Firenze,
25 marzo 2009
- Al presidente del Consiglio regionale
e
p. c. - Al presidente della Giunta regionale
- Ai componenti della Giunta regionale
e p. c. - Ai
direttori generali della Giunta regionale
- Al segretario generale del
Consiglio regionale
- Ai
responsabili di:
- Area di coordinamento per l’assistenza alle commissioni ed agli organi consiliari
- Area di coordinamento per l’assistenza tecnico- professionale
- Settore di assistenza generale alla commissione
- Settore di assistenza giuridico-legislativa alla commissione
- Ufficio stampa del Consiglio regionale
“Disciplina
regionale dell’edilizia abitativa sociale”
favorevole favorevole favorevole contrario
contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità X
A
maggioranza
A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
dott.ssa Marinella Romoli
“Disciplina regionale dell’edilizia abitativa sociale”
IL CONSIGLIO DELLE
SEDUTA DEL 20 MARZO 2009
-
-
il Regolamento interno del Consiglio regionale;
-
il Regolamento interno del Consiglio delle
-
Considerato
-
che la proposta di legge regionale n. 332 costituisce la nuova disciplina
organica e sistematica dell'edilizia residenziale sociale al fine di
raccogliere in un unico quadro normativo l'insieme delle materie che investono
il tema della casa;
-
che alla Regione sono riservate le funzioni concernenti la programmazione,
indirizzo, verifica e controllo;
- che per quanto le funzioni amministrative in
materia di edilizia residenziale sociale vengano riconfermate in capo ai comuni,
secondo le previsioni dell'attuale disciplina (L.R. 77/98 “Riordino delle competenze nella materia dell'edilizia residenziale
pubblica”), esse sono frammentate ed attribuite in base a due diversi
livelli territoriali:
1) funzioni che debbono essere esercitate dai comuni in forma “obbligatoriamente”
associata in livelli territoriali di
zona individuati dalla legge (allegato A):
·
rilevazione dei
fabbisogni abitativi, secondo criteri e
modalità stabilite dalla Regione;
·
formulazione
proposte in ordine all’individuazione degli obiettivi del sistema dell’edilizia
residenziale sociale;
·
presentazione
delle proposte per il conseguimento dei contributi previsti nel programma
regionale;
·
formazione e
gestione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi e la regolazione
della mobilità;
·
approvazione
proposte di alienazione degli immobili;
2)
funzioni e compiti
che i comuni esercitano “obbligatoriamente” in forma associata in ambiti territoriali
di area vasta individuati dalla legge (art. 14 “Ambiti territoriali ottimali di area vasta”):
·
assistenza
tecnica alle zone per la definizione delle proposte di intervento;
·
attuazione degli
interventi di nuova costruzione, recupero, manutenzione e gestione
amministrativa del patrimonio di proprietà dei comuni;
·
approvazione
dello schema e stipula del contratto di locazione degli immobili;
·
rilascio delle
autorizzazioni alla locazione o all'alienazione anticipata di alloggi
acquistati con il contributo pubblico;
·
accertamenti dei
requisiti soggettivi per l'accesso agli alloggi e verifica periodica dei
requisiti per la permanenza negli stessi;
·
attuazione delle
proposte di alienazione degli immobili e dei relativi piani di reinvestimento;
·
formulazione delle
proposte di mobilità per sotto-utilizzazione o sovraffollamento o per esigenze
di ristrutturazione;
·
predisposizione
di piani operativi annuali per il mantenimento in sicurezza ed in efficienza
del patrimonio immobiliare;
·
approvazione del
regolamento di gestione delle forme associative di area vasta;
·
accertamenti
necessari per il conseguimento dei contributi regionali;
·
assegnazione,
annullamento e revoca degli alloggi;
-
che il proliferare di questi livelli di frammentazione delle competenze non
agevola il tentativo di raccogliere in un unico quadro normativo le materie che
investono il tema della casa e certo non spingono nella direzione della
semplificazione dei procedimenti amministrativi;
-
che sulla proposta di legge in oggetto non è stata raggiunta l’intesa con le
Associazione degli Enti locali al Tavolo di concertazione istituzionale del 16
febbraio 2009
DELIBERA
Di
esprimere parere contrario sulla
Proposta di Legge n.