P.d.L. n. 338 “Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti”.
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PARERE
OBBLIGATORIO
Premesso quanto segue:
La
legge disciplina l’affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri
derivanti dalla cremazione dei defunti nell’ambito dei principi di cui alla
legge 30 marzo 2001 n.130.
La
scelta dell’affidamento dell’urna concernente le ceneri, nonché le modalità di
conservazione o dispersione sono rimesse alla volontà del defunto.
L’art.3
disciplina le modalità di consegna dell’urna all’affidatario nonché l’eventuale
rinuncia all’affidamento da parte dell’interessato.
Gli
artt.5 e 6 definiscono le modalità di conservazione e dispersione delle ceneri.
La
realizzazione di nuovi crematori è disciplinata nell’ambito del piano regionale
di indirizzo territoriale ai sensi della normativa regionale in materia di
governo del territorio.
Nel
caso di consegna dell’urna cineraria ad un soggetto affidatario e nel caso di
dispersione delle ceneri, fatta salva una diversa volontà del defunto, deve
essere realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, a
ricordo dello scomparso, affinché non venga perduto il seno comunitario della
morte.
Infine,
i Comuni e la Regione favoriscono e promuovono l’informazione dei cittadini
residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con
riguardo agli aspetti economici.
Sottolineato quanto segue:
1.
La legge in esame
recepisce, assicurandone la concreta attuazione sul territorio regionale, i
principi fissati dalla legge 130/2001 (finora inoperanti stante il mancato
adeguamento alla legge da parte del regolamento statale di polizia mortuaria);
viene in tal modo significativamente innovato il regime proprio della materia,
sia in quanto risultano compiutamente disciplinate le modalità di affidamento
dell’urna cineraria sia in quanto viene consentita la dispersione delle ceneri,
oltreché nelle aree a ciò destinate all’interno dei cimiteri, anche in altre
aree tassativamente enumerate nell’articolato.
2.
La proposta è stata
favorevolmente giudicata in sede di concertazione interistituzionale Regione -
associazioni rappresentative degli enti locali; in particolare, giova segnalare
che a seguito di tale confronto la dispersione delle ceneri in luoghi o con
modalità diverse da quanto statuito dalla legge comporta l’applicazione di uno
specifico regime sanzionatorio.
3.
Assume un particolare
rilievo, sul piano etico, la statuizione con cui si impone, ad
affermazione del senso comunitario
della morte, la realizzazione nei cimiteri di apposite targhe individuali o
collettive riportanti i dati del defunto.
Tutto
ciò premesso, sussistono i presupposti per l’espressione di un parere
favorevole sulla proposta in oggetto, corredato da una specifica
raccomandazione.
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
1.
esprime un parere favorevole sulla P.d.L. n.338;
2.
formula inoltre la
seguente raccomandazione:
-per
consentire una immediata repressione degli illeciti, pare opportuna una
riscrittura del comma 5 dell’art.6 prevedendo che la dispersione delle ceneri
in luoghi non consentiti comporti di per sé, a prescindere dalla sopravvenienza
di eventuali regolamenti comunali attuativi, l’applicazione, da parte dei
competenti organi del Comune sul cui territorio è commessa l’infrazione, della
sanzione amministrativa di cui all’art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).