P.d.L. n. 359 - Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 (Legge forestale della Toscana)
________________________________________________________________________________
PARERE OBBLIGATORIO
Premesso che:
1. Col testo in esame viene in primo luogo rivisto
il capo III del titolo V della L.R .n. 39/2000 (legge forestale della Toscana)
adeguando la disciplina del materiale forestale di propagazione (MFP) ai
principi della direttiva 99/105/CE e del D.Lgs. 386/2003, di recepimento della
predetta direttiva comunitaria. Le modifiche introdotte investono
l’individuazione delle tipologie di MFP rilevanti agli effetti della legge
forestale, il controllo di provenienza o identità clonale, il rilascio di
apposita autorizzazione da parte delle province o delle c. montane per
l’esercizio dell’attività di produzione e vendita, i requisiti di
commercializzazione e le modalità di movimentazione ed identificazione del MFP
durante le fasi di produzione, l’importazione di MFP da altre regioni, da altri
paesi della UE o da paesi terzi, le sanzioni amministrative applicabili per
violazione delle prescrizioni di legge afferenti il MFP.
2. L’art.39 della legge forestale è modificato nel
senso di lasciare impregiudicata, nelle more della definitiva approvazione
dello Statuto regionale, la individuazione dell’organo competente
all’emanazione del regolamento regionale di attuazione della legge forestale.
3. Viene rimesso alla regolamentazione degli enti
locali il compito di disciplinare le procedure per coordinare il rilascio delle
autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico con le procedure per il
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e delle concessioni edilizie
(nuova lettera d)bis del comma 2 dell’art.40 della L.R. n.. 39/2000).
In virtù della modifica della lettera e) del comma 3
dell’art.47 bis, non rientrano fra i tagli eseguiti in difformità sostanziale
quelli che interessano un quantitativo ridotto di soggetti o di massa
legnosa.
Inoltre, viene introdotto (comma 6 bis dell’art.85
della L. R. n. 39/2000) l’istituto dell’autorizzazione in sanatoria per la
regolarizzazione delle trasformazioni e delle opere realizzate in assenza di
autorizzazione o di dichiarazione di inizio attività o in difformità dalle
stesse.
Infine, è rimesso alla Giunta il compito di disciplinare le modalità e i criteri per il trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato (che ne faccia richiesta) nei ruoli regionali o in quelli delle province o comunità montane.
Considerato che:
Sul testo in esame si è registrata l’intesa fra la
Giunta regionale e le associazioni delle autonomie locali in sede di
concertazione interistituzionale. Talune specifiche richieste di integrazione
dell’articolato sono state recepite dalla Giunta concretandosi nelle già
descritte modifiche agli artt.40 e 47 della legge forestale. A tutela
dell’autonomia degli enti locali nell’organizzazione e svolgimento delle
funzioni amministrative loro attribuite in tema di MFP, sono stati meglio
precisati gli ambiti regolativi di pertinenza della Giunta regionale, ora
circoscritti alla definizione di eventuali specifiche tecniche da
osservare nell’esercizio dell’attività
di produzione e vendita del materiale forestale di propagazione.
Anche per quanto attiene all’introduzione
dell’istituto dell’autorizzazione in sanatoria si osserva come in sede
concertativa fosse stata avanzata una sollecitazione in tal senso.
1. esprime un parere positivo sulla P.d.L.
n.359;
2. formula nel contempo le seguenti raccomandazioni:
a) l’autorizzazione in sanatoria di cui all’art.85
modificato della legge forestale
presuppone, oltre al pagamento delle sanzioni amministrative, che le
trasformazioni o le opere siano eseguite “in
conformità alla normativa vigente” e che le stesse non siano incompatibili
con l’assetto idrogeologico dell’area oggetto dei lavori.
Ora, la locuzione “in conformità alla normativa vigente” pare equivoca e suscettibile
di fraintendimenti trattandosi di interventi intrinsecamente contra legem poiché adottati in assenza
dei presupposti previsti dalla legge forestale, ossia in assenza di
autorizzazione o di denuncia di inizio attività o in difformità da tali atti.
Parrebbe pertanto opportuno riformulare il testo
affinché risulti in maniera univoca che l’istituto della sanatoria è
applicabile solo laddove le opere, oltreché compatibili con l’assetto
idrogeologico dell’area, siano
conformi alla vigente normativa in tema
di edilizia e di assetto del territorio.
b) in coerenza coi nuovi principi statutari relativi
alla funzione regolamentare, laddove sono attribuiti specifici compiti regolativi alla Giunta regionale (artt. 77, 79
e 95 della L.R. 39/2000 come modificati dal presente atto) si invita a
specificare che tali funzioni sono espletate dalla Giunta regionale con proprio regolamento.