P.d.L. n.349
“Disposizioni attuative dell’articolo 3, comma 121 della legge 24 dicembre 2003
n.350 (Legge finanziaria 2004) in materia di contenzioso concernente
l’invalidità civile e modifiche all’articolo 14 della legge regionale 26
novembre 1998 n.85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle
funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute,
servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e
attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n.12).
________________________________________________________________________________
PARERE OBBLIGTORIO
Premesso quanto segue:
1. Ai sensi dell’art.3 comma 121 della legge 24 dicembre 2003 (finanziaria 2004) in materia di contenzioso concernente l’invalidità civile la Regione, fatte salve le ordinarie modalità di difesa in giudizio, può essere difesa da propri funzionari, da funzionari degli enti locali delle aziende sanitarie oppure, in base ad apposite convenzioni, da avvocati dipendenti dall’INPS.
2. La Regione Toscana ha ritenuto di dare attuazione alla legge statale scegliendo fra le varie forme di difesa (aggiuntive) previste quella della difesa tramite funzionari delle Aziende sanitarie locali, sull’assunto che tali soggetti siano particolarmente indicati per assicurare i debiti collegamenti con la commissione medica chiamata all’accertamento delle situazioni invalidanti.
3. La proposta in esame modifica inoltre il comma 1 dell’art.14 della legge regionale n.85/98.
Con tale modifica si procede ad una riallocazione delle funzioni amministrative relative alla concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili. Tali funzioni, sinora spettanti alla generalità dei comuni presenti sul territorio regionale, sono ora incardinate, a fine di assicurarne l’adeguato esercizio, in capo ai comuni capoluogo di provincia e ai Comuni di Empoli e Viareggio.
Lo spostamento di competenze assume una connotazione eminentemente formale, traducendosi in una sostanziale ratifica della situazione esistenze, la quale si caratterizza per il fatto che le funzioni in oggetto sono già effettivamente esercitate dai comuni capoluogo e dai due comuni succitati sulla scorta di appositi protocolli di intesa fra gli enti interessati.
Considerato che la proposta in esame è stata oggetto di intesa in sede di concertazione interistituzionale Regione – Associazioni degli enti locali e che la riallocazione di funzioni in tema di invalidità civile pare effettivamente giustificata sotto il profilo dell’adeguatezza ed economicità della gestione;
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
esprime un parere favorevole sulla P.d.L. n.349 per i motivi di cui in narrativa.