P.d.L. 356 “Disciplina del sistema fieristico toscano”

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PARERE OBBLIGATORIO

 

 

Premesso che:

 

1. la proposta in esame, di iniziativa consiliare, si propone di ridefinire totalmente la disciplina del sistema fieristico abrogando e sostituendo la l.r. 70/74 e le successive leggi di integrazione e modifica della stessa l.r.70/74.

Viene affermato il principio secondo cui l’attività fieristica è esercitata in regine di concorrenza, secondo i principi della libera impresa e della parità di trattamento fra gli operatori.

Alcuni punti dell’articolato presentano carattere definitorio, distinguendo le manifestazioni fieristiche per tipologia (fiere generali, fiere specializzate, mostre mercato) e qualificazione (manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale), specificando altresì nozioni quali espositori, visitatori, quartieri fieristici, organizzatori di manifestazioni, enti fieristici.

L’esercizio delle attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche presuppone che ne sia data preventiva comunicazione al Comune interessato allegando il regolamento della manifestazione. La comunicazione indica la denominazione, la qualifica, li periodo di effettuazione, le categorie, i settori merceologici e le date recando altresì una apposita autocertificazione attestante la sussistenza dei presupposti di legge, fra cui spicca la richiesta di un’esperienza settoriale di almeno un anno nello stesso settore merceologico per le manifestazioni fieristiche nazionali e di almeno due anni per quelle internazionali. La qualificazione della manifestazione è oggetto di autocertificazione contestualmente alla comunicazione.

La manifestazione può essere svolta decorsi sessanta giorni dalla comunicazione, salvo che entro lo stesso termini il Comune non esprima il proprio motivato diniego allo svolgimento della manifestazione. Sempre entro lo stesso termine il Comune esprime l’eventuale diniego al riconoscimento della qualifica  comunicando quella spettante ai sensi di legge.

 

2. Entro il 30 novembre di ogni anno è pubblicato sul BURT il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche comunicate dagli organizzatori ai Comuni per l’anno successivo.

Competono ai Comuni le verifiche di conformità dei quartieri fieristici ai requisiti minimi di idoneità previsti per gli stessi dal regolamento regionale.

La Giunta regionale gestisce e aggiorna l’elenco degli enti fieristici di cui alla legge  n.7/2001 e può concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sul mercato nazionale e sui mercati esteri del sistema fieristico regionale.  

 

3. Il regolamento regionale di attuazione stabilisce: i requisiti e le procedure per l’attribuzione o la conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche; i requisiti minimi dei quartieri fieristici; i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni concernenti lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche; i criteri atti ad evitare la concomitanza fra manifestazioni fieristiche; la disciplina relativa al riordino degli enti fieristici; la procedura per la formazione dei calendari fieristici.

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerato quanto segue:

 

La generalità delle funzioni di amministrazione attiva e di vigilanza, ancorché non più imperniate sul rilascio di formali provvedimenti autorizzativi, è incardinata sul livello locale, ossia sui Comuni nel cui territorio sono destinate a svolgersi le manifestazioni fieristiche.

La nuova disciplina del procedimento abilitativo appare rispondente ai principi di snellezza e semplificazione amministrativa, da un lato rendendo meramente eventuale un pronunciamento esplicito dell’Amministrazione in ordine alla qualificazione e alla congruità della manifestazione; dall’altro prevedendo la dimostrazione in via autocertificativa dei requisiti e condizioni di legge.

L’attribuzione alla Regione di un compito di programmazione generale delle attività fieristiche, volto in primo luogo ad evitare la concomitanza/sovrapposizione di manifestazioni fieristiche di pari rilevanza (internazionale, nazionale o regionale), appare di immediata leggibilità. 

La disciplina regionale vigente nel settore risulta senz’altro bisognevole di una ampia riforma; l’atto in esame si muove chiaramente in questa prospettiva, manifestando una finalità di adeguamento della legislazione regionale di settore al nuovo assetto costituzionale (si supera il concetto di enti e funzioni “delegate”) e procedendo al contempo al recepimento dei principi della legge quadro n.7/2001, anch’essi comunque adattati al nuovo scenario costituzionale (le funzioni di riconoscimento della qualifica spettante a ciascuna manifestazione sono ad esempio integralmente devolute al livello locale).

 

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

 

1. esprime un parere favorevole sulla P.d.L. n.356;

 

2. formula nel contempo le seguenti raccomandazioni:

 

a)      all’art.5 comma 4: si invita a riformulare questo comma raccordandolo col dettato dell’art.11, e quindi specificando che i termini e le modalità di presentazione della comunicazione sono determinati dal regolamento comunale, o in via suppletiva dal regolamento regionale qualora  non sia stato ancora emanato il regolamento locale;

 

b)      all’art.5 comma 7: il riconoscimento della qualifica è solo tendenzialmente definitivo, essendo fatta salva la verifica di insussistenza di una concomitanza con manifestazioni di altre regioni,. Si raccomanda di valutare attentamente in sede attuativo/regolamentare le implicazioni derivanti da questa impostazione procedimentale; infatti, per ragioni di certezza del diritto, non è immaginabile un differimento sine die, o comunque oltre un certo termine, dell’effettività/definitività del riconoscimento giacché ciò  paralizzerebbe l’avvio della macchina organizzativa da parte dell’interessato.

 

c)      all’art.7 comma 3: l’inosservanza del termine del 31 gennaio da parte dell’interessato, pur ostativo all’inserimento della manifestazione nel calendario regionale, non preclude lo svolgimento della manifestazione stessa. E’ infatti salvaguardato il diritto dell’interessato ad effettuare comunque la manifestazione decorsi sessanta giorni dalla comunicazione al comune.

A questo riguardo occorre chiarire e precisare, non apparendo sostenibili altre intepretazioni,  che con quest’ultima locuzione si allude non alla comunicazione preordinata alla redazione del calendario fieristico bensì alla comunicazione e al procedimento abilitativo di cui all’art.5.

In secondo luogo, pare opportuno che la legge definisca esplicitamente gli effetti conseguenti al mancato inserimento della manifestazione nel calendario fieristico; e soprattutto se fra le principali conseguenze vi sia, oltre ad un difetto di pubblicizzazione dell’iniziativa, anche l’eventuale derubricazione dell’evento in caso di concomitanza dello stesso con altro evento dello stesso tipo di livello internazionale, nazionale o regionale.

 

d)      all’art.10 comma 2: è opportuno evidenziare che la concessione di contributi ai soggetti espositori avviene sulla base di apposite disposizioni di Giunta con cui sono definiti criteri e modalità di accesso ai contributi stessi.