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PARERE OBBLIGATORIO
Premesso quanto segue:
1. La legge in
esame sostituisce in toto l’attuale normativa regionale di settore (l.r.
25/84 e successive modifiche) mettendo mano ad una opera di complessiva
riorganizzazione/revisione della disciplina inerente la gestione delle risorse
ittiche e la regolamentazione della pesca in acque interne.
Come evidenziato nella relazione di accompagnamento, il complesso di normative comunitarie nazionali e regionali concorrenti sulla materia rendeva necessaria la revisione organica del settore anche e soprattutto al fine di un adeguamento dello stesso al nuovo assetto costituzionale. In questo senso, viene chiaramente affermato che la distribuzione delle funzioni è stata definita sulla scorta dei principi di sussidiarietà (istituzionale e sociale) differenziazione e adeguatezza.
Il quadro che ne risulta individua nella Regione e
nelle Province i soggetti di governo del sistema.
La Regione approva il Piano regionale per la pesca
nelle acque interne, cura l’elenco delle acque interne e l’elenco delle specie
di fauna ittica a rischio, promuove iniziative per la diffusione e conoscenza
della fauna ittica, sostiene i progetti interprovinciali di intervento.
Competono alle Province tutte le funzioni non
espressamente riservate alla Regione. In
particolare, le Province approvano i Piani provinciali per la pesca
nelle acque interne, aggiornano la classificazione dei corpi idrici ove se ne
presenti la necessità, fissano tempi, luoghi e modalità di svolgimento delle varie tipologie di pesca,
nel rispetto del piano regionale, provvedono agli ulteriori adempimenti e
azioni di cui all’art.4 con facoltà di avvalersi di soggetti terzi, e in
particolare di associazioni di pescatori che agiscano unitariamente.
Il Piano regionale per la pesca è adottato dal C.R.,
ha validità di sei anni e detta i criteri per la suddivisione in zone ittiche
dei copri idrici e per la realizzazione degli istituti previsti dalla legge,
fissando inoltre gli obietti, le tipologie e le priorità degli interventi.
La Giunta regionale a sua volta ripartisce
annualmente fra le Province il 70% delle risorse stanziate e provvede alla
rimodulazione delle assegnazioni alle Province in caso di mancata presentazione
dei progetti annuali o in caso di progetti che non raggiungano la quota
assegnata.
Una quota di risorse regionali può essere inoltre
destinata alle associazioni dei pescatori dilettanti per il finanziamento di
progetti e iniziative di interesse regionale
Le previsioni del Piano provinciale di cui all’art.8
si attuano a loro volta attraverso progetti che specificano le azioni previste,
i soggetti attuatori, i motivi dell’intervento, i costi, gli eventuali
cofinanziatori.
2. L’esercizio della pesca è consentito a chi sia in
possesso della licenza di pesca professionale o della licenza di pesca
dilettantistica in una o più delle tipologie previste dalla legge. L’esercizio
della pesca è in ogni caso subordinato al pagamento delle tasse regionali di
concessione annuale.
La pesca professionale è consentita agli operatori
muniti di apposita licenza rilasciata dalle Province e altresì iscritti negli
elenchi provinciali.
L’esercizio della pesca dilettantistica non
presuppone viceversa l’emanazione di provvedimenti abilitativi formali essendo
consentito a chiunque abbia provveduto al versamento della tassa di concessione
regionale.
La competenza all’irrogazione delle sanzioni
amministrative spetta alla Provincia, mentre le funzioni di vigilanza sono
affidate agli agenti degli enti locali o di parchi nazionali e regionali, agli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alle guardie volontarie delle
associazioni dei pescatori, venatorie e ambientaliste, nonché ad altri soggetti
cui sia attribuita la qualifica di guardia giurata.
Considerato che l’atto in esame è stato oggetto di intesa in
sede di concertazione interistituzionale Giunta regionale - Associazioni
rappresentative degli enti locali, con l’impegno della Giunta ad una migliore
impaginazione tecnica dell’articolato;
1, esprime un parere favorevole sulla P.d.L.
n.36;
2. formula nel contempo le seguenti raccomandazioni:
a) all’art.4: poiché alle Province è attribuita una vasta funzione regolativa che incide sul
governo del territorio interferendo negli assetti del territorio comunale, è
opportuno prevedere che le Province esercitino le funzioni loro assegnate dalla
legge previo esperimento di appositi processi di consultazione con i Comuni
insistenti sul territorio provinciale medesimo; si fa presente fra l’altro che questa esigenza era stata già
debitamente evidenziata in sede di concertazione interistituzionale;
b) all’art.14: la licenza di pesca professionale è rilasciata dalla Provincia di residenza dell’interessato. Le stesse Province possono introdurre un regime di contingentamento riconoscendo una priorità ai residenti che traggano la maggio parte del reddito dall’attività di pesca. Tuttavia, poiché la legge non prevede che gli effetti della licenza siano circoscritti ad una specifica porzione del territorio regionale, sembra opportuno chiarire che l’eventuale introduzione di un regime di contingentamento da parte della Provincia di residenza dell’interessato non preclude il rilascio della licenza stessa ( a rilevanza regionale ) quanto piuttosto inibisce l’iscrizione nell’elenco provinciale impedendo di fatto l’esercizio della pesca su quel determinato territorio;
3.Posto che gli obietti e le finalità della legge trovano la propria sostanziale traduzione nel Piano regionale per la pesca (ancor più che nel regolamento regionale di attuazione) si sottolinea infine il particolare rilevo che assumeranno i processi di concertazione interistituzionale ai fini dell’adozione di un Piano che rifletta il più possibile orientamenti condivisi fra la Regione e le autonomie locali