Firenze,
28 luglio 2009
- Al presidente del Consiglio regionale
e
p. c. - Al presidente della Giunta regionale
- Ai consiglieri proponenti
- Al
segretario generale del Consiglio regionale
- Al Responsabile dell’Area di coordinamento per
l’assistenza professionale
“Disposizioni
sull’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”
favorevole favorevole favorevole contrario
contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO
X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità X A
maggioranza
A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Liliana
Fiorini
“Disposizioni sull’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica”
IL CONSIGLIO DELLE
SEDUTA DEL 24 LUGLIO 2009
-
-
il Regolamento interno del Consiglio regionale;
-
il Regolamento interno del Consiglio delle
-
- che la proposta di legge n. 332 (Disciplina regionale dell’edilizia abitativa
sociale) contenente la nuova disciplina organica e sistematica
dell'edilizia residenziale sociale non ha ancora concluso il proprio iter e si
trova all’esame della Commissione consiliare competente;
- che con la deliberazione del Consiglio regionale
n. 43/2008, sono stati sospesi tutti i procedimenti in corso relativi alla
vendita degli immobili di ERP in qualunque stato di definizione, fatti salvi i
procedimenti in cui il prezzo sia stato determinato in via definitiva ed
espressamente accettato e sia prodotta la documentazione necessaria per la
stipula dell’atto di compravendita;
Considerato
-
che la presente proposta di legge ha lo scopo di stabilire un ulteriore breve
sospensione delle procedure di alienazione degli alloggi ricompresi nel
programma di cessione di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 91/94,
ed alle successive deliberazioni di integrazione e modifica, in attesa di un
riordino complessivo della materia che introduca nuovi criteri per la cessione
degli alloggi diversi rispetto alla legge 560/1993 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)
e più rigorosi;
-
che la sospensione non ha effetto nei confronti di quei procedimenti di cui
l’ente gestore dichiari che sia intervenuto, alla data del 27 maggio 2008,
accordo tra le parte sulla compravendita dell’immobile, alle condizioni ed al
prezzo di cessioni stabiliti dalla L. 560/93 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)
e previa ulteriore verifica dei requisiti di legge e delle condizioni. Tali
procedure devono comunque concludersi entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge;
-
che nel provvedimento in oggetto non è stato individuato quando si possa dire
che l’accordo tra le parti sulla compravendita sia formalizzato e dunque non è
facile individuare quali alloggi possano essere venduti e quali no;
DELIBERA
Di
esprimere parere favorevole sulla
Proposta di Legge n.
-
che possa essere meglio specificato quando si intende formalizzato l’accordo
tra le parti sulla compravendita dell’immobile.