P.d.L. n. 359 - Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 (Legge forestale della Toscana)

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PARERE OBBLIGATORIO

 

 

Premesso che:

 

 

1. Col testo in esame viene in primo luogo rivisto il capo III del titolo V della L.R .n. 39/2000 (legge forestale della Toscana) adeguando la disciplina del materiale forestale di propagazione (MFP) ai principi della direttiva 99/105/CE e del D.Lgs. 386/2003, di recepimento della predetta direttiva comunitaria. Le modifiche introdotte investono l’individuazione delle tipologie di MFP rilevanti agli effetti della legge forestale, il controllo di provenienza o identità clonale, il rilascio di apposita autorizzazione da parte delle province o delle c. montane per l’esercizio dell’attività di produzione e vendita, i requisiti di commercializzazione e le modalità di movimentazione ed identificazione del MFP durante le fasi di produzione, l’importazione di MFP da altre regioni, da altri paesi della UE o da paesi terzi, le sanzioni amministrative applicabili per violazione delle prescrizioni di legge afferenti il MFP.

 

2. L’art.39 della legge forestale è modificato nel senso di lasciare impregiudicata, nelle more della definitiva approvazione dello Statuto regionale, la individuazione dell’organo competente all’emanazione del regolamento regionale di attuazione della legge forestale.

 

3. Viene rimesso alla regolamentazione degli enti locali il compito di disciplinare le procedure per coordinare il rilascio delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico con le procedure per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e delle concessioni edilizie (nuova lettera d)bis del comma 2 dell’art.40 della L.R. n.. 39/2000).

In virtù della modifica della lettera e) del comma 3 dell’art.47 bis, non rientrano fra i tagli eseguiti in difformità sostanziale quelli che interessano un quantitativo ridotto di soggetti o di massa legnosa. 

Inoltre, viene introdotto (comma 6 bis dell’art.85 della L. R. n. 39/2000) l’istituto dell’autorizzazione in sanatoria per la regolarizzazione delle trasformazioni e delle opere realizzate in assenza di autorizzazione o di dichiarazione di inizio attività o in difformità dalle stesse.

Infine, è rimesso alla Giunta il compito di disciplinare le modalità e i criteri per il trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato (che ne faccia richiesta) nei ruoli regionali o in quelli delle province o comunità montane.

 

 

Considerato che:

 

Sul testo in esame si è registrata l’intesa fra la Giunta regionale e le associazioni delle autonomie locali in sede di concertazione interistituzionale. Talune specifiche richieste di integrazione dell’articolato sono state recepite dalla Giunta concretandosi nelle già descritte modifiche agli artt.40 e 47 della legge forestale. A tutela dell’autonomia degli enti locali nell’organizzazione e svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite in tema di MFP, sono stati meglio precisati gli ambiti regolativi di pertinenza della Giunta regionale, ora circoscritti alla definizione di eventuali specifiche tecniche da osservare  nell’esercizio dell’attività di produzione e vendita del materiale forestale di propagazione.   

Anche per quanto attiene all’introduzione dell’istituto dell’autorizzazione in sanatoria si osserva come in sede concertativa fosse stata avanzata una sollecitazione in tal senso.

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

 

1. esprime un parere positivo sulla P.d.L. n.359;

 

 

2. formula nel contempo le seguenti raccomandazioni:

 

a) l’autorizzazione in sanatoria di cui all’art.85 modificato della legge forestale  presuppone, oltre al pagamento delle sanzioni amministrative, che le trasformazioni o le opere siano eseguite “in conformità alla normativa vigente” e che le stesse non siano incompatibili con l’assetto idrogeologico dell’area oggetto dei lavori.

Ora, la locuzione “in conformità alla normativa vigente” pare equivoca e suscettibile di fraintendimenti trattandosi di interventi intrinsecamente contra legem poiché adottati in assenza dei presupposti previsti dalla legge forestale, ossia in assenza di autorizzazione o di denuncia di inizio attività o in difformità da tali atti.

Parrebbe pertanto opportuno riformulare il testo affinché risulti in maniera univoca che l’istituto della sanatoria è applicabile solo laddove le opere, oltreché compatibili con l’assetto idrogeologico dell’area,  siano conformi alla vigente normativa in tema di edilizia e di assetto del territorio.  

 

b) in coerenza coi nuovi principi statutari relativi alla funzione regolamentare, laddove sono attribuiti  specifici compiti regolativi alla Giunta regionale (artt. 77, 79 e 95 della L.R. 39/2000 come modificati dal presente atto) si invita a specificare che tali funzioni sono espletate dalla Giunta regionale con proprio regolamento.