Firenze,
28 luglio 2009
- Al presidente del Consiglio regionale
e
p. c. - Al presidente della Giunta regionale
- Assessore proponente
- Dirigente responsabile
- Al
segretario generale del Consiglio regionale
- Al Responsabile dell’Area di coordinamento per
l’assistenza professionale
“Testo
unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”
favorevole favorevole favorevole contrario
contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO
X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità X A
maggioranza
A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Liliana Fiorini
“Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività
culturali”
IL CONSIGLIO DELLE
SEDUTA DEL 24 LUGLIO 2009
-
-
il Regolamento interno del Consiglio regionale;
-
il Regolamento interno del Consiglio delle
-
Considerato
-
che la presente proposta di legge, operando una sostanziale semplificazione
normativa, riunisce e aggiorna le norme regionali in materia di beni, attività
e istituzioni culturali, attualmente contenute in 13 diverse leggi regionali;
-
che le principali novità rispetto alla disciplina contenuta nelle leggi
regionali che il presente testo unico riunisce ed aggiorna, si possono così
sostanzialmente riassumere:
1) nella parte sulle disposizioni in materia “Istituti e luoghi della cultura” vengono
introdotte delle prescrizioni in relazione ai “Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura” ed una nuova forma di gestione degli istituti
e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica tramite
procedure ad evidenza pubblica od anche tramite affidamento diretto alle
associazioni ed alle fondazioni costituite o partecipate dagli enti locali;
2) nella parte dedicata ai Musei vi è l’introduzione
nella legislazione regionale dell’”ecomuseo” quale istituto culturale, pubblico
o privato, senza scopo di lucro che assicura in un determinato territorio le
funzioni di ricerca, conservazione valorizzazione di un insieme di beni
culturali, materiali e immateriali, rappresentativi di un ambiente e dei modi
di vita che vi si sono succeduti e ne accompagnano lo sviluppo, nonché
l’introduzione di una procedura di riconoscimento di museo o ecomuseo di
rilevanza regionale ai quali vengono assicurate “specifiche misure di
sostegno”;
3) nella parte dedicata alle “istituzioni culturali”, vengono resi più severi i criteri per
l’immissione nella categorie di istituzioni culturali “di rilievo regionale”,
viene prevista la possibilità di finanziamento annuale per specifici progetti
di attività ed introdotta la categorie delle “Istituzioni culturali d’eccellenza” in modo tale da facilitare la
partecipazione delle grandi istituzioni culturali alla realizzazione degli
obiettivi della programmazione regionale;
4) nella parte sui “Beni paesaggistici” vengono normate attività di promozione della
cultura del paesaggio, anche attraverso attività di ricerca e di formazione del
personale degli enti locali, inerenti ambiti rilevanti dell’attuazione della
Convenzione europea del paesaggio, ed attività di promozione dei siti UNESCO in
Toscana;
5) nella parte dedicata alla nuova normativa in
materia di spettacolo, viene introdotta anche per gli enti dello spettacolo una
procedura di accreditamento degli “Enti
di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo”, che concorrendo a dar
vita al “Sistema regionale dello
spettacolo”, potranno presentare progetti per partecipare a forme di
sostegno regionale;
6) nella parte sulla promozione della cultura musicale
viene introdotta una disposizione specifica per il sostegno degli istituti di
alta formazione musicale di competenza regionale e ed una per la partecipazione
della Regione Toscana alla Scuola si musica di Fiesole;
7) nella parte dedicata alla “Promozione e organizzazione di attività culturali” vi è
l’individuazione degli istituti chiamati a svolgere un ruolo strategico nello
sviluppo del sistema regionale dello spettacolo (con inclusione della Fondazione
Rete Toscana Classica);
8) disciplina delle funzioni della Regione in ambito
di “Promozione della cultura
contemporanea”, nell’ottica di un coordinamento sistematico dei soggetti,
pubblici e privati, che operano nel settore, per la costruzione di un sistema
regionale di arte contemporanea;
9) nella parte dedicata all’”Autorizzazione all’esercizio cinematografico” viene riconosciuta la
competenza in capo ai Comuni territorialmente competenti, nel rispetto degli
Indicatori regionali, al rilascio delle Autorizzazioni all’esercizio
cinematografico;
-
che la presente proposta di legge accorpa la disciplina in materia di cultura
attualmente contenuta già in diverse leggi regionali e che pertanto non importa
spese che non fossero già previste negli strumenti legislativi che va a
sostituire;
- che nella seduta del Consiglio delle Autonomie
locali del 24 luglio 2009 sono state presentate delle osservazioni al
provvedimento in oggetto da ANCI Toscana e l’assemblea ha deliberato di farle
proprie;
DELIBERA
Di
esprimere parere favorevole sulla
Proposta di Legge n.
-
considerare le osservazioni contenute nel documento allegato di ANCI Toscana
(all. 1), presentate e fatte proprie dal Consiglio delle autonomie locali nella
seduta del 24 luglio 2009.
All. 1
Associazione dei Comuni toscani
Prot. n. 205/09/S
Firenze, 21 luglio 2009
Al Presidente del
Consiglio delle Autonomie Locali
Marco Filippeschi
Oggetto: PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE “TESTO UNICO
DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI, ISTITUTI E ATTIVITA’ CULTURALI” –
OSSERVAZIONI DI ANCI TOSCANA
Caro Presidente,
la presente per ribadire, in riferimento all’oggetto su cui si è tenuto il Tavolo di concertazione istituzionale del 15 giugno u.s., la contrarietà della scrivente Associazione all’ultima formulazione del testo su cui il Consiglio delle Autonomie Locali è chiamata ad esprimere un parere.
Facciamo presente, infatti, che Anci Toscana in più occasioni e con varie modalità ha chiesto alla Regione, senza purtroppo trovare riscontri, la convocazione di un tavolo tecnico per cercare di apportare al testo dei miglioramenti ritenuti indispensabili.
La nostra Associazione, inoltre, aveva predisposto e inoltrato delle proposte di emendamenti di cui non è stato possibile discutere e il cui non accoglimento non è stato addirittura motivato. Le osservazioni e gli emendamenti da noi proposti, infatti, non sono stati accolti e l’attuale formulazione del testo – soprattutto per quanto concerne l’elenco delle forme di gestione dei servizi - non solo non sfrutta gli spazi di autonomia legislativa a disposizione della Regione ma rischia addirittura di restringere gli ambiti di opportunità gestionale degli enti, senza peraltro tener conto dell’attuale contesto presente sul territorio.
A tal proposito alleghiamo nuovamente il testo con evidenziati gli emendamenti proposti e vi chiediamo che la proposta di legge in oggetto possa essere nuovamente accompagnata, nell’espressione del parere, dalle nostre considerazioni.
Certi di trovare udienza e rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo cordiali saluti.
Il Presidente di Anci Toscana
Alessandro Cosimi
PROPOSTA
DI LEGGE
Capo I - Principi generali
Art. 1 - Oggetto e obiettivi
Art. 2 - Principi generali
Art. 3 - Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati
Art. 4 - Piano della cultura
Art. 5 - Approvazione e attuazione del piano della cultura
Art. 6 - Attuazione degli interventi di investimento
Art. 7 - Progetti di iniziativa regionale
Art. 8 - Progetti locali
Art. 9 - Sistema informativo regionale
Sezione I - Ambito di
applicazione
Sezione II
Diritti del pubblico degli
istituti e luoghi della cultura ed esercizio di attività accessorie alle
attività culturali degli istituti e luoghi della cultura
Art.11 - Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura
Art. 13 - Le forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura
Art. 14 - La gestione dell’istituto e luogo della cultura come servizio privo di rilevanza economica
Art. 15 - Funzioni della Regione
Art. 16 - Ecomuseo
Art. 17 - Sistemi museali
Art. 18 - Attività dei musei
Art. 19 - Attività degli ecomusei
Art. 20 - Requisiti per il riconoscimento della qualifica di
museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Art. 21 - Disciplina del
procedimento di riconoscimento della qualifica di museo
o ecomuseo di
rilevanza regionale
Art. 22 - Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei
Art.
23 - Catalogazione delle collezioni dei
musei e degli ecomusei
Art. 24 - Funzioni della Regione
Art. 25- Archivio della produzione editoriale regionale
Art. 26 - Attività delle biblioteche e degli archivi.
Art. 27 - Cooperazione
Art. 28 - Le reti documentarie locali
Art. 29 - Ambito di applicazione
Art. 30 - Requisiti delle istituzioni
culturali
Art. 31 - Tabella
regionale
Art. 32 -
Progetti annuali
Art. 33 -
Istituzioni culturali di eccellenza
Art. 34 - Finalità
PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE
DI ATTIVITÀ CULTURALI
Art.35 - Funzioni della Regione
Art. 36 - Sistema regionale dello spettacolo
Art. 37 - Enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo
Art. 38 - Commissione regionale dello spettacolo dal vivo
Art. 39 - Attività cinematografiche, audiovisivi e multimediali
Art. 40 - Forme del sostegno regionale
Art. 41 – Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti
Art. 42 –Fondo di rotazione per il settore dello spettacolo
Art. 43 – Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo
Art. 44 - Fondazione “Maggio musicale fiorentino” e Fondazione Teatro Metastasio
Art. 45 - Fondazione Sistema Toscana
Art. 46 - Finalità e oggetto
Art. 47 - Modalità dell’intervento
regionale
Art. 48 – Fondazione Scuola di
Musica di Fiesole
Art. 49 - Funzioni della Regione
Capo IV – Autorizzazione all’esercizio cinematografico
Art. 50 – Oggetto e principi
Art. 51 – Autorizzazione all’esercizio cinematografico
Art. 52 - Indicatori regionali, monitoraggio e informazione
DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE
Art. 53 - Norma finanziaria
Art. 54 - Regolamento di attuazione
Art. 55 - Abrogazioni
Art. 56 - Esercizio delle funzioni amministrative in materia di cultura
Art. 57 - Disposizioni transitorie
Art. 58 - Entrata in vigore
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117 comma terzo della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere b) ed m) dello Statuto;
Visto il decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137);
Vista la legge 15 aprile 2004, n.106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n.252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico);
Vista la legge 9 gennaio 2006, n.14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000);
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137).
Considerato quanto segue:
1. Al fine di conferire organicità alla normativa regionale in materia di beni, attività e istituzioni culturali, è opportuno il riordino in un testo unico delle leggi regionali in materia di musei, biblioteche, archivi, istituzioni culturali, attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisivi, promozione della cultura musicale e della cultura contemporanea.
2. La codificazione dei diritti dei fruitori dei beni e delle istituzioni culturali in una norma specifica costituisce la garanzia di una maggiore tutela e giustiziabilità dei diritti stessi;
3. La potestà legislativa regionale in materia di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica consente di dettare una norma, che, nel pieno rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal d.lgs. 42/2004, preveda procedure di natura concorsuale per l’affidamento delle attività di valorizzazione dei beni culturali, in alternativa alla gestione diretta da parte dell’amministrazione titolare. Poiché, in caso di gestione indiretta, l’amministrazione mantiene poteri di indirizzo e vigilanza sul soggetto gestore che vengono esercitati con lo strumento del contratto di servizio, la norma prevede l’emanazione con deliberazione della Giunta regionale di schemi-tipo di contratto di servizio, al fine di garantire una sufficiente omogeneità nello svolgimento di tali attività.
4. La presenza di complessi di beni culturali, materiali e immateriali, con peculiari esigenze di fruizione e di valorizzazione richiede la previsione di un’istituzione museale dedicata, denominata ecomuseo.
5. Il pieno ed effettivo adeguamento agli standard tecnico-scientifici e di funzionamento dei musei rende necessaria la previsione di una procedura di accreditamento delle strutture museali, che viene svolta dalla struttura regionale competente con il supporto consultivo di una commissione tecnica in cui siano presenti le professionalità adeguate.
6. L’esigenza di rafforzare l’impianto cooperativo nella materia dei servizi bibliotecari e archivistici rende opportuna la previsione di reti documentarie locali, in cui il livello di integrazione tra biblioteche ed archivi sia ulteriormente rafforzato e in cui sia possibile una piena condivisione delle competenze professionali.
7. L’attuazione della normativa statale sul deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico rende necessaria la previsione di un ruolo della Regione nella gestione dell’archivio regionale della produzione editoriale.
8. L’esigenza di una selezione più rigorosa delle istituzioni culturali riconosciute di rilievo regionale impone la previsione di requisiti d’accesso più stringenti, che siano relativi soprattutto alla rilevanza del patrimonio culturale posseduto ed allo svolgimento di attività continuativa di notevole valore scientifico e culturale.
9.
Poiché alcune istituzioni culturali di rilievo
regionale dispongono di patrimoni culturali particolarmente rilevanti e di
professionalità scientifiche di eccellenza, si rende opportuna la previsione di
forme di collaborazione in via prioritaria con
10. Poiché la materia dei beni paesaggistici non si risolve unicamente nella disciplina della pianificazione e del governo del territorio, è necessario definire il ruolo della Regione per quanto concerne la valorizzazione culturale del paesaggio.
11.
La disciplina della materia dello spettacolo è
caratterizzata dalla individuazione del sistema regionale dello spettacolo
costituito dagli enti che operano nell’ambito dello spettacolo al fine di
assicurare un’azione regionale organica e coordinata. Per la partecipazione al
sistema e è previsto l’accreditamento
degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo.
12.
In materia di autorizzazione all’esercizio
cinematografico, la separatezza cronologica tra l’autorizzazione regionale e
gli altri titoli abilitativi previsti dalla normativa, con le conseguenti
difficoltà di gestione, rende necessario allocare la funzione autorizzativa al
livello comunale, prevedendo la contestualità delle procedure.
13. Nel campo della cultura musicale, si rende necessaria anche la promozione delle attività di alta formazione finalizzate alla crescita professionale dei musicisti, oltre che della formazione di base.
14. Nel campo della cultura contemporanea, si rende necessaria la previsione di un sistema regionale dell’arte contemporanea che sia finalizzato al coordinamento ed alla più stretta integrazione degli istituti che operano nel settore.
15. Poiché l’individuazione delle istituzioni culturali di rilievo regionale è demandata ad una deliberazione di Giunta, si rende necessaria una disposizione transitoria che proroghi fino alla approvazione di tale atto la validità della tabella regionale delle istituzioni culturali che è attualmente vigente.
Capo I
Principi generali
Art 1
Oggetto e obiettivi
1. La presente legge disciplina gli interventi della Regione nel
rispetto dell’ordinamento comunitario, dei principi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e della ripartizione di competenze legislative in materia di tutela e
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e di promozione e
organizzazione di attività culturali.
2. Gli interventi della Regione negli specifici settori si ispirano ai
seguenti obiettivi:
a) valorizzazione del patrimonio culturale della
Toscana, ivi incluso quello immateriale,
conservato negli istituti e luoghi della cultura e diffuso sul territorio, in
forme e con modalità corrispondenti ai bisogni di conoscenza ed ai linguaggi
della contemporaneità, dei giovani, della scuola;
b)
qualificazione
dell’offerta museale di propria competenza, in maniera adeguata ai bisogni
della contemporaneità, sostenendo
l’innovazione nelle forme di gestione e nella comunicazione museale e
promuovendo la cooperazione;
c) promozione della conoscenza e della
conservazione del patrimonio culturale e qualificazione degli spazi e dei
luoghi destinati alla fruizione dei beni culturali ed alle attività culturali;
d) sviluppo dei servizi bibliotecari e
documentari e della loro
fruizione da parte dei cittadini, promuovendo l’innovazione degli spazi, dei
linguaggi e delle tecnologie della
biblioteca, in coerenza con i bisogni della contemporaneità, dei giovani, della scuola;
e) tutela delle
diverse tradizioni, colte e popolari, dello spettacolo e qualificazione dell’offerta di spettacolo,
al fine di renderla maggiormente rispondente alla domanda, attuale e
potenziale, dei cittadini toscani e formazione del pubblico alla fruizione
critica dello spettacolo dal vivo, del cinema, delle produzioni multimediali;
f)
promozione
dell’educazione alla musica e al canto corale e dell’alta formazione alla musica;
g) valorizzazione delle istituzioni culturali di
rilievo regionale, sostenendone l’attività
per la fruizione dal parte del pubblico e per la conservazione dei beni
culturali di loro pertinenza, e favorendone l’integrazione nel sistema
regionale dell’offerta di servizi culturali;
h) promozione della cultura del paesaggio,
attraverso la conoscenza, l’informazione e la formazione;
i)
promozione
della fruizione critica e consapevole delle arti visive contemporanee,
garantendo il pluralismo dell’offerta culturale e favorendo l’emergere delle
proposte culturali innovative e di alto livello qualitativo.
Art. 2
Principi generali
1. Nell’esercizio delle proprie competenze in materia di beni e
attività culturali
a) la partecipazione democratica al processo di
selezione del significato culturale di un bene o di un’attività culturale;
b) il pluralismo, da perseguirsi attraverso il
sostegno dei pubblici poteri alle espressioni culturali di elevato livello
qualitativo attualmente escluse dal mercato dei servizi e delle attività
culturali, ferma restando la neutralità dell’intervento pubblico rispetto agli
orientamenti politici e ai canoni estetici dominanti;
c) la sostenibilità economica degli interventi
pubblici per la cultura, intesa come valutazione obiettiva dell’impatto
economico, in termini di costi e di benefici, degli investimenti in materia di
cultura;
d) la cooperazione, l’integrazione e la leale
collaborazione fra i livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le
competenze in materia di beni e attività culturali;
e) l’integrazione fra le politiche culturali e
le politiche attinenti l’istruzione e gli altri servizi sociali, lo sviluppo
economico e il governo del territorio;
f)
il
rispetto delle norme a tutela della concorrenza ogni qual volta la gestione di
beni e attività culturali sia in tutto o in parte affidata a soggetti privati;
g) la competenza professionale del personale
preposto alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione e
realizzazione di attività culturali;
h) promozione dell’innovazione tecnologica e
organizzativa.
Art. 3
Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati
1. Le funzioni regionali in materia di valorizzazione dei beni
culturali e di promozione e organizzazione di attività culturali sono attuate
di norma attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato
e con gli enti locali.
2.
a) conferimento alla Regione e agli enti locali
di ulteriori funzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale, ai sensi
degli articoli 4 e 5 del d. lgs. 42/2004;
b) organizzazione, integrazione e sviluppo delle
attività di fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, compresi
quelli di appartenenza statale, e attribuzione della disponibilità e della
gestione di istituti e luoghi della cultura statali al sistema regionale e
locale, ai sensi dell’articolo 102 del d. lgs. 42/2004;
c) organizzazione, integrazione e sviluppo delle
attività di valorizzazione, ai sensi dell’articolo 112 del d. lgs. 42/2004;
d) individuazione degli indirizzi per coordinare la partecipazione degli enti
locali all’attività di tutela;
e) sviluppo del sistema regionale dello
spettacolo.
2. Ai sensi del comma 1,
Disposizioni in materia di programmazione e
di sistema informativo regionale
Art. 4
Piano della cultura
1. Il piano della cultura è lo strumento per la programmazione degli interventi della Regione in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali.
2. Il piano della cultura di cui al comma 1 contiene:
a) il quadro conoscitivo;
b) le linee di indirizzo e gli obiettivi generali del piano;
c) l’indicazione degli interventi inerenti le funzioni assegnate alla diretta competenza della Regione dalla presente legge regionale e dalla normativa statale;
d) l’individuazione dei progetti regionali relativi ai diversi ambiti d’intervento di cui alla presente legge, le linee d’azione e gli obiettivi specifici, nonché le loro modalità di attuazione;
e) l’individuazione dei progetti locali relativi ai diversi ambiti d’intervento di cui alla presente legge, nonché le modalità e i tempi della loro predisposizione, presentazione e valutazione;
f) il quadro di riferimento finanziario pluriennale;
g) la misura percentuale minima del concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti, pubblici o privati, per la realizzazione dei progetti locali nei diversi ambiti di intervento;
h) le modalità di presentazione e di valutazione dei progetti di attività delle istituzioni culturali di cui all’articolo 32;
i) gli indirizzi e le previsioni per il sostegno regionale degli enti di cui all’articolo 39 comma 1;
j) le modalità di correlazione con gli standard tecnologici e informativi regionali e le disposizioni attuative per l’organizzazione del sistema informativo negli ambiti di cui al comma 1;
k) i criteri e le modalità di realizzazione del sistema di monitoraggio, nonché gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi;
l) le forme del raccordo con altri piani e programmi regionali per gli aspetti di comune rilevanza.
Art. 5
Approvazione e attuazione del piano della cultura
1. Il piano della cultura di cui all’articolo 4 è approvato dal Consiglio regionale con le modalità di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).
2.
3.
4. Gli enti locali partecipano alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica del piano della cultura di cui all’articolo 4 nei modi previsti dalla l.r. n.49/1999.
Art. 6
Attuazione degli interventi di investimento
1. Gli interventi di parte investimenti previsti dal piano della cultura di cui
all’articolo 4 per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali e
paesaggistici, nonché per la creazione e l’adeguamento degli spazi e dei luoghi
destinati ad attività culturali e di spettacolo, sono attuati sulla base dei
seguenti criteri:
a) funzionalità degli interventi allo sviluppo
delle politiche regionali nei diversi settori di cui alla presente legge;
b) qualità della progettazione, efficienza ed
efficacia delle azioni di realizzazione dei progetti;
c)
sostenibilità gestionale dei risultati degli
interventi, al fine di assicurarne la pubblica utilità tramite la fruizione;
d) adeguatezza organizzativa e professionale
degli strumenti gestionali;
e) valorizzazione delle relazioni tra beni
culturali e contesti territoriali;
f)
progettualità
integrata dei diversi soggetti istituzionali titolari di competenze in materia;
g)
cooperazione fra soggetti pubblici e privati.
Art. 7
Progetti regionali
1. I progetti regionali, annuali
e pluriennali, sono gli strumenti con i quali
a) le attività di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali di cui alla presente legge;
b) le attività a carattere sperimentale e innovativo in grado di produrre esperienze e modelli d’intervento riproducibili;
c) le attività finalizzate al recupero degli squilibri sociali e territoriali;
d) le attività che interessano una vasta platea di soggetti istituzionali o che riguardino ampie porzioni del territorio regionale.
2. I progetti regionali sono approvati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5 comma 2.
Art. 8
Progetti locali
1. I progetti locali, elaborati in conformità agli indirizzi e agli obiettivi della programmazione regionale, sono espressione della programmazione territoriale relativamente agli ambiti indicati dal piano della cultura di cui all’articolo 4.
2. I progetti locali sono predisposti nel rispetto dei seguenti principi:
a) promozione e sviluppo della progettualità comune, e coordinamento dei soggetti operanti nel settore e delle loro attività;
b) valorizzazione delle relazioni tra i beni culturali ed i contesti territoriali;
c) efficienza ed efficacia della progettazione e delle azioni di attuazione;
d) cooperazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati;
e) imparzialità, pubblicità e trasparenza;
f) valorizzazione dell’attività di ricerca.
3. Gli enti locali coordinano i progetti locali in relazione all’ambito territoriale di competenza.
4. Le competenti strutture regionali, verificata la conformità dei progetti locali agli indirizzi del piano della cultura di cui all’articolo 4, approvano l’elenco dei progetti ammissibili e assegnano i relativi finanziamenti.
Art. 9
Sistema informativo regionale
1. Nell’ambito del sistema
informativo regionale ed in conformità con quanto previsto dalla legge
regionale 26 gennaio 2004, n.1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e
della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale.
Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”),
3. Il regolamento di cui all’articolo 54 definisce le modalità di realizzazione e gestione del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali di cui al comma 1.
Sezione I
Ambito di
applicazione
Sezione II
Diritti del
pubblico degli istituti e luoghi della cultura ed esercizio di attività
accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura
Art. 11
1. L’accesso agli istituti e ai luoghi della cultura
è garantito nel rispetto della normativa vigente e senza limitazioni derivanti
dalle condizioni fisiche e dalle competenze culturali degli utenti.
2. Ove sia richiesto un biglietto di ingresso, il relativo costo deve
essere proporzionato ai servizi offerti al pubblico e alla consistenza dei beni
esposti. Gli indirizzi ed i criteri
generali per la definizione del costo a carico dei visitatori sono definiti nel
regolamento di cui all’ articolo 54.
3. Il sistema documentario pubblico risponde al diritto di tutti gli individui a fruire, indipendentemente dal luogo di residenza, o da impedimenti derivanti da condizioni fisiche e culturali, di un servizio di informazione e documentazione efficiente ed adeguato ai bisogni della contemporaneità.
4. I Comuni che non abbiano istituito direttamente una biblioteca nel proprio territorio soddisfano le richieste di informazione e di documentazione del pubblico tramite accordi con altri Comuni o con altri soggetti qualificati, anche nell’ambito delle reti documentarie locali di cui all’articolo 28.
5. La consultazione dei documenti delle biblioteche e degli archivi nonché il prestito librario dei volumi in loro possesso sono gratuiti e non possono essere limitati se non per i motivi previsti dalla legge, per esigenza di tutela e conservazione o per motivate esigenze organizzative indicate nella carta dei servizi che ogni istituto documentario è tenuto ad adottare. Possono essere poste a carico degli utenti le spese per l’erogazione di servizi diversi, aggiuntivi a quelli di base che comportino costi supplementari interni o esterni. I criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi sono definiti dal regolamento di cui all’ articolo 54.
Art. 12
Esercizio di attività accessorie alle
attività culturali degli istituti e luoghi della cultura
1. Fatto salvo il rispetto dell’articolo 117 del d.lgs. 42/2004, e al
fine di garantire la sostenibilità economica dei servizi culturali, negli
istituti e nei luoghi della cultura possono essere svolte attività accessorie a
quelle proprie di tali strutture nella misura in cui queste siano strumentali
al reperimento delle risorse da destinare alle proprie finalità fondamentali o
contribuiscano a migliorare la qualità dei servizi di propria competenza.
2. Le strutture dell’istituto e luogo della cultura possono essere
utilizzate per qualsiasi finalità nel caso in cui lo svolgimento dell’attività
accessoria comporti l’utilizzazione delle strutture, purché l’utilizzazione sia compatibile con la natura
dell’istituto e luogo della cultura, con la tutela dei beni conservati e con il
corretto esercizio dei servizi.
Forme di gestione
degli istituti e luoghi della cultura
Art. 13
Le forme di gestione degli istituti e luoghi
della cultura
1. Nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 42/2004 e del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali), gli istituti e luoghi della cultura sono gestiti come
servizi privi di rilevanza economica o come servizi di rilevanza economica,
adottando forme e sistemi di gestione adeguati alle caratteristiche dello specifico
bene culturale.
2. La disciplina della gestione prevede strumenti che assicurino ai
cittadini, singoli o associati, e alla comunità scientifica forme di
partecipazione alle attività fondamentali dell’istituto e del luogo della
cultura.
3. Nell’attuazione della L.R. n.
40/2001 particolare rilievo viene riconosciuto alle gestioni associate tra enti
locali che si propongono di gestire unitariamente gli istituiti e i luoghi
della cultura presenti sul loro territorio o che sperimentano sistemi di gestione
innovativi anche avvalendosi dei soggetti della sussidiarietà orizzontale.
Art.
14
La
gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza
economica
1. Nel rispetto dei principi di
cui all’articolo 115 del d. lgs. n. 42/2004 e del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali),
l’organizzazione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di
rilevanza economica può avvenire mediante gestione in forma diretta o in forma
indiretta.
2.
La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative
interne alle amministrazioni, purché dotate di adeguata autonomia scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico.
La gestione in forma diretta può avvenire altresì mediante affidamento diretto
a istituzioni.
3. La gestione in forma
indiretta si svolge mediante l’affidamento del servizio ad un soggetto esterno
all’amministrazione cui l’istituto o luogo della cultura appartiene, che viene
scelto tramite procedure ad evidenza pubblica in conformità alla disposizione
di cui all’articolo 115 comma 3 del d.lgs 42/2004.
4.
Le procedure di cui al comma 3 sono definite nel rispetto dei seguenti criteri:
a) ricorso all’avviso pubblico ai
fini della adeguata pubblicità della procedura;
b) effettuazione della selezione
sulla base di progetti sufficientemente dettagliati sotto il profilo tecnico ed
economico;
c) valutazione della convenienza
economica e della fattibilità tecnica dei progetti di cui alla lettera b).
5.
La gestione in forma indiretta può avvenire altresì mediante affidamento
diretto a:
a) società
a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante
della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
b) a
società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto
attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, secondo le
disposizioni e i criteri di cui ai commi 3 e 4;
c)
aziende speciali, anche consortili;
d) associazioni o fondazioni
costituite o partecipate dall’amministrazione titolare dell’istituto o luogo
della cultura.
6.
Nei casi di gestione in forma indiretta l’amministrazione titolare
dell’istituto e luogo della cultura svolge le funzioni di indirizzo, controllo
e vigilanza sull’attività dei soggetti affidatari della gestione e stipula
contratti di servizio con tali soggetti.
7.
Art. 15
1. Al fine di promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio
culturale della Toscana
a) promuove e sostiene la crescita qualitativa
dell’offerta museale in Toscana tramite l’innovazione gestionale,
l’abbattimento delle barriere fisiche e culturali alla fruizione delle
collezioni, l’innovazione dei linguaggi museali;
b) promuove e sostiene la valorizzazione dei
beni culturali diffusi sul territorio;
c) promuove e sostiene la formazione
professionale del personale dei musei e degli ecomusei;
d) promuove e sostiene le attività educative e
didattiche nei musei;
e) promuove e sostiene la catalogazione dei beni
culturali posseduti dai musei o presenti nel territorio;
f)
individua
i musei e gli ecomusei di rilievo regionale e predispone specifiche misure di
sostegno al loro sviluppo;
g) promuove accordi di cooperazione con lo
Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati, anche attraverso i sistemi
museali di cui all' articolo 17 per la migliore organizzazione dell’offerta
museale e della fruizione del patrimonio culturale;
h) gestisce i musei di sua proprietà o comunque
detenuti, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera a) della legge regionale
26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale
delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute,
servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e
attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n.112);
i)
promuove
l’uso innovativo e coordinato delle tecnologie dell’informazione e della
conoscenza per la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.
Art. 16
Ecomuseo
1. Ai fini della presente legge è
definito ecomuseo l’ente
culturale, pubblico o privato, senza scopo di lucro che, ai fini dello
sviluppo culturale ed educativo locale, assicura, su un determinato territorio
e con la partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca,
conservazione e valorizzazione di un insieme di beni culturali, materiali e
immateriali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che vi si sono
succeduti e ne accompagnano lo sviluppo.
Art. 17
Sistemi museali
1. I sistemi museali sono strumenti di cooperazione tra musei e per la
valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, per la qualificazione
dell’offerta di fruizione, la promozione, la dotazione di professionalità,
ovvero per il conseguimento, attraverso la cooperazione finanziaria,
organizzativa e gestionale, dei requisiti richiesti per il riconoscimento
regionale di cui all’articolo 20.
2. Il
sistema museale realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei
associati, ne coordina l’attività, assicura ai musei aderenti il buon andamento
dei servizi, anche con l’intervento del personale direttivo e tecnico
necessario, cura i rapporti con i competenti uffici regionali e statali.
3. I requisiti per la costituzione dei sistemi museali sono definiti
dal regolamento di cui all'articolo 54.
Art. 18
Attività dei musei
1. Le attività fondamentali dei musei sono:
a) la gestione, conservazione e sicurezza delle
collezioni, comprensive delle attività connesse alle acquisizioni e alle scelte
di prestito e di circolazione delle opere;
b) il contributo all’inventario ed alla
catalogazione dei beni culturali;
c) la formazione del sistema di offerta
culturale, comprensivo di tutto ciò che contribuisce a qualificare l’esperienza
della visita e il valore percepito dal pubblico;
d) la ricerca scientifica e il collegamento
culturale, didattico e scientifico con le scuole, le Università, gli istituti e
le associazioni culturali di rilevanza regionale, nazionale e internazionale.
Art. 19
Attività degli ecomusei
1. Le
attività fondamentali degli ecomusei sono:
a) la valorizzazione di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte, anche attraverso la conservazione di edifici secondo i criteri dell’edilizia tradizionale, nonché attraverso il recupero di strumenti, pratiche e saperi tradizionali che testimonino le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l’ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali, ricreative e alimentari, l’utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive e i prodotti stessi;
b) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico- educative relative alla storia e alle tradizioni locali;
c)
la
ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre
beni o servizi correlati all’offerta
turistica ed alla valorizzazione delle produzioni locali;
d)
la
valorizzazione dei patrimoni immateriali quali i saperi, le tecniche, le
competenze, le pratiche locali, i dialetti, i canti, le feste e le tradizioni
gastronomiche, attraverso attività rivolte alla loro catalogazione e conoscenza
ed alla promozione della loro trasmissione.
2.Ai
fini del coordinamento delle attività di valorizzazione ambientale che
insistono su un determinato territorio,
Requisiti per il riconoscimento
della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
1. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale sono definiti nel regolamento di cui all’articolo 54 sulla base dei seguenti criteri:
a)
presenza di uno statuto o
di un regolamento di organizzazione e di funzionamento;
b)
direzione scientifica del
museo o ecomuseo assegnata in base a comprovate competenze tecniche e
scientifiche . Qualora questa funzione non possa essere assicurata dal singolo
museo o ecomuseo, la direzione è svolta a livello di sistema museale di cui
all’articolo 17 o, comunque, attraverso la condivisione della stessa con altri
istituti;
c)
previsione negli
strumenti urbanistici del Comune di riferimento della localizzazione e della
normativa per la destinazione di uso del museo o dell’ecomuseo;
d)
adeguata ampiezza dell’orario di apertura al pubblico;
e)
tutela della sicurezza
delle persone e abbattimento delle barriere fisiche e culturali alla fruizione
delle collezioni;
f)
svolgimento di attività
educative;
g)
svolgimento di attività
di ricerca correlata alla conservazione ed alla catalogazione del patrimonio
posseduto;
h)
rilevazione della
quantità e della qualità della fruizione da parte del pubblico, anche tramite
un servizio di registrazione dei visitatori;
i) omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio
incluso nell’ecomuseo.
2. I requisiti relativi ai criteri di cui al comma 1 […] sono conseguibili anche in forma associata attraverso il sistema museale di cui all’articolo 17.
Art. 21
Disciplina del
procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza
regionale
1.
Il possesso dei requisiti
di cui all’articolo 20 costituisce il presupposto per l’ottenimento del
riconoscimento di museo o ecomuseo di rilevanza regionale.
2.
L’istanza di
riconoscimento è sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente titolare del
museo ed ecomuseo ed è presentata al dirigente del settore regionale
competente. All’istanza è allegata la documentazione, indicata nel regolamento
di attuazione di cui all’articolo 54, che è idonea a comprovare il possesso dei
requisiti di cui al comma 1.
3.
Il procedimento di
riconoscimento si conclude con un decreto dirigenziale di accoglimento ovvero
di diniego dell’istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di
presentazione dell’istanza stessa.
4.
Il termine di cui al
comma 3 può essere sospeso per un termine massimo di trenta giorni qualora sia
necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa.
5. Il settore regionale
competente verifica con periodicità triennale la permanenza dei requisiti di
cui all’articolo 20, assegnando al legale rappresentante dell’ente titolare del
museo ed ecomuseo un congruo termine per dimostrare la sussistenza dei
requisiti stessi. Decorso inutilmente tale termine, il settore regionale competente provvede alla revoca del
riconoscimento.
Art. 22
Commissione tecnica regionale per i musei e
gli ecomusei
1. E’ istituita la commissione tecnica regionale
per i musei e gli ecomusei, di seguito denominata Commissione. Essa emana un
parere vincolante in ordine al riconoscimento della qualifica di museo ed
ecomuseo di rilevanza regionale.
2.
3.
4. Ai membri della Commissione è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nella misura e con le modalità di erogazione stabilite per i dirigenti regionali.
5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione sono stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 54.
Art.
23
Catalogazione
delle collezioni dei musei e degli ecomusei
1.
Gli enti titolari dei musei ed ecomusei sono tenuti a provvedere alla
catalogazione dei beni a qualunque titolo detenuti e a collaborare con il
Ministero per i beni e le attività culturali e
2. Le
schede redatte confluiscono nel catalogo ICCD e nel sistema informativo
regionale di cui all'articolo 9.
Art. 24
Funzioni della Regione
1.
2.
a) tutela i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, le raccolte librarie, nonché i libri, le stampe e le incisioni non appartenenti allo Stato, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del d.lgs. 42/2004;
b) supporta l’organizzazione e lo sviluppo delle reti documentarie locali con proprie strutture tecnico-scientifiche e con attività di consulenza;
c) promuove l’apertura e l’incremento della biblioteca specializzata nelle materie della biblioteconomia, bibliografia, archivistica e scienza della documentazione come strumento di supporto all’esercizio dei propri compiti;
d) promuove la valorizzazione degli archivi di propria competenza e del patrimonio archivistico dei soggetti pubblici e privati attraverso le reti documentarie locali. Tale patrimonio deve essere pubblicamente fruibile attraverso accordi con gli enti locali;
e)
cura la qualificazione
e la formazione professionale del personale operante nelle biblioteche, negli
archivi e negli istituti documentari, secondo quanto previsto dalla normativa
regionale in materia;
f)
cura le attività
d’indagine, di ricerca, di studio e di divulgazione connesse all’esercizio
delle funzioni di cui al comma 1;
g)
promuove e indirizza
l’elaborazione e l’attuazione di interventi e progetti relativi a programmi
nazionali e d’iniziativa comunitaria.
Art. 25
Archivio della produzione editoriale regionale
1.
2. L’archivio
di cui al comma 1 è costituito da una pluralità di centri di deposito sul
territorio regionale finalizzati a garantire la continuità delle collezioni e
l’accesso del pubblico ai patrimoni documentari.
3. Le attività
finalizzate all’individuazione dell’archivio di cui al comma 1 sono
disciplinate dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 54.
Art. 26
Attività delle biblioteche e degli archivi
1. Le biblioteche pubbliche adempiono le
loro funzioni e perseguono i loro scopi mediante:
a) il reperimento, l’acquisizione permanente o temporanea, lo scarto, l’organizzazione materiale e concettuale, e la messa a disposizione di informazioni e documenti su qualsiasi supporto registrati, utili a soddisfare le esigenze della propria utenza;
b) la predisposizione e l’erogazione dei servizi informativi e documentari, con modalità e secondo standard tecnologici adeguati ai bisogni degli utenti;
c) l’assistenza e la consulenza agli individui e ai gruppi per la ricerca e l’acquisizione di informazioni e documenti;
d) l’offerta, nell’ambito dei servizi rivolti ai cittadini, di particolari opzioni destinate a soddisfare i bisogni dei giovani, dei ragazzi e della scuola;
e) l’allestimento e l’organizzazione degli spazi e dei materiali più funzionali all’accesso e alla fruizione dei servizi da parte di tutti gli utenti, eliminando le barriere fisiche e culturali che possano costituire impedimento alla piena fruizione degli spazi e dei servizi della biblioteca;
f) l’organizzazione della documentazione sulla storia e sulla realtà locale;
g) la messa a disposizione degli utenti di accessi per la fruizione di informazioni e servizi in rete telematica;
h)
la promozione del libro
e della lettura.
2. Gli archivi, tramite la classificazione degli atti, l’ordinamento e l’inventariazione dei propri fondi, mettono a disposizione i documenti e le informazioni su qualsiasi supporto registrati.
Art. 27
Cooperazione
1. Le biblioteche pubbliche e gli archivi forniscono i loro servizi mediante il ricorso alle opportune forme di cooperazione con le altre biblioteche, archivi ed altri istituti documentari presenti nel territorio di riferimento nonché a livello regionale, nazionale e internazionale, al fine di realizzare un servizio documentario integrato che consenta, mediante la condivisione delle risorse, di rispondere ai bisogni informativi degli utenti.
2. Le biblioteche pubbliche e gli archivi promuovono forme di coordinamento con le scuole, le università, i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura per lo svolgimento di attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.
3.
Art. 28
Le reti documentarie locali
1.La rete documentaria locale costituisce la modalità ordinaria di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi documentari integrati. Essa è lo strumento che assicura le necessarie competenze professionali e realizza la condivisione delle risorse interne nonché la piena utilizzazione delle risorse esterne alla rete.
2.Gli enti locali provvedono alla costituzione della rete documentaria locale sulla base dei requisiti essenziali stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 54. Al momento della sua costituzione gli enti locali adottano una carta dei servizi i cui contenuti sono periodicamente aggiornati.
3. Alla rete locale possono partecipare, oltre alle biblioteche e agli archivi degli enti locali, gli istituti documentari, pubblici e privati, presenti nel territorio di riferimento. Possono altresì partecipare alla rete locale i comuni che, privi di propri istituti, intendano avvalersi dei servizi della rete locale.
4. Le reti locali sono tenute a comunicare alla Regione i dati relativi agli utenti ed ai servizi erogati con le modalità definite dal piano della cultura di cui all’articolo 4.
5. I soggetti interessati individuano, per ciascuna rete, uno o più istituti fra quelli aderenti, quali responsabili del coordinamento dei servizi di rete. I requisiti e gli standard organizzativi e di servizio degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete sono stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 54.
6. I finanziamenti destinati alle reti locali sono assegnati dalla Regione agli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete di cui al comma 5, previa comunicazione dei dati di cui al comma 4.
Istituzioni
culturali
Art. 29
Ambito di
applicazione
1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle
seguenti strutture:
a) le
istituzioni operanti nel settore dello spettacolo;
b) gli istituti
storici della Resistenza di cui alla legge regionale 14 ottobre 2002, n.38
(Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio politico, storico e
culturale dell’antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura
di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli);
c) le
istituzioni promosse e partecipate in misura prevalente dagli enti locali per
la gestione e valorizzazione in house dei beni culturali;
d) gli istituti
la cui attività prevalente è costituita dall’organizzazione di scuole e di
corsi di formazione;
e) le
fondazioni bancarie.
Art. 30
1.
2. Si considerano di rilievo regionale, ai sensi della presente legge, le istituzioni culturali che hanno sede legale in Toscana, svolgono prevalentemente le loro attività nel territorio regionale e risultano in possesso dei seguenti requisiti:
a)
sono state costituite
con legge o dispongono di personalità giuridica da almeno dieci anni;
b) non hanno finalità di lucro;
c) svolgono attività continuativa di rilevante valore scientifico e culturale da almeno dieci anni;
d)
hanno la disponibilità
di un rilevante patrimonio culturale, di cui sia stato verificato l’interesse
culturale ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs 42/2004, ovvero di cui sia stato
dichiarato l’interesse culturale ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 42/2004,
e di cui siano disponibili l’inventario e il catalogo;
e)
dispongono di beni afferenti ad almeno due tra le seguenti tipologie:
1)
archivio;
2)
biblioteca;
3)
museo;
f)
garantiscono la
conservazione del patrimonio di cui alla lettera d) ai sensi dell’articolo 1
del d.lgs 42/2004;
g) assicurano la pubblica fruizione del patrimonio di cui alla lettera d), in maniera organizzata, significativa e continuativa, in forme compatibili con le esigenze di tutela e conservazione e con la natura del patrimonio stesso;
h)
annoverano tra le proprie finalità
istituzionali l’attività di ricerca correlata con il patrimonio culturale di
cui alla lettera d);
i)
dispongono di una sede
adeguata, di competenze professionali e di risorse, strumentali e finanziarie,
idonee al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Art. 31
Tabella
regionale
1. Ai fini dell’assegnazione dei contributi regionali, le istituzioni
culturali riconosciute di rilievo regionale sono inserite in una apposita
tabella, approvata con deliberazione della Giunta Regionale previo accertamento
del possesso dei requisiti di cui all’articolo 30 comma 2.
2. La tabella di cui al comma
3. Le modalità di presentazione e di
valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella sono
disciplinate nel regolamento di cui all’articolo 54.
4.
L’inserimento di un’istituzione culturale nella tabella regionale non
costituisce motivo di esclusione dall’accesso agli ulteriori finanziamenti
previsti dal piano della cultura di cui all’articolo 4.
Art.
32
Progetti
annuali
1. Il piano
della cultura di cui all’articolo 4 prevede ulteriori finanziamenti a sostegno
di specifici progetti di attività delle istituzioni culturali inserite nella
tabella di cui all’articolo 31.
2. I progetti
di attività delle istituzioni culturali vengono selezionati e valutati dalla
Regione con le procedure e le modalità previste dal piano della cultura di cui
all’articolo 4 .
Art.
33
Istituzioni
culturali di eccellenza
1. Il riconoscimento come “istituzione
culturale di eccellenza” comporta la possibilità di intraprendere, in via
prioritaria, forme di collaborazione con
2.
a)
l’eccezionale rilevanza
dei patrimoni posseduti e delle strutture, museali, bibliotecarie o
archivistiche, per mezzo delle quali si realizza la loro fruizione;
b)
il radicamento
territoriale e la rilevanza nazionale e internazionale nonché la capacità di
attrarre rilevanti risorse finanziarie per la propria attività;
c)
la rilevanza dei
progetti scientifici realizzati e documentabili;
d)
la rilevanza e
fruibilità delle dotazioni tecnologiche;
e)
quantità e qualità
delle competenze scientifiche specialistiche presenti nell’istituto,
documentabili attraverso contratti di lavoro a tempo determinato e
indeterminato.
Capo I
Valorizzazione
culturale dei beni paesaggistici
Art. 34
Finalità
1.
a) concorre alla promozione e alla diffusione di una cultura del paesaggio, come previsto dalla Convenzione europea del paesaggio, recepita dall’Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000);
b)
sostiene i programmi di gestione dei siti
UNESCO e supporta gli enti locali che intendono promuovere il riconoscimento di
nuovi siti;
c)
promuove
la conoscenza del paesaggio attraverso attività di ricerca, catalogazione e
diffusione dei relativi dati;
d) promuove la formazione del personale degli enti locali nelle tematiche relative alla cultura del paesaggio.
Promozione e
organizzazione di attività culturali
Sistema regionale
delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive
Art. 35
Funzioni della Regione
1.
a) definisce le linee di sviluppo strategico del sistema regionale dello spettacolo come definito dall’articolo 36;
b) sostiene gli enti, le istituzioni e fondazioni costituite per iniziativa della Regione, cui essa partecipa con prevalente responsabilità e che svolgono una funzione di rilevante interesse nei programmi regionali di promozione delle attività culturali;
c) sostiene,
ai sensi della normativa statale, gli enti dello spettacolo cui
d) concorre, con propri contributi finanziari, alla qualificazione dell’attività dei teatri stabili d’innovazione e dei teatri di tradizione, riconosciuti come tali dallo Stato, nonché del Festival Pucciniano di Viareggio
e) concorre, con propri contributi finanziari, alla diffusione della musica classica in Toscana anche attraverso il sostegno alla Fondazione Rete Toscana Classica;
f) individua e sostiene gli ulteriori enti di rilevanza regionale per la promozione dello spettacolo dal vivo promuovendo la cooperazione tra essi a livello territoriale e tematico;
g) sostiene
i progetti di produzione di elevato
livello qualitativo per l’innovazione, la ricerca e sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della
musica, inclusa quella popolare, e ne
promuove l’inserimento nel sistema distributivo regionale;
h) favorisce l’insediamento nei teatri della Toscana dei complessi delle arti dello spettacolo, in particolare delle compagnie teatrali di prosa, di danza e dei complessi musicali, promuovendo la residenzialità come elemento qualificante del sistema regionale dello spettacolo;
i) sostiene i festival di alto livello qualitativo, con prevalenti contenuti di produzione e innovazione culturale;
j) promuove e sostiene la formazione del pubblico al fine di agevolare la fruizione di spettacolo di alto livello qualitativo sull’intero territorio regionale;
k) sostiene le attività finalizzate alla formazione professionale del personale che opera nel settore dello spettacolo.
Sistema regionale dello spettacolo
1. Il sistema regionale dello spettacolo dal vivo è finalizzato a promuovere la qualità artistica, garantire il pluralismo, lo sviluppo equilibrato dell’offerta e della domanda di spettacolo, nonché la sostenibilità economica del sistema stesso, da perseguirsi anche attraverso lo sviluppo di forme di cooperazione.
2. Il sistema regionale dello
spettacolo è costituito dagli enti di cui all’articolo 35 comma 1 lettere b),
c), d), f), i quali cooperano con
Enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo
1.La Regione accredita gli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 35 comma 1 lettera f), che svolgono attività, anche in forma associata, negli ambiti della tutela della tradizione, della formazione, della promozione e dell’innovazione dello spettacolo dal vivo.
2. L’accreditamento è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) sede operativa nella regione Toscana;
b) qualificata attività culturale realizzata da almeno un triennio;
c) dotazione di strutture e di spazi adeguati allo svolgimento delle attività di spettacolo ;
d) struttura organizzativa adeguata in termini professionali;
e) qualificata direzione artistica.
3. I requisiti possono essere conseguiti anche in forma associata attraverso forme di collaborazione territoriale o tematica.
4. Gli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo che abbiano conseguito l’accreditamento possono presentare i progetti per i contributi di cui all’articolo 40.
5. Con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 54 sono specificati i requisiti di cui al comma 2 e sono previste le modalità e i termini per l’accreditamento.
Art. 38
Commissione regionale dello spettacolo dal vivo
1. E’ istituita
2. Alla Commissione compete la formulazione di proposte e osservazioni per la elaborazione dei documenti annuali di
attuazione del piano della cultura di cui all’articolo
3.
a) da 15 esperti nelle discipline dello spettacolo dal vivo;
b) dal Direttore generale della Direzione Generale della Regione Toscana competente in materia di spettacolo o suo delegato;
c) dal responsabile della struttura organizzativa della Direzione Generale della Regione Toscana competente in materia di spettacolo.
4.
5.
6.
7. Ai componenti della Commissione è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute nella misura e con le modalità di erogazione stabilite per i dirigenti regionali.
8 Le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione sono stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 54.
Art. 39
Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali
1.
2.
Art. 40
Forme del sostegno regionale
1.Il sostegno finanziario, in forma annuale o pluriennale, della Regione si attua mediante:
a) il concorso alle spese per l’attività degli enti, delle istituzioni e delle fondazioni costituite per iniziativa della Regione ai quali essa partecipa con prevalente responsabilità e che svolgono una funzione di rilevante interesse nei programmi regionali di promozione delle attività culturali;
b) il
concorso alle spese per l’attività degli enti dello spettacolo cui
c) il concorso alle spese per l’attività dei
teatri stabili d’innovazione dei teatri di tradizione riconosciuti dallo Stato,
nonché del Festival Pucciniano di Viareggio.
d) il concorso alle spese per l’attività della
radio Rete Toscana Classica.
2.
a) per progetti degli enti di rilevanza regionale di cui all’articolo 37;
b) per progetti relativi ad interventi produttivi e di creazione artistica d’innovazione, ricerca, sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica, presentati da soggetti pubblici e privati diversi da quelli di cui alla lettera a);
c) per progetti di sostegno alla produzione e diffusione del cinema di qualità, alle sale d’essai e per la formazione del pubblico;
d) per progetti di realizzazione di festival;
e) per progetti delle compagnie teatrali di prosa e danza e dei complessi di musica colta e popolare.
3. L’ammontare dei contributi per le specifiche linee di attività, è determinato, secondo i criteri definiti dal piano della cultura di cui all’articolo 4, dai documenti annuali di attuazione del piano stesso.
Art. 41
Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti
1. I criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti di cui all’articolo 40 sono determinati dal regolamento di cui all’articolo 54.
2. Per la valutazione dei
progetti proposti per il sostegno finanziario,
Art. 42
Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo
1. E' istituito un fondo di anticipazione destinato ad anticipare le somme riguardanti interventi finanziari statali in favore dei soggetti di cui all’articolo 35, comma 1, lett. b), c) e d).
3.
4. I soggetti beneficiari degli interventi del fondo sono tenuti al rimborso dell'anticipazione, senza alcun onere d'interesse, nel termine massimo di diciotto mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale.
Art. 43
Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo
1. Al fine di promuovere lo
sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Toscana e di valorizzare lo
spettacolo dal vivo attraverso attività di distribuzione e promozione,
2. Le Fondazioni di cui al comma 1 presentano alla Giunta regionale, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’esercizio, il proprio programma di attività per l’anno successivo, elaborato nel rispetto degli indirizzi previsti dal piano della cultura di cui all’articolo 4, il bilancio di previsione annuale corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano tecnico finanziario, che contiene le indicazioni relative al triennio successivo, nonché l’indicazione delle quote annuali a carico dei soggetti diversi dalla Regione Toscana, che partecipano alle Fondazioni.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno le Fondazioni di cui al comma 1 presentano alla Giunta regionale il bilancio di esercizio unitamente alla nota integrativa, al parere del collegio dei revisori ed alla relazione sulla gestione. La documentazione è corredata dai dati consuntivi del monitoraggio relativo alla fruizione delle attività proposte da parte del pubblico, articolata per le singole sedi di intervento.
4. L’ammontare del finanziamento annuale della
Regione per ciascuna delle due Fondazioni è stabilito con la deliberazione
della Giunta Regionale di cui all’articolo 5 comma
Fondazione Maggio Musicale Fiorentino e Fondazione Teatro Metastasio
1.La Regione sostiene l’attività della Fondazione “Teatro di Firenze Maggio Musicale Fiorentino”, di cui è socia ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato).
2.
3.
Art. 45
Fondazione Sistema Toscana
1.La Regione sostiene l’attività della Fondazione Sistema Toscana, di seguito denominata FST, istituita su iniziativa della Regione stessa.
2. FST, per effetto della fusione
con
a) sviluppo delle tecnologie digitali per la valorizzazione dei beni e la promozione delle attività culturali della Toscana;
b) promozione dell’integrazione fra offerta culturale e turistica;
c) conservazione di materiali audiovisivi e multimediali e promozione della loro fruizione da parte del pubblico;
d)
promozione della diffusione del cinema di qualità e
sostegno alla localizzazione in Toscana di produzioni televisive e
cinematografiche di qualità, idonee a valorizzare
3. FST presenta alla Giunta regionale, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’esercizio, il proprio programma di attività per l’anno successivo, elaborato nel rispetto degli indirizzi previsti dagli atti della programmazione regionale, il bilancio di previsione annuale corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano tecnico finanziario, che contiene le indicazioni relative al triennio successivo nonché l’indicazione delle quote annuali a carico dei soggetti diversi dalla Regione Toscana, che partecipano alla Fondazione.
4.FST presenta alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, dal parere del collegio dei revisori e dalla relazione sulla gestione.
5. L’ammontare del finanziamento annuale della Regione a FST è stabilito, con riferimento ai diversi ambiti di attività, con deliberazioni della Giunta regionale attuative di piani e programmi ai sensi dell’articolo 10bis della l.r.49/1999.
Promozione della
cultura musicale
Art. 46
Finalità e oggetto
1.
2. Non rientrano tra gli interventi di cui al comma 1 le attività concertistiche e di produzione musicale.
Art. 47
Modalità
dell’intervento regionale
1.
L’intervento regionale per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo
46 si attua mediante:
a) il sostegno agli istituti di alta formazione musicale di
competenza regionale;
b) la promozione ed il sostegno di attività
di ricerca e di sperimentazione didattica, finalizzata anche all’aggiornamento dei docenti,
realizzate attraverso soggetti di riconosciuta competenza specifica;
c) il sostegno finanziario agli enti locali territoriali, nonché agli enti e alle associazioni, privi di scopo di lucro, che svolgano corsi per la formazione musicale nei settori della musica colta, delle bande musicali e del canto corale.
2. I requisiti dei beneficiari di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 54.
3. I criteri e le modalità di finanziamento sono definite dal piano della cultura di cui all’articolo 4
Art. 48
Fondazione Scuola di musica di Fiesole
.
1.
2.
3. Per le finalità di cui al
comma 1,
Promozione della
cultura contemporanea
Art. 49
Funzioni della Regione
1.
2.
a) promuove e sostiene le iniziative finalizzate alla fruizione delle arti visive contemporanee, assicurando il pluralismo dell’offerta culturale e la formazione del pubblico;
b) promuove la cooperazione ed il coordinamento delle attività degli istituti, pubblici e privati, che operano nel settore per la costruzione di un sistema regionale dell’arte contemporanea da svilupparsi in un quadro progettuale unitario con l’obiettivo di interagire con il complessivo sistema toscano della cultura e con le reti nazionali e internazionali; a tale fine individua nel Centro per l’Arte contemporanea Luigi Pecci di Prato il soggetto preposto al coordinamento del sistema;
c) promuove iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio architettonico regionale con particolare riguardo agli esempi significativi di architettura moderna e contemporanea;
d) promuove e sostiene iniziative, ivi incluse quelle editoriali, finalizzate alla divulgazione ed alla promozione del dibattito culturale contemporaneo, ivi incluso quello relativo alla storia culturale della Toscana, al fine di garantire il pluralismo e il diritto di manifestazione del pensiero per le espressioni culturali non sostenute dal mercato dei consumi culturali.
3.
I programmi e gli ambiti d’intervento prioritario della Regione in
materia di promozione della cultura contemporanea, nonché le relative modalità
di intervento, sono individuate dal piano della cultura di cui all’articolo 4.
Capo IV
Autorizzazione all’esercizio
cinematografico
Art. 50
Oggetto e obiettivi
1. Il presente
Capo disciplina le funzioni amministrative della Regione Toscana
e degli enti locali in materia di autorizzazione alla
realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed
arene cinematografiche, nonché all'ampliamento di sale e arene già in attività.
2. Nell'ambito dei principi di cui all' articolo 2,
a)
favorire l'offerta in relazione alle
esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all'integrazione delle sale
nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del
sistema delle infrastrutture e della mobilità;
b)
sviluppare e innovare una rete di sale
cinematografiche efficiente, diversificata, capillare sul territorio e
tecnologicamente avanzata;
c)
valorizzare la funzione dell’esercizio
cinematografico per la qualità urbana e
sociale delle città e del territorio, favorendo anche la riqualificazione e il
riuso di aree urbane, nonché la loro vivibilità e sicurezza;
d)
salvaguardare i centri storici, favorendo
la presenza adeguata di esercizi;
e)
salvaguardare e riqualificare il sistema
nelle zone montane, nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;
f)
favorire un equilibrato sviluppo delle
diverse tipologie di strutture, assicurando il rispetto del principio della
libera concorrenza.
Art. 51
Autorizzazione all'esercizio cinematografico
1. La realizzazione, la trasformazione e
l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli
cinematografici, nonché l'ampliamento di sale cinematografiche già in attività,
sono subordinati ad autorizzazione, solamente nel caso in cui la capienza
complessiva sia o divenga superiore a trecento posti.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è
rilasciata dal comune territorialmente competente nel rispetto degli indicatori
stabiliti dalla Giunta regionale di cui all’art. 52), il quale definisce la
correlazione dei procedimenti di rilascio del titolo abilitativo edilizio
inerente l’immobile e dell’autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la
contestualità.
3. Le domande di autorizzazione sono inoltrate
al comune territorialmente competente e sono esaminate dal comune con le
procedure in tema di sportello unico delle attività produttive di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento
recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la
realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di
impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché
per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a
norma dell'articolo 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
4. La inattività dell'esercizio cinematografico
autorizzato per un periodo superiore a un anno comporta la decadenza
dall'autorizzazione.
5. Restano ferme le autorizzazioni e gli altri
titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici, o comunque per fini diversi da
quelli di cui alla presente legge.
6. Il regolamento di attuazione di cui
all’articolo 54 definisce le tipologie e i requisiti tecnici delle strutture
cinematografiche, nonché le tipologie di intervento soggette ad autorizzazione.
Art.52
Indicatori
regionali, monitoraggio e informazione
1.
L’autorizzazione è rilasciata nel rispetto degli
indicatori stabiliti dalla Giunta regionale.
2.
Gli indicatori tengono conto dei dati quantitativi
e qualitativi sull'andamento del consumo cinematografico, anche in rapporto
alla popolazione, del livello qualitativo degli impianti, degli strumenti
tecnologici e delle attrezzature e delle caratteristiche della viabilità per i
percorsi di avvicinamento e accesso.
3.
Titolo V
Disposizioni
finali e transitorie
Art. 53
Norma finanziaria
1. Le risorse destinate all’attuazione della presente legge sono definite contestualmente all’approvazione del piano della cultura di cui all’articolo 4. Esse sono poste a carico, a partire dall'esercizio 2010, degli stanziamenti stabiliti ogni anno con legge di bilancio nelle apposite unità previsionali di base (UPB) di cui al bilancio pluriennale di previsione 2010-2012, per un importo stimato in euro …………….a carico dell’UPB 6.3.1. “Promozione e sviluppo della cultura – Spese correnti” e per un importo stimato in euro …………………….a carico dell’UPB 6.3.2 “Promozione e sviluppo della cultura – Spese d’investimento”.
2. Agli oneri derivanti dall’articolo 22 comma 4, stimati in euro 7.500,00 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse già iscritte nella UPB 6.3.1 “Promozione e sviluppo della cultura – Spese correnti”;
3. Agli oneri derivanti dall’articolo 38, comma 7, stimati in euro 22.500,00 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse già iscritte nella UPB 6.3.1 “Promozione e sviluppo della cultura – Spese correnti”;
4. Le risorse di cui all’articolo 42 comma 1, determinate nell’importo massimo di euro 5.000.000,00, sono stanziate, per quanto riguarda l'entrata, nella UPB 323 "Recuperi e rimborsi" e per quanto riguarda la spesa nella UPB 631 "Promozione e sviluppo della cultura" del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-12.
5. Agli oneri derivanti dall’articolo 56 stimati annualmente in euro 95.000,00. si fa fronte con le risorse stanziate alla UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – spese correnti” del bilancio pluriennale 2009/2011, annualità 2010 e 2011.
6. Al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009/2011, annualità 2010 e 2011 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
Anno 2010
In diminuzione:
UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura – spese correnti”, per euro 95.000,00
In aumento:
UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – spese correnti”, per euro 95.000,00
Anno 2011
In diminuzione:
UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura – spese correnti”, per euro 95.000,00
In aumento:
UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – spese correnti”, per euro 95.000,00
.7. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 54
Regolamento di attuazione
1.
Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
presente legge
regolamento di attuazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e previa concertazione con le associazioni rappresentative degli enti locali e delle parti sociali.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, in particolare, i seguenti oggetti:
a) modalità di realizzazione e gestione del sistema informativo regionale di cui all’articolo 9;
b) indirizzi e criteri generali per la definizione del costo dei biglietti per i musei e gli ecomusei ai sensi dell’articolo 11;
c)
i criteri generali per la definizione degli oneri a
carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi, ai sensi dell’articolo
11;
d)
i
requisiti, i criteri e gli
strumenti per la costituzione dei sistemi museali di cui all’articolo
17;
e) i requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo od ecomuseo di rilevanza regionale ai sensi dell’articolo 20;
f) le modalità di presentazione e i contenuti dell’istanza di riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale ai sensi dell’articolo 21;
g) le modalità di organizzazione e di funzionamento della commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei di cui all’articolo 22;
h)
i requisiti essenziali per la costituzione delle
reti documentarie locali di cui all’articolo 28 comma 2;
i)
i requisiti organizzativi e di servizio degli
istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete di cui all’articolo
28 comma 5;
j)
le attività
finalizzate all’individuazione dell’archivio della produzione editoriale
regionale di cui all’articolo 25;
k)
le modalità di presentazione e valutazione delle
domande ai fini della formazione della
tabella regionale delle istituzioni culturali di cui all’articolo 31 comma 3;
l)
i requisiti per il riconoscimento come “istituzione
culturale d’eccellenza” ai sensi dell’articolo 33;
m) i requisiti, le modalità e i termini per l’accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 37;
n) le modalità di organizzazione e di funzionamento della commissione regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 38;
o) i criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti nel settore dello spettacolo di cui all’articolo 41;
p) requisiti
dei soggetti beneficiari degli interventi di sostegno nel settore della
promozione della cultura musicale di cui all’articolo 47 comma 2;
q) le tipologie e i requisiti tecnici delle
strutture cinematografiche, e le tipologie di intervento soggette all’ autorizzazione
di cui all’articolo 51.
Art. 55
Abrogazioni
a)
legge regionale 7 maggio 1980, n. 44, (
b) legge regionale 31 luglio 1989, n. 47 (Istituzione Fondazione Toscana Spettacolo) ;
c) legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89 (Norme in materia di musei e di raccolte di Enti locali e di interesse locale. Delega delle funzioni amministrative agli Enti Locali);
d) legge regionale 31 dicembre 1984, n. 75 (Contributi alle Fondazioni Orchestra Regionale Toscana, Toscana Spettacolo e Mediateca Regionale Toscana);
e)
legge regionale 6 maggio 1987, n.27 (
f) legge regionale 18 novembre 1994, n. 88 (Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale);
g) legge regionale 18 febbraio 1998, n. 12 (Norme in materia di sostegno alle attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale);
h) legge regionale 1 luglio 1999, n. 35 (Disciplina in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi di enti locali);
i) legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana);
j) legge regionale 27 dicembre 2004, n.78 (Disposizioni in materia di autorizzazione all’esercizio cinematografico) ;
k) legge regionale 31 gennaio 2005, n.19 (Norme sul sistema regionale dei beni culturali);
l) legge regionale 18 febbraio 2005, n. 33 (Interventi finalizzati alla promozione della cultura contemporanea in Toscana);
m) legge regionale 29 giugno 2006, n.27 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, attività culturali e spettacolo).;
n) articolo 28 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l’anno 2007
o) articolo
2 e articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2008 n. 42, (Riorganizzazione
degli enti dipendenti e delle partecipazioni della Regione Toscana. Sostegno
alla fusione della Fondazione Mediateca regionale toscana con
2. Sono fatte salve tutte le obbligazioni
assunte sulla base delle norme abrogate.
Art. 56
Esercizio delle funzioni regionali
1. Le funzioni in materia di accreditamento degli istituti e luoghi della cultura e degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo, previste dalla presente legge, costituiscono nuove funzioni regionali e pertanto le assunzioni del personale necessario al loro svolgimento non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”).
Art. 57
Disposizioni transitorie
1.La validità della tabella regionale delle istituzioni culturali di rilievo regionale relativa al triennio 2009-2011 è prorogata fino all’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 31, comma 1.
2. Il piano integrato della cultura approvato ai
sensi della l. r. 27/2006, vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge, resta operante per un periodo di sei mesi dalla data di
approvazione del PRS della legislatura regionale successiva a quella della sua
approvazione, ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 49/1999.
2. Sino alla data di approvazione del piano della cultura ai sensi dell’articolo 4 della presente legge da parte del Consiglio Regionale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 75/1984, alla l.r.27/1987 ed alla l.r.42/2008.
Art. 58
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana