PDL 348 “Norme per la realizzazione di lavori
artistici a corredo delle opere pubbliche”.
Vista
-la PDL 348 di cui all’oggetto;
-che
la PDL 348, riprendendo i punti essenziali una antica legge (la L.29 luglio
1949, n.717 “Norme per l’arte negli edifici pubblici”, che se non risulta
espressamente abrogata, non risulta neppure applicata dalla Regione, almeno in
epoca recente), è finalizzata a qualificare sotto il profilo estetico tutte le
nuove opere pubbliche da realizzarsi da parte della Regione, delle Province e
dei Comuni, attraverso la previsione di un contributo obbligatorio
corrispondente alla percentuale del 2 %
del costo dell’opera, da destinarsi alla realizzazione di lavori di abbellimento
dell’opera medesima;
-che
la citata L.717/1949, alla quale
espressamente la PDL 348 si ispira, differisce da questa ultima per un dato
niente affatto secondario, poiché riguarda soltanto gli edifici pubblici e non
tutte le opere pubbliche, come invece fa la PDL 348;
-che,
sempre a proposito della citata L.717/21949 , non possa sfuggire il
fondamentale legame esistente tra di essa e la fase storica in cui era
destinata ad inserirsi, che era quella della ricostruzione post bellica, quando
era stringente la necessità di provvedere all’edificazione delle nuove sedi
delle amministrazioni pubbliche della neonata Repubblica;
Considerato
-che
la riesumazione della citata L.717/1949, in presenza di un quadro storico,
culturale, economico ed istituzionale profondamente mutati, risulti francamente
anacronistico;
-che
l’estensione, dai soli edifici a tutte le opere pubbliche, dell’applicazione di
una contribuzione obbligatoria del 2 per cento a fini estetici sia da
considerare vieppiù incongrua ed inopportuna, anche tenuto conto della
drammatica situazione degli attuali equilibri finanziari degli enti locali;
Preso
atto
-della
nota ufficiale in data 6 luglio 2004 prot. N.29909, inviata dall’Assessore ai
LL.PP. del Comune di Pisa, recante un
giudizio recisamente negativo sulla PDL 348, motivato:
1)dai
suoi effetti negativi sulle finanze comunali;
2)dalla
limitazione dell’autonomia decisionale dei comuni che da essa conseguirebbe;
3)dal
fatto che essa non preveda ulteriori e diversi strumenti per il perseguimento
delle finalità estetiche enunciate dalla legge, quali l’uso di particolari
materiali o le modalità realizzative delle opere;
IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:
-esprime parere negativo sulla PDL 348.