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PARERE OBBLIGATORIO
Premesso che:
1. la proposta in esame, di iniziativa consiliare,
si propone di ridefinire totalmente la disciplina del sistema fieristico
abrogando e sostituendo la l.r. 70/74 e le successive leggi di integrazione e
modifica della stessa l.r.70/74.
Viene affermato il principio secondo cui l’attività
fieristica è esercitata in regine di concorrenza, secondo i principi della
libera impresa e della parità di trattamento fra gli operatori.
Alcuni punti dell’articolato presentano carattere
definitorio, distinguendo le manifestazioni fieristiche per tipologia (fiere
generali, fiere specializzate, mostre mercato) e qualificazione (manifestazioni
fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale),
specificando altresì nozioni quali espositori, visitatori, quartieri
fieristici, organizzatori di manifestazioni, enti fieristici.
L’esercizio delle attività di organizzazione di
manifestazioni fieristiche presuppone che ne sia data preventiva comunicazione
al Comune interessato allegando il regolamento della manifestazione. La
comunicazione indica la denominazione, la qualifica, li periodo di effettuazione,
le categorie, i settori merceologici e le date recando altresì una apposita
autocertificazione attestante la sussistenza dei presupposti di legge, fra cui
spicca la richiesta di un’esperienza settoriale di almeno un anno nello stesso
settore merceologico per le manifestazioni fieristiche nazionali e di almeno
due anni per quelle internazionali. La qualificazione della manifestazione è
oggetto di autocertificazione contestualmente alla comunicazione.
La manifestazione può essere svolta decorsi sessanta
giorni dalla comunicazione, salvo che entro lo stesso termini il Comune non
esprima il proprio motivato diniego allo svolgimento della
manifestazione. Sempre entro lo stesso termine il Comune esprime l’eventuale
diniego al riconoscimento della qualifica
comunicando quella spettante ai sensi di legge.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno è pubblicato
sul BURT il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche
comunicate dagli organizzatori ai Comuni per l’anno successivo.
Competono ai Comuni le verifiche di conformità
dei quartieri fieristici ai requisiti minimi di idoneità previsti per gli
stessi dal regolamento regionale.
La Giunta regionale gestisce e aggiorna l’elenco degli enti fieristici di cui alla legge n.7/2001 e può concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sul mercato nazionale e sui mercati esteri del sistema fieristico regionale.
3. Il regolamento regionale di attuazione
stabilisce: i requisiti e le procedure per l’attribuzione o la conferma della
qualifica delle manifestazioni fieristiche; i requisiti minimi dei quartieri
fieristici; i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni
concernenti lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche; i criteri atti ad
evitare la concomitanza fra manifestazioni fieristiche; la disciplina relativa
al riordino degli enti fieristici; la procedura per la formazione dei calendari
fieristici.
Considerato quanto segue:
La generalità delle funzioni di amministrazione
attiva e di vigilanza, ancorché non più imperniate sul rilascio di formali
provvedimenti autorizzativi, è incardinata sul livello locale, ossia sui
Comuni nel cui territorio sono destinate a svolgersi le manifestazioni
fieristiche.
La nuova disciplina del procedimento abilitativo appare rispondente ai principi di snellezza e semplificazione amministrativa, da un lato rendendo meramente eventuale un pronunciamento esplicito dell’Amministrazione in ordine alla qualificazione e alla congruità della manifestazione; dall’altro prevedendo la dimostrazione in via autocertificativa dei requisiti e condizioni di legge.
L’attribuzione alla Regione di un compito di
programmazione generale delle attività fieristiche, volto in primo luogo ad
evitare la concomitanza/sovrapposizione di manifestazioni fieristiche di pari
rilevanza (internazionale, nazionale o regionale), appare di immediata
leggibilità.
La disciplina regionale vigente nel settore risulta
senz’altro bisognevole di una ampia riforma; l’atto in esame si muove
chiaramente in questa prospettiva, manifestando una finalità di adeguamento
della legislazione regionale di settore al nuovo assetto costituzionale (si
supera il concetto di enti e funzioni “delegate”) e procedendo al contempo al
recepimento dei principi della legge quadro n.7/2001, anch’essi comunque
adattati al nuovo scenario costituzionale (le funzioni di riconoscimento della
qualifica spettante a ciascuna manifestazione sono ad esempio integralmente
devolute al livello locale).
IL CONSIGLIO
DELLE AUTONOMIE LOCALI
1. esprime un parere favorevole sulla P.d.L.
n.356;
2. formula nel contempo le seguenti raccomandazioni:
a)
all’art.5
comma 4: si invita a riformulare questo comma raccordandolo col dettato
dell’art.11, e quindi specificando che i termini e le modalità di presentazione
della comunicazione sono determinati dal regolamento comunale, o in via
suppletiva dal regolamento regionale qualora
non sia stato ancora emanato il regolamento locale;
b)
all’art.5
comma 7: il riconoscimento della qualifica è solo tendenzialmente definitivo,
essendo fatta salva la verifica di insussistenza di una concomitanza con
manifestazioni di altre regioni,. Si raccomanda di valutare attentamente in
sede attuativo/regolamentare le implicazioni derivanti da questa impostazione
procedimentale; infatti, per ragioni di certezza del diritto, non è
immaginabile un differimento sine die, o comunque oltre un certo termine,
dell’effettività/definitività del riconoscimento giacché ciò paralizzerebbe l’avvio della macchina
organizzativa da parte dell’interessato.
c)
all’art.7 comma 3: l’inosservanza del termine del 31 gennaio da parte
dell’interessato, pur ostativo all’inserimento della manifestazione nel
calendario regionale, non preclude lo svolgimento della manifestazione stessa.
E’ infatti salvaguardato il diritto dell’interessato ad effettuare comunque la manifestazione decorsi sessanta giorni dalla
comunicazione al comune.
A questo riguardo occorre chiarire e precisare, non apparendo sostenibili altre intepretazioni, che con quest’ultima locuzione si allude non alla comunicazione preordinata alla redazione del calendario fieristico bensì alla comunicazione e al procedimento abilitativo di cui all’art.5.
In secondo luogo, pare
opportuno che la legge definisca esplicitamente gli effetti conseguenti al
mancato inserimento della manifestazione nel calendario fieristico; e
soprattutto se fra le principali conseguenze vi sia, oltre ad un difetto di
pubblicizzazione dell’iniziativa, anche l’eventuale derubricazione dell’evento
in caso di concomitanza dello stesso con altro evento dello stesso tipo di
livello internazionale, nazionale o regionale.
d)
all’art.10
comma 2: è opportuno evidenziare che la concessione di contributi ai soggetti
espositori avviene sulla base di apposite disposizioni di Giunta con cui sono
definiti criteri e modalità di accesso ai contributi stessi.