PDL 348 “Norme per la realizzazione di lavori artistici a corredo delle opere pubbliche”.

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

Vista

-la PDL 348 di cui all’oggetto;

 

Atteso

-che la PDL 348, riprendendo i punti essenziali una antica legge (la L.29 luglio 1949, n.717 “Norme per l’arte negli edifici pubblici”, che se non risulta espressamente abrogata, non risulta neppure applicata dalla Regione, almeno in epoca recente), è finalizzata a qualificare sotto il profilo estetico tutte le nuove opere pubbliche da realizzarsi da parte della Regione, delle Province e dei Comuni, attraverso la previsione di un contributo obbligatorio corrispondente  alla percentuale del 2 % del costo dell’opera, da destinarsi alla realizzazione di lavori di abbellimento dell’opera medesima;

-che la citata  L.717/1949, alla quale espressamente la PDL 348 si ispira, differisce da questa ultima per un dato niente affatto secondario, poiché riguarda soltanto gli edifici pubblici e non tutte le opere pubbliche, come invece fa la PDL 348;

-che, sempre a proposito della citata L.717/21949 , non possa sfuggire il fondamentale legame esistente tra di essa e la fase storica in cui era destinata ad inserirsi, che era quella della ricostruzione post bellica, quando era stringente la necessità di provvedere all’edificazione delle nuove sedi delle amministrazioni pubbliche della neonata Repubblica;

 

Considerato

-che la riesumazione della citata L.717/1949, in presenza di un quadro storico, culturale, economico ed istituzionale profondamente mutati, risulti francamente anacronistico;

-che l’estensione, dai soli edifici a tutte le opere pubbliche, dell’applicazione di una contribuzione obbligatoria del 2 per cento a fini estetici sia da considerare vieppiù incongrua ed inopportuna, anche tenuto conto della drammatica situazione degli attuali equilibri finanziari degli enti locali;

 

Preso atto

-della nota ufficiale in data 6 luglio 2004 prot. N.29909, inviata dall’Assessore ai LL.PP. del Comune di Pisa,  recante un giudizio recisamente negativo sulla PDL 348, motivato:

1)dai suoi effetti negativi sulle finanze comunali;

2)dalla limitazione dell’autonomia decisionale dei comuni che da essa conseguirebbe;

3)dal fatto che essa non preveda ulteriori e diversi strumenti per il perseguimento delle finalità estetiche enunciate dalla legge, quali l’uso di particolari materiali o le modalità realizzative delle opere;

 

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:

 

-esprime  parere negativo sulla PDL 348.