Firenze,
28 luglio 2009
- Al presidente del Consiglio regionale
e
p. c. - Al presidente della Giunta regionale
- Assessore proponente
- Dirigente responsabile
- Al
segretario generale del Consiglio regionale
- Al Responsabile dell’Area di coordinamento per
l’assistenza professionale
“Norme
in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di
impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza. Attuazione delle
direttiva 2001/42/CE, della direttiva 85/337/CEE, come modificata e integrata
con la direttiva 97/11/CE. Attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.
152 (Norme in materia ambientale)”
favorevole favorevole favorevole contrario
contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO
X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità X A
maggioranza
A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Liliana Fiorini
“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.
Attuazione delle direttiva 2001/42/CE, della direttiva 85/337/CEE, come
modificata e integrata con la direttiva 97/11/CE. Attuazione del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale)”
IL CONSIGLIO DELLE
SEDUTA DEL 24 LUGLIO 2009
-
-
il Regolamento interno del Consiglio regionale;
-
il Regolamento interno del Consiglio delle
-
Atteso
-
che il decreto legislativo 152/2006 (Norme
in materia ambientale) modificato dal decreto legislativo 4/2008 (Ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in
materia ambientale) stabilisce che le regioni adeguano il proprio
ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo entro 12 mesi dall’entrata
in vigore dello stesso e che in mancanza di norme vigenti regionali trovano
diretta applicazione le norme del decreto stesso;
Considerato
- che la proposta di legge in oggetto
costituisce la disciplina organica della materia relativa alla tutela
dell’ambiente, dando attuazione alla regolamentazione complessiva contenuta
nella normativa statale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS),
di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza,
adeguandola alla realtà regionale;
-
che per quel che riguarda la valutazione ambientale strategica (VAS) si
tratta di un processo volto ad assicurare che nella formazione ed approvazione
di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente e
sul patrimonio culturale siano presi in considerazione gli effetti che è
prevedibile che scaturiranno dall’attuazione dello stesso;
-
che la disciplina della VAS ha per oggetto:
1) un nucleo iniziale di principi e di disposizioni
generali che ricalcano il modello del codice dell’ambiente;
2) una parte centrale in cui viene
descritto il procedimento di VAS con individuazione dei piani e programmi
sottoposti a VAS ex lege, quelli per cui è necessario verificare l’eventuale
assoggettabilità o meno a VAS e i casi di esclusione per legge dalla VAS;
3) vengono individuati i soggetti, le
competenze e le diverse funzioni affidate all’autorità procedente ed
all’autorità competente per
4) si individuano i soggetti competenti
in materi ambientale da consultare per la procedura di VAS;
5) vengono dettate delle disposizioni
transitorie per i procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore della nuovo
legge, per i quali di dispone l’applicazione delle norme vigenti al momento dell’avvio
del procedimento;
6) è prevista l’emanazione di un unico
regolamento attuativo in materia di VAS che sostituirà i regolamenti
attualmente in vigore;
-
che per quel che riguarda la valutazione di impatto ambientale (VIA) si
tratta di un processo volto ad assicurare che nella elaborazione e
nell’autorizzazione di determinati progetti di opere, impianti o interventi
siano presi in considerazione gli impatti significativi sull’ambiente che
potrebbero derivare dall’attuazione dei progetti stessi ed adottate tutte le
misure idonee per la mitigazione di tali impatti.
-
che la disciplina della VIA ha per oggetto:
1) un nucleo iniziale con le definizioni dei termini e
delle locuzioni utilizzate nell’articolato per facilitare la letture e la
comprensione;
2) individuazione del campo di applicazione della
disciplina e le categorie di progetti sottoposti alla procedura di VIA e alla
Verifica di assoggettabilità e i casi di esclusione dal campo di applicazione
della disciplina;
3) individuazione dei soggetti del procedimento
suddividendo le competenze tra Regione, Province, Comuni ed Enti parco
regionali;
4) attribuzione all’Autorità competente per
5) emanazione di un regolamento per
l’attuazione delle procedure di VIA e abrogazione della L.R. 79/98 (Norme per l’applicazione della valutazione
di impatto ambientale);
-
che per la parte dedicata alla valutazione di incidenza (per i piani,
programmi ed interventi che possono avere incidenza nei siti di importanza
regionale di cui alla L.R. 56/2000) la presente proposta di legge interviene
per modificare alcuni articoli della L.R. 56/2000 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e
seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge
regionale 23 gennaio 1998, n.7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995,
n.49) al fine di coordinare la valutazione di incidenza con
-
che l’intervento legislativo regionale si è reso urgente ed opportuno anche per
adattare le regole di tutela ambientale alle peculiarità locali e territoriali
della regione Toscana;
- che nella seduta del Consiglio delle Autonomie
locali del 24 luglio 2009 sono state presentate delle osservazioni al
provvedimento in oggetto da ANCI Toscana e l’assemblea ha deliberato di farle
proprie;
DELIBERA
Di
esprimere sulla Proposta di Legge n. 350 un parere favorevole condizionato
alle osservazioni contenute nel documento allegato di ANCI Toscana (all. 1),
presentate e fatte proprie dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta
del 24 luglio 2009.
All. 1
Associazione dei Comuni Toscani
Proposta
di L.R. in materia di valutazione ambientale strategica (VAS),
di
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza,
in attuazione del D.Lgs.
152/2006
Riguardo al testo della proposta di legge regionale nella versione
adottata in data 15 Giugno 2009 e proposta dalla Giunta regionale al Consiglio
per la sua approvazione, ANCI Toscana rileva quanto segue:
-
il testo
adottato dalla Giunta non corrisponde alla stesura discussa e condivisa dalla
stessa Regione nella riunione del Tavolo generale di concertazione del 26
maggio 2009;
-
in
particolare sono stati reintrodotti contenuti precedentemente espunti in
accoglimento ad emendamenti proposti da ANCI Toscana nell’ottica della
semplificazione procedimentale e della non duplicazione dei processi valutativi
di piani e programmi (quali l’esclusione
totale dei piani attuativi dai procedimenti valutativi), e non sono
state accolte le ulteriori richieste di ANCI in ordine all’esclusione dai procedimenti di verifica di assoggettabilità, di VAS
e di valutazione integrata delle varianti urbanistiche di minima entità;
a) assorbimento del procedimento VAS all’interno del processo di valutazione integrata per tutti i piani e programmi afferenti alla materia del governo del territorio e rientranti pertanto nell’ambito della L.R. 1/2005, eliminando qualsiasi duplicazione o aggravio procedimentale; conseguente riconfinamento dell’ambito di applicazione della VAS ai soli piani e programmi non disciplinati dalla L.R. 1/2005;
b) esclusione totale di tutti i piani attuativi dai procedimenti valutativi di qualsiasi natura (VAS, VIA, valutazione integrata, verifica di assoggettabilità) in quanto atti di natura intrinsecamente progettuale e non pianificatoria/programmatoria, quindi non riconducibili alle fattispecie cui è riferita la direttiva comunitaria 2001/42/CE;
c) esclusione dai procedimenti valutativi di qualsiasi natura (VAS, VIA, valutazione integrata, verifica di assoggettabilità) delle varianti urbanistiche di minima entità, riferite all’uso di piccole aree a livello locale e che comunque risultino irrilevanti in termini di effetti territoriali, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana;
d) correzione del modello concettuale proposto per l’identificazione del proponente, dell’autorità competente e dell’autorità procedente: tale modello va integrato e in gran parte riformulato tenendo conto della situazione tipica degli atti di pianificazione (vedi nota [1])
Si precisa che istanze identiche a quelle sopra formulate vengono portate avanti da ANCI anche in sede nazionale riguardo allo schema di decreto legge concernente “Misure urgenti in materia edilizia, urbanistica ed opere pubbliche” tuttora in itinere, e ciò in sostanziale accordo con le Regioni, Toscana compresa.
In ogni caso non è condivisibile l’argomentazione regionale fin qui posta a supporto del mancato accoglimento delle richieste di ANCI Toscana: non sussiste in realtà alcun contrasto sostanziale tra le proposte sopra sinteticamente elencate ed i principi desumibili dall’ordinamento statale di riferimento, in quanto tali proposte, a nostro avviso:
-
costituiscono semplici disposizioni di dettaglio
(ad ulteriore articolazione e specificazione delle disposizioni dettate dal
D.Lgs 152/2006) pienamente rientranti nelle prerogative del legislatore
regionale;
-
risultano pienamente conformi e coerenti con i
contenuti della direttiva 2001/42/CE,
quindi non passibili di censure in sede comunitaria.
Firenze, 22 luglio 2009
Mauro Tarchi
[1] nel caso di piani e programmi di cui alla LR 1/2005 - data per acquisita l’esclusione dei piani attuativi - si tratterà sempre e comunque di atti di pianificazione di iniziativa pubblica. Si tratta quindi di individuare con chiarezza - sopratutto per gli strumenti comunali - i soggetti in questione: nessun dubbio circa l’autorità procedente, trattandosi ovviamente del Consiglio Comunale; quanto al proponente deve trattarsi necessariamente di soggetto pubblico titolare della facoltà di elaborare proposte di tipo politico-discrezionale (una ipotesi di piano o programma, per l’appunto, che non può ovviamente essere frutto di elaborazioni di esclusiva natura tecnica), quindi verosimilmente individuabile nella Giunta Comunale. Resta il problema dell’autorità competente: trattandosi di soggetto che non può coincidere con il proponente (anzi deve essere sufficientemente ‘separato’ ed autonomo da quest’ultimo, vedi art. 13 della P.d.l..), né con l’autorità procedente, appare inopportuno definirlo come “pubblica amministrazione” (ciò metterebbe tra l’altro in discussione il principio dell’autonomia decisionale dei singoli enti, in quanto affiderebbe ad altro ente un potere condizionante sulle attività di pianificazione), mentre - in concreto - potrà essere individuato come “organismo pubblico” (quale una commissione speciale di esperti, o un nucleo di valutazione di nomina pubblica) incaricato dell’espletamento della valutazione.
Al riguardo si segnala che appare
inappropriato il modello prefigurato dalla stessa Regione per i piani o
programmi di propria competenza (vedi art. 13 e seguenti della P.d.l.), che
non risolve il problema dell’individuazione del soggetto proponente (se
l’autorità competente è