P.d.L. n. 334 “Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n.30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana)”.
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PARERE OBBLIGATORIO
Premesso quanto segue:
L’atto in esame introduce alcune limitate modifiche,
di carattere prettamente tecnico, al testo della l.r. 30/2003.
I contenuti della proposta sono così sintetizzabili:
1.
Anche
nel caso in cui più imprenditori agricoli svolgano in comune l’attività di cui
all’art.2 comma 2 lettera c) (somministrazione pasti e bevande) sono
considerati ospiti aziendali tutti gli ospiti delle aziende agrituristiche che
abbiano sottoscritto gli accordi di cooperazione, fermo restando tuttavia il
rispetto dei limiti di ricettività stabiliti per ciascuna azienda dalla
rispettiva autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica.
2.
Oltre
i trenta posti letto, e comunque nel limite massimo di quaranta salvo diversa disposizione prevista negli
strumenti urbanistici comunali, l’attività di ospitalità può essere svolta
utilizzando esclusivamente unità abitative indipendenti.
2.
In
coerenza con le sentenze nn.313 e 324 del 2003 della Corte costituzionale,
secondo cui la funzione regolamentare permane in capo al Consiglio regionale fino
al pronunciamento sul punto da parte dei nuovi Statuti, è abrogato il comma 1
dell’art.27 della l.r. 30/2003, che
demandava alla Giunta regionale l’approvazione
del regolamento attuativo della legge.
2.
Rimediando
ad una omissione della legge 30/2003, il divieto di trasformazione a fini
agrituristici viene esteso agli annessi agricoli realizzati ai sensi
dell’art.3 commi 10 e 11 della l.r. 64/95, cioè senza presentazione di un
programma di miglioramento agricolo-ambientale e conseguente stipula di convenzioni
o atti d’obbligo (questa fattispecie viceversa era espressamente prevista dalla
l.r. n.76/94).
Sottolineato che la proposta è già stata discussa in sede di concertazione interistituzionale Giunta regionale - associazioni rappresentative degli enti locali e che sulla stessa è stata raggiunta l’intesa fra le parti;
Considerato che la proposta di modifica del comma 1
dell’art.12 della l.r.30/2001 intende attribuire agli strumenti urbanistici
comunali la potestà di vietare il superamento della soglia dei trenta posti
letto fino al massimo dei quaranta, ordinariamente previsto a determinate
condizioni (questa finalità è esplicitamente dichiarata nella relazione di
accompagnamento, anche se la formulazione adottata non appare sufficientemente
chiara a tale riguardo) ;
Ritenuto, in relazione a quanto sopra, che sarebbe
inoltre opportuno prevedere che gli stessi strumenti urbanistici comunali
possano anche elevare la predetta
soglia dei quaranta posti, ferma restando la necessaria sussistenza del
requisito di prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica;
esprime un parere favorevole sulla P.d.L.
n.334 alla seguente condizione:
-che la proposta di modifica del comma 1 dell’art.12
della l.r. 30/2001 sia integrata prevedendo che gli strumenti urbanistici
comunali possano, oltreché vietare il superamento della soglia ordinaria dei
trenta posti letto, anche elevare la soglia massima di quaranta posti entro la
quale è attualmente ammessa l’ospitalità tramite esclusivo utilizzo di unità
abitative indipendenti, ferma restando la necessaria sussistenza del requisito
di prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica.