Firenze,
30 aprile 2009
- Al presidente del Consiglio regionale
e
p. c. - Al presidente della Giunta regionale
- Ai consiglieri proponenti
- Al
segretario generale del Consiglio regionale
- Al Responsabile dell’Area di coordinamento per
l’assistenza professionale
“Modifiche
alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico
in materia di commercio, in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione
alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di
carburanti).”
favorevole favorevole favorevole contrario
contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
X
PARERE
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità
X A
maggioranza
A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
dott.ssa Marinella Romoli
“Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del
commercio. Testo unico in materia di commercio, in sede fissa, su aree
pubbliche, somministrazione alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e
periodica e distribuzione di carburanti).”
IL CONSIGLIO DELLE
SEDUTA DEL 29 APRILE 2009
-
-
il Regolamento interno del Consiglio regionale;
-
il Regolamento interno del Consiglio delle
-
Atteso
- che è stata avviata una Procedura
d’infrazione da parte della Commissione europea in materia di distribuzione di
carburanti per incompatibilità delle disposizioni statali e regionali, ai
principi comunitari che prevedono la libertà di stabilimento e di esercizio di
impresa all’interno dell’Unione Europea;
- che lo Stato in seguito ai rilievi
sollevati dalla Commissione europea ha provveduto alla liberalizzazione del
settore, stabilendo l’eliminazione dei “vincoli con finalità commerciale”, con
soppressione di distanze e superfici minime commerciali nonché delle
restrizioni o obblighi relativamente all’offerta di attività e servizi
integrativi relativi all’attività di distribuzione di carburanti;
- che le disposizioni statali, emanate
nell’esercizio della competenza esclusiva statale in materia di “tutela della
concorrenza” e di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni”
prevalgono sulle norme regionali in contrasto tra cui anche
Considerato
- che dunque la proposta di legge in
oggetto interviene a modificare
- che le modifiche sostanzialmente si
possono così riassumere:
1)
introduzione di
alcune disposizioni relative alle fattispecie di incompatibilità assoluta e
relativa degli impianti e quelle relative agli orari e ai turni di apertura e
chiusura dei punti vendita;
2)
abrogazione delle
disposizioni incompatibili con la liberalizzazione del mercato, in particolare
quelle relative alla determinazione di distanze minime di e superfici minime;
3)
individuazione di
una nuova tipologia di impianti che erogano, oltre alla benzina e al gasolio,
almeno uno dei carburanti “ecocompatibili” (metano o gpl o idrogeno o relative
miscele) e che utilizzino fonti energetiche alternative rinnovabili (impianto
fotovoltaico);
4)
individuazione di
ambiti territoriali (aree montane e insulari carenti del servizio di
distribuzione di carburante) nei quali possono essere installati impianti
funzionanti 24 ore su 24 esclusivamente con apparecchiature self-service
prepagamento senza l’assistenza del gestore;
5)
eliminazione
dell’obbligo da parte dei nuovi impianti di istallare attività e servizi
integrativi e previsione della facoltà di dotare l’impianto di attività
economiche accessorie e di servizi, valida anche per gli impianti esistenti;
6)
eliminazione
delle fasce orarie, tra le quali il gestore doveva scegliere l’orario di
servizio e la possibilità di aumentare l’orario giornaliero di apertura e di
renderlo flessibile rispettando il limite minimo di apertura fissato in 39 ore
da articolare dalle ore 6.00 alle ore 21.00;
7)
obbligo di
esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo
esclusivamente ai prezzi praticati;
DELIBERA
Di
esprimere parere favorevole sulla Proposta
di Legge n.