizzabili:
a)
sono rideterminati (per la precisione raddoppiati) gli importi dei
contributi di cui alla legge 896/97 art.17 comma 3, dovuti dal soggetto
utilizzatore in caso di produzione di energia elettrica a mezzo
di impianti con potenza superiore a 3MW che utilizzano risorse geotermiche,
spettanti ai comuni e alla Regione in cui è compreso il campo
geotermico coltivato; per quanto riguarda i contributi spettanti
alla Regione, il relativo gettito è destinato per il 50%
alla realizzazione di progetti di investimento nei comuni nei quali
nell'anno solare di riferimento sia stata sviluppata l'attività
geotermica in termini di nuova ricerca e di potenziamento;
b)
i predetti contributi sono aggiornati annualmente per un importo
pari al 100% della variazione percentuale annua dell'indice dei
prezzi al consumo indicata dall'ISTAT; è quindi sostanzialmente
innovato l'attuale regime, secondo cui i contributi sono aggiornati
per un importo pari al 100% dell'indice di variazione delle tariffe
applicate dall'ENEL (art. 1 comma 2 della legge 470/95);
c)
in tema di attività mineraria, qualora la concessione non
sia rinnovata l'atto di consegna della miniera all'Amministrazione
competente da parte dell'interessato si perfeziona con la formale
accettazione da parte dell'Amministrazione stessa, preceduta da
un preventivo accertamento dell'avvenuta esecuzione di tutte le
opere necessarie per la messa in sicurezza dell'impianto. Il titolo
minerario si intende prorogato fino all'accettazione, limitatamente
agli oneri e impegni derivanti dalla concessione.
Considerato
che:
1.
E' noto come la Regione abbia acquisito nel tempo la titolarità
di notevoli funzioni normative in materia di risorse geotermiche
e minerarie, funzioni e competenze vieppiù confermate dal
nuovo titolo V parte II della Costituzione. In questo contesto,
discostandosi dalla disciplina statale di specie, il testo in esame
ridefinisce l'entità dei contributi di cui all'art.17 della
legge 896/86 nel contempo statuendo una nuova metodologia di aggiornamento
annuale dei contributi medesimi.
In sostanza, come riportato nella relazione di accompagnamento,
si persegue l'obiettivo primario di incrementare l'entità
dei suddetti contributi agganciandone nel contempo l'aggiornamento
all'indice ISTAT, in modo da garantire nel tempo ricadute finanziarie
certe e consistenti a favore delle aree geotermiche. Sotto questo
profilo l'iniziativa in esame può essere senz'altro giudicata
positivamente, traducendosi in un aumento di risorse di cui beneficiano,
in misura rilevante, gli enti locali delle aree predette.
2.
Ciò posto, lascia perplessi la circostanza che il testo in
esame introduca una riserva di destinazione nell'impiego del 50%
del gettito dei contributi dovuti alla Regione dall'ENEL ai sensi
dell'art.17 comma 3 lettera b) della legge statale. Non può
infatti sottacersi il rischio che la scelta di privilegiare i comuni
sul cui territorio siano sviluppate dall'ENEL iniziative geotermiche
sia in termini di nuova ricerca che di potenziamento dell'attività
possa oggettivamente penalizzare quei comuni di aera geotermica
sul cui territorio in determinati periodi non risultino svolte simili
iniziative, a prescindere dalla volontà dei comuni in questione.
3.
Infine, per quanto concerne le nuove disposizioni procedimentali
in tema di concessioni minerarie (nuovo comma 3 bis dell'art.7 della
L.R. 45/97), queste appaiono di carattere eminentemente tecnico
e funzionali all'idonea messa in sicurezza degli impianti.
IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
1. Esprime un parere favorevole sulla P.d.L. n.327.
2.
Raccomanda di modificare quanto disposto all'articolo unico comma
2, laddove si introduce un apposito vincolo di destinazione in ordine
al 50% dei fondi acquisiti dalla Regione ai sensi dell'art.17 comma
3 lettera b) della legge 896/86. Siffatta disposizione appare suscettibile
di penalizzare quei comuni di aera geotermica sul cui territorio
l'ENEL non assuma in determinati periodi, a prescindere dalla volontà
dei comuni stessi, specifiche iniziative di sviluppo dell'attività
geotermica. Le istanze di contribuzione presentate dai comuni sprovvisti
di titolo preferenziale risulterebbero infatti finanziabili, per
motivi difficilmente comprensibili, solo nei limiti e fino a concorrenza
dei fondi regionali residui.
3.
Raccomanda, in via generale, che la Regione faciliti ogni attività
di promozione e ricerca in merito alle fonti energetiche alternative.
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