Firenze, 6 ottobre 2009
- Al presidente del Consiglio regionale
e p. c.
- Al presidente della Giunta
regionale
- Assessore proponente
- Dirigente responsabile
- Al segretario
generale del Consiglio regionale
- Al Responsabile dell’Area di coordinamento per
l’assistenza professionale
favorevole favorevole favorevole contrario contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO X ’
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità
X A
maggioranza
A
maggioranza con motivazioni contrarie di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Liliana Fiorini
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
SEDUTA DEL 7 settembre 2009
- la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;
- il Regolamento interno del Consiglio regionale;
- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
-che con
-che in realtà la mole, la disomogeneità, ed in qualche caso la tipologia delle modifiche contenute nella PDL 362, legittimano qualche dubbio sulla congruità e la correttezza sostanziale dello strumento utilizzato che, per limitarsi a considerare la posizione e le prerogative del Consiglio delle Autonomie locali, ne riduce le già scarse possibilità di influire sulle scelte compiute, costretto com’è ad esprimersi con un solo parere, ma su innumerevoli e distinti oggetti;
Preso atto che :
- il presente intervento normativo al suo interno è suddiviso in otto capi come segue:
- Capo I Presidenza della Giunta;
- Capo II Sviluppo Economico;
- Capo III Diritto alla salute e politiche di solidarietà;
- Capo IV Politiche territoriali ed ambientali;
- Capo V
Organizzazione e sistema Informativo;
- Capo VI Bilancio e Finanze;
- Capo VII
Politiche formative, beni ed attività culturali;
- Capo VIII Norma finanziaria.
- che nei primi sette capi vengono ricompresi svariati interventi legislativi a loro volta suddivisi in sezioni, corrispondenti alle diverse materie di competenza delle direzioni dell’Amministrazione regionale;
Atteso che:
- tra le disposizioni contenute nella PdL 362, avuto riguardo della specifica sfera di interesse del sistema degli Enti Locali, siano da mettere in rilievo le seguenti:
- capo I, Sezione X (Modifiche alla legge
regionale 26 giugno 2008, n. 37 “Riordino delle Comunità montane”;
- capo II, sezione I (Modifiche alla legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 “Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia”):
- capo II, sezione III (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”);
- capo III, sezione I (Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica”);
- capo III, sezione II (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”);
- capo III,
sezione III (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 “Norme per la
disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque
minerali, di sorgente e termali”);
- capo IV, sezione I (Modifiche alla legge regionale 21 luglio
1995, n. 81 “Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36:
Disposizioni in materia di risorse idriche”);
- capo IV, sezione II (Modifiche alla legge regionale 18 maggio
1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati”);
- capo IV, sezione III (Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico”);
- capo IV, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 “Norme per la difesa del suolo”);
- capo IV, sezione V (Modifiche
alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”);
- capo IV, sezione VI (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”);
- capo VII,
sezione I (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico
della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di obbligo di istruzione e di servizi per l’infanzia);
Preso atto:
- che al tavolo permanente di
concertazione del 20 luglio 2009 le parti si sono riservate di esprimere
osservazioni per una proposta di emendamento che
Viste le osservazioni presentate dall’UNCEM;
DELIBERA
1)
Di esprimere parere
favorevole sulla Proposta di Legge n.
OGGETTO:
osservazioni legge di manutenzione dell'ordinamento
regionale 2009"
In
ordine alla proposta di legge di manutenzione per l’anno 2009, nell’ambito
della quale è stata
rilevata la necessità
di modificare alcuni articoli della legge forestale toscana, si ritiene utile
segnalare l’opportunità
di approntare alcune ulteriori modifiche normative allo scopo di evidenziare
maggiormente come la
gestione del patrimonio indisponibile regionale debba essere orientata ai
valori ispiratori
della legge forestale e, più in generale ai criteri di sostenibilità e di
qualità, in modo
che possa
costituire un modello per il restante territorio boscato.
E’ anche
opportuno cogliere l’occasione per chiarire problematiche insorte in ordine alla
utilizzazione da parte
degli enti locali competenti in materia di interventi pubblici forestali di
“operai” con
contratto di diritto privato.
Infine,
occorre incentivare gli enti competenti ad accrescere
la produttività del patrimonio regionale,
mediante una diversa
ripartizione degli utili di gestione.
Rispetto al
patrimonio, si propone di dare maggiore risalto nell’oggetto della legge
(articolo 1) alla
relativa gestione.
Per quanto
riguarda l’amministrazione diretta va considerato che
con la nota privatizzazione del
pubblico
impiego oramai tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro sono da considerarsi “privati”.
E’ quindi
opportuno chiarire in maniera più adeguata l’art. 12
della LR n.39/2000.
Un problema
simile sussiste nel capo dedicato dal patrimonio agroforestale regionale,
soprattutto in
ordine alla relativa
sorveglianza e al controllo della corretta utilizzazione da parte di terzi.
Storicamente
le comunità montane si avvalgono per l’espletamento di tali funzioni di
vigilanza e
controllo di tecnici e
operai muniti del decreto di guardia giurata particolare rilasciato dal
Prefetto
competente ai sensi del
testo unico leggi di pubblica sicurezza. Al proposito appare corretto
garantire due distinti
interessi pubblici: rendere immediatamente riconoscibili tali addetti da parte
dei terzi;
evitare che gli stessi addetti possano essere confusi, giuridicamente e di
fatto, con agenti
appartenenti alle polizie
locali o statali. La proposta di modifica dell’art. 27
della LR n. 39/2000
risponde a queste
esigenze.
Rispetto agi
utili di gestione sia acclude alla presente una specifica relazione illustrativa
MODIFICHE
PROPOSTE ALLA LR N. 39/2000
ART. 1 Oggetto
Inserire la
lettera a bis al comma 2:
“a bis) detta disposizioni per l’amministrazione del patrimonio
agroforestale regionale al fine di
orientare la gestione
produttiva degli enti competenti verso obbiettivi di sostenibilità ambientale,
di
accrescimento della
biodiversità animale e vegetale, di uso sociale, didattico, culturale e
ricreativo e
di promozione
dell’economia locale;”
Art. 4 Programmazione forestale regionale
Al comma 2, lettera e) – Sostituire la parola “operai” con le
seguenti:
“addetti ai
lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”
Art. 7 Inventari speciali
Al comma 4, alla fine aggiungere “In particolare per quanto riguarda
il patrimonio regionale tali
inventari possono
riguardare ogni aspetto che si pone in relazione, anche indiretta, con il bosco
e
con gli usi
plurimi ai quali è destinato in patrimonio stesso, ai sensi dell’articolo
Art 12 Attuazione degli interventi pubblici
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Gli
interventi pubblici in amministrazione diretta sono attuati da addetti ai
lavori di sistemazione
idraulico-forestale e
idraulico-agraria assunti dagli enti competenti nell’osservanza dei relativi
contratti
collettivi nazionali e regionali di lavoro. Ai dipendenti
degli enti locali di cui al presente
comma si applicano,
per quanto compatibili, le norme della legge 5 aprile 1985, n. 124. Il
contratto
nazionale di lavoro è
integrato con specifico contratto regionale stipulato tra le parti datoriali
pubbliche e private e
le organizzazioni sindacali di categoria. La Giunta regionale recepisce con
deliberazione l’integrativo
regionale per quanto di competenza della Regione Toscana.”
Art. 21 Ecocertificazione forestale
Alla fine del
comma 5 aggiungere:
“In
particolare promuove la certificazione forestale dei boschi facenti parte del
patrimonio regionale
sostenendo ed
incentivando gli enti competenti che la ottengono.”
Art. 27 Finalità dell’amministrazione
Al comma 1, dopo le parole “l’articolo
“assicura la
protezione e la sorveglianza dei beni stessi e”
Inserire il
comma 2
“2. Al fine di
assicurare la custodia e la protezione dei beni costituenti
il patrimonio agricoloforestale
regionale e per
vigilare sul corretto uso da parte di terzi, gli enti competenti possono
utilizzare guardie
particolari giurate di cui all’articolo 133 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Testo
unico delle leggi
di pubblica sicurezza) nell’ambito del contingente di cui all’articolo 10,
comma 2.
Gli atti della
programmazione regionale definiscono l’entità delle risorse da destinare alle
attività di
vigilanza in rapporto
alla consistenza dei beni da custodire. Al fine di rendere immediatamente
riconoscibili le guardie
giurate particolari su tutto il territorio regionale,
definisce opportune
intese con il Ministero dell’Interno in ordine all’esercizio delle funzioni
prefettizie di cui agli
articoli 230 e 254 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del
regolamento per l’esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). E’ esclusa qualsiasi
equiparazione delle guardie
giurate particolari dipendenti dagli enti competenti con il personale di
polizia
locale.”
Art. 31 Proventi della gestione
Il comma 1 è sostituito dai seguenti:
“1. Gli utili
ricavati della gestione dei beni agricolo-forestali
sono reimpiegati per interventi di
conservazione,
miglioramento e potenziamento dei beni stessi e sono destinati per il novanta
per
cento all'ente
competente e per il dieci per cento alla Regione.
2. Gli enti
competenti liquidano alla Regione entro il mese di febbraio il dieci per cento
dei proventi
effettivamente realizzati
nel precedente esercizio finanziario.
3. La Regione utilizza le somme di cui al precedente comma 2
nell'esercizio finanziario in cui le
incassa, secondo un
criterio solidale in favore delle aree a minore potenzialità di proventi e
utilizzando le risorse
disponibili per investimenti in amministrazione diretta, tramite gara ai sensi
del precedente
art.13 e in appalto.”
Per le
motivazioni della modifica proposta viene fatto
riferimento alla allegata relazione.
Art. 68 Autorizzazioni nei parchi e nelle riserve naturali
Al comma 4 sopprimere le parole “dei parchi provinciali e delle
riserve naturali”
Proposta
di modifica dell'art.31 L.R. 21 marzo 2000, n.39
"Legge forestale della Toscana"
Relazione
Premessa
L'art.31 della L.R. n.39/00 stabilisce
che gli utili ricavati dalla gestione del patrimonio
agricolo-forestale regionale sono destinati per il
cinquanta per cento all'ente competente e per il
cinquanta per cento
alla Regione.
L'articolo
precisa la destinazione dei proventi, mentre niente dispone circa le modalità di
trasferimento nel bilancio
regionale del 50% da parte degli enti che realizzano proventi.
Il settore
foreste della Regione ha applicato una procedura di recupero preventivo del 50%
dei proventi defalcandoli,
sulla base di mere previsioni, dal finanziamento annuale per la gestione
del patrimonio agricolo-forestale regionale.
La
disposizione di legge si è dimostrata valida nel concetto, ma incongrua nella
determinazione della
percentuale, in quanto la metà dei proventi spesso non riesce a coprire le
maggiori spese di
gestione collegate alla produzione del reddito.
Del tutto
negativa invece la scelta procedurale di detrarre dal finanziamento la metà di
ipotetici proventi da
realizzare, il che ha comportato un deterrente per gli enti che avevano
concrete
possibilità di aumentare
i proventi e un grave peggioramento della situazione di cassa per gli enti
che, nonostante
tutto, si sono impegnati per aumentare i proventi, dovendo però anticipare
quanto
detratto
preventivamente dalla Regione.
Le conseguenze
sono visibili nei numeri del P.F.R.
2001-2005, che denotano modesti
introiti, quasi tutti
concentrati in pochi enti, addirittura inferiori a quelli programmati dalla
Regione.
Per quanto
sopra l'UNCEM, in sede di trattativa per il P.F.R. 2007-
propria proposta di
discussione il punto n.7 relativo ai proventi di gestione; questo, riportato di
seguito nella
versione integrale, non è stato discusso nella trattativa sul nuovo P.F.R. perché
modificativo di legge
regionale e pertanto è necessario attivare gli strumenti previsti dallo Statuto
della Regione
Toscana per l'iniziativa legislativa allo scopo di moficare
e integrare l'art.31 della
L.R. n.39/00.
7.Proventi di gestione del patrimonio agricolo-forestale
regionale
La normativa
sui proventi di gestione si è dimostrata inadeguata a incrementarli, rimanendo
mediamente e anche nell’anno
con i migliori risultati (2005 = € 1.877.782,24) nettamente al
di sotto
delle previsioni
del PFR scaduto (€ 2.065.828,00/anno).
Attualmente la L.R. n.39/00 stabilisce che il 50% dei proventi è destinato
alla Regione e il 50%
resta all’Ente che
li ha prodotti, fermo restando il vincolo di reinvestimento nel patrimonio agricoloforestale;
in
base a procedure fortemente dubbie sotto il profilo amministrativo, la
Regione detrae il
50% dei
proventi previsti dai finanziamenti erogati, per cui chi ha proventi deve
esercitare in modo
del tutto
anomalo le funzioni di anticipazione di risorse regionali per un periodo
consolidato in 8
mesi, considerato
che il 50% dei proventi è raggiunto di solito a fine agosto. Infine va
considerato
che l’esistenza
di una gestione e organizzazione complessa, sia per la concessione d’uso dei
beni
che per le
vendite di legno, comporta rilevanti costi aggiuntivi per quanto concerne spese
tecniche,
vigilanza e assistenza
alle vendite, spese amministrative, dotazione di macchine forestali, dotazione
di operai
specializzati, per cui il beneficio per l’Ente è solo in termini di
investimenti nel territorio,
ma senza nessuna
disponibilità finanziaria aggiuntiva.
Pertanto si
propone di modificare la L.R. n.39/00 aumentando al
90% la quota dei proventi da
rilasciare all’Ente che
li ha prodotti, fermi restando i vincoli di reinvestimento, e riducendo dal 50
al
10% la quota
dei proventi di competenza regionale che non dovrà essere in alcun modo defalcata
dai
finanziamenti, ma liquidata a consuntivo alla Regione sulla base dei proventi
accertati, in modo
da poterla
utilizzare nel successivo esercizio finanziario anche secondo un criterio
solidale che
intervenga in favore
delle aree a minore potenzialità di proventi.
L'analisi dei
proventi di gestione durante il periodo di validità del P.F.R. 2001-2005
La Tabella n.1
evidenzia il mancato raggiungimento nel periodo 2001-2005 dell'obiettivo
del P.F.R. di € 2.065.828,00/anno, con una punta di €
1.877.782,24 nel 2005 e una media di €
1.746.049,32
pari all'84,52% dell'obiettivo approvato dal Consiglio
regionale.
2001 2002 2003 2004 2005
C.M. LUNIGIANA 0 0 0 0 0
C.M. GARFAGNANA 38.277,19 81.527,00 19.757,00
20.565,17 61.208,79
C.M. VALLE DEL SERCHIO 4.472,53 4.650,24 23.571,95
15.000,00 13.800,00
C.M. AREA LUCCHESE 0 0 0 0 0
C.M. VAL DI
BISENZIO 11.878,00
18.656,29 14.579,96 12.984,84 11.963,00
C.M. APP. PISTOIESE 138.474,80 128.222,36 131.590,30 145.612,50 163.074,62
C.M. MUGELLO 25.835,66 55.584,00 63.395,00
51.000,00 52.402,97
C.M. MONTAGNA FIORENTINA 5.164,00 19.951,53 26.000,00
56.486,00 76.203,90
C.M. PRATOMAGNO 13.427,90 13.428,00 14.000,00
13.735,33 23.418,10
C.M. CASENTINO 413.166,00 413.166,00 452.000,00 450.000,00 550.000,00
C.M. VALTIBERINA 263.393,00 242.734,00 226.461,00
181.476,00 187.283,00
C.M. VAL DI
CECINA 13.601,34
19.737,48 17.815,00 10.000,00 109.157,04
C.M. ELBA E CAPRAIA 516,00 0 0 0 0
C.M. VAL DI
MERSE 44.085,81
36.150,00 36.400,00 38.480,00 70.000,00
C.M. CETONA 0 3.875,00 3.875,00
0 0
C.M. AMIATA VALDORCIA 65.228,50 62.000,00 70.000,00
65.200,00 70.567,65
C.M. COLLINE METALLIFERE 356.775,66 321.098,00 519.919,00
309.721,66 334.933,00
C.M. AMIATA GROSSETANO 20.658,28 0
16.000,00 3.590,00 0
CONSORZIO TEA 116.263,30 89.880,00 83.944,32
145.302,00
COMUNE DI AREZZO 13.733,51 15.000,00 15.414,00 15.000,00 12.000,00
COMUNE DI CORTONA 2.582,00 2.500,00 13.000,00 10.100,00 4.203,21
COMUNE DI
CAVRIGLIA 0 0 0 0
0
COMUNE DI S. LUCE 4.844,36 3.084,00 0 0 6.300,00
COMUNE DI RIPARBELLA 22.801,27 37.226,16 42.042,00 38.769,00 43.294,42
COMUNE DI
CALCI 0
0 0 0
0
COMUNE DI BIBBONA 1.758,16 1.540,00 1.890,00 1.900,00 2.323,21
COMUNE/PROV. DI
LIVORNO 11.668,37
13.330,81 13.593,00 13.614,57 24.543,33
COMUNE DI CASOLE 50.681,00 6.862,00
COMUNE DI SCARLINO 48.030,50 51.645,68 49.579,86 58.300,00 58.250,00
COMUNE DI CAPALBIO 3.176,21 3.600,00 0 4.858,00 356,00
COMUNE DI ORBETELLO 0 0 0
0 2.500,00
TOTALE 1.690.493,35 1.645.448,55
1.854.827,39 1.661.695,07 1.877.782,24
Tabella n.1: L.R. n.39/00 proventi
realizzati durante il Programma Forestale Regionale 2001-2005 dagli enti che
hanno in gestione il patrimonio agricolo-forestale
regionale
47,13% dei
proventi è stato realizzato da due sole Comunità Montane, con il 27,06% della
superficie totale del
patrimonio, e che il 71,60% è stato realizzato da cinque Comunità Montane,
con il 49,54%
della superficie totale.
proventi del
2005
%
proventi
Ha
p.a.f.r. €/Ha
finanziamenti
da Regione
% proventi su
finanziamenti
C.M. LUNIGIANA 0 0 322 0 699.553,24 0,00
C.M. GARFAGNANA 61.208,79 3,26 4.457 13,73
1.369.765,44 4,47
C.M. VALLE DEL SERCHIO 13.800,00 0,73 2.497 5,53
644.756,88 2,14
C.M. AREA LUCCHESE 0 0 152 0 627.276,62 0,00
C.M. VAL DI
BISENZIO 11.963,00
0,64 2.454 4,87 361.724,95 3,31
C.M. APP. PISTOIESE 163.074,62 8,68 8.156 19,99 1.187.465,64 13,73
C.M. MUGELLO 52.402,97 2,79 7.705 6,80
614.253,24 8,53
C.M. MONTAGNA
FIORENTINA 76.203,90 4,06 4.445 17,14
465.679,61 16,36
C.M. PRATOMAGNO 23.418,10 1,25 3.310 7,07
301.379,96 7,77
C.M. CASENTINO 550.000,00 29,29 11.653 47,20
1.254.109,82 43,86
C.M. VALTIBERINA 187.283,00 9,97 7.653 24,47
890.204,54 21,04
C.M. VAL DI
CECINA 109.157,04
5,81 9.316 11,72 700.398,23 15,58
C.M. ELBA E CAPRAIA 0 0 624 0 439.694,95 0,00
C.M. VAL DI
MERSE 70.000,00
3,73 8.706 8,04 599.714,93 11,67
C.M. CETONA 0 0 580 0 350.483,30 0,00
C.M. AMIATA VALDORCIA 70.567,65 3,76 2.643 26,70
1.080.228,13 6,53
C.M.COLLINE DEL FIORA** 2.856,00 0,15 482 5,93
1.168.571,51 0,24
C.M. COLLINE METALLIFERE 334.933,00 17,84 18.582 18,02
1.072.191,82 31,24
C.M. AMIATA GROSSETANO 0 0 921 0 1.260.163,21 0,00
COMUNE DI
AREZZO 12.000,00
0,64 995 12,06 133.669,65 8,98
COMUNE DI
CORTONA 4.203,21
0,22 291 14,44 32.180,00 13,06
COMUNE DI
CAVRIGLIA 0 0 464 0 0 0,00
COMUNE DI
S. LUCE 6.300,00
0,34 1.607 3,92 163.625 3,85
COMUNE DI
RIPARBELLA 43.294,42
2,31 648 66,81 72.944,99 59,35
COMUNE DI CALCI 0 0 661 0 147.591,65 0,00
COMUNE DI
BIBBONA 2.323,21
0,12 1.635 1,42 117.043,32 1,98
COMUNE/PROV. LIVORNO 24.543,33 1,31 2.068 11,87 336.724,95
7,29
COMUNE DI SCARLINO 58.250,00 3,10 8.713 6,69 339.593,60 17,15
C.M.Alta Versilia e 6
Province*** 0 0 0 0
3.052.627,24 0,00
TOTALE 1.877.782,24 100,00 111.740
16,80 19.483.616,41 9,64
*Finanziamenti
regionali per gestione ordinaria e interventi straordinari al netto dei
proventi di gestione
**
***Enti senza p.a.f.r.
(Province AR,FI,GR,MS,PI,SI). LU,PT,PO
realizzano gli interventi tramite CC.MM.)
Tabella n.2: L.R. n.39/00 proventi
2005 rapportati a superficie del p.a.f.r. e
finanziamenti regionali
La valutazione
dell'efficacia gestionale si può dedurre da due
parametri depurati dal dato
della dimensione
del patrimonio, i proventi riportati in €/Ha e il rapporto tra proventi e
finanziamenti assegnati
dalla Regione. Si evidenziano così rese unitarie che vedono al primo posto
la piccola
gestione del
dall'Amiata Val d'Orcia (26,70 €/Ha), dalla Valtiberina (24,47 €/Ha),
dall'Appennino pistoiese
(19,99 € /Ha),
dalle Colline metallifere (18,02 €/Ha) e dalla Montagna fiorentina (17,40 €/Ha).
Il rapporto
percentuale fra proventi e finanziamenti assegnati complessivamente per
amministrazione diretta e
interventi straordinari è un indicatore efficace della capacità di
autofinanziamento attraverso
un'adeguata gestione economica e anche in questo caso al primo posto
è il
Colline
Metallifere con l 31,24%, dalla Valtiberina con il
21,04%, da Scarlino con il 17,15%, dal
Pratomagno
con il 16,36%, dalla Val di Cecina con il 15,58%, e dall'Appennino pistoiese
con il
13,73%. Molte
gestioni risultano ben al di sotto del 10% di
autofinanziamento o addirittura a
proventi zero, pur
tenendo conto che è tenicamente possibile ottenere
proventi anche da interventi
fuori del
patrimonio regionale, quali ad esempio i tagli di vegetazione dentro gli alvei
fluviali, i tagli
sanitari, i tagli di
miglioramento ai fini della prevenzione degli incendi.
L'analisi dei
dati evidenzia anche l'assenza di un collegamento fra situazioni territoriali
oggettive dei complessi
gestiti e risultati economici, per cui non è confermato il contenuto del punto
2.2.3.4 del P.F.R. 2007-2011 ove si afferma
che le differenze nei proventi realizzati "rispecchiano le
diverse
caratteristiche dei complessi forestali gestiti". Le differenze derivano
pertanto quasi
esclusivamente dai livelli
organizzativi e dalla scelta di dare adeguata importanza o meno ai risultati
economici della
gestione e in particolare agli interventi selvicolturali
che, come dimostrato dal
"Rapporto
sullo stato delle foreste in Toscana del 2005", si concentrano in poche
aree.
Ferma restando
l'automonia di ogni ente nel dare priorità ai vari
aspetti della gestione del
patrimonio regionale,
risulta che il maggior freno all'aumento dei proventi è l'incongrua
ripartizione
stabilita dall'art.31
della L.R. n.39/00 e la penalizzante procedura di
decurtare i proventi dai
finanziamenti diretti
regionali prima ancora che i singoli enti li abbiano accertati nei rispettivi
bilanci.
In sede di
trattativa per il P.F.R.
2007-2011 la delegazione regionale dell'UNCEM ha
ritenuto di
individuare nel 90% la quota minima di proventi da rilasciare ai singoli enti,
anche allo
scopo di compensare
gli ulteriori tagli finanziari applicati con il P.F.R.
e di mantenere l'opportunità
di un incremento
della dimensione finanziaria e occupazionale da realizzare esclusivamente
grazie
all'aumento dei
livelli di efficienza e, in particolare, alla crescita della qualità
tecnico-organizzativa
degli enti gestori.
L'UNCEM ha
comunque ritenuto di poter rilasciare una quota massima del 10% dei proventi
al bilancio e
alla discrezionalità regionale, anche per compensare quelle poche situazioni
dove resta
difficile migliorare i
risultati economici e per attivare nuovi investimenti da realizzare tramite
affidamento alle ditte
iscritte nell'Albo delle imprese forestali o tramite appalto se si tratta di
interventi non
rientranti nelle tipologie previste dall'Albo.
Conseguenze
economiche delle modifiche proposte all'art.31 della L.R. n.39/00
Si è ritenuto
opportuno simulare l'applicazione dell'aumento dal 50 al 90% dei proventi di
spettanza degli enti
competenti, per verificare se tale proposta di modifica all'art.31 della L.R.
n.39/00
comportasse ingiuste penalizzazioni ad alcuni. Nella successiva Tabella n.3 è
riportata la
situazione di dettaglio,
da cui risulta che la quota che resterebbe agli enti produttori di reddito e
che
quindi ridurrebbe le
disponibilità per le assegnazioni di finanziamenti regionali sarebbe pari,
calcolata in base ai proventi
previsti per l'anno
forestale finanziato.
Per 13 enti il saldo tra maggiori proventi e minori
finanziamenti assegnati sarebbe positivo1,
con vantaggi
compresi tra € 123.538,14 ed € 190,87, in un caso sarebbe irrilevante perché
non esiste
finanziamento regionale2
e
negli altri casi ci sarebbe una riduzione del finanziamento irrisoria,
spesso inferiore a €
10.000,00 e al massimo pari a € 39.529,90 per le Colline del Fiora.
Per compensare i
minori finanziamenti in realtà sarebbe sufficiente aumentare di poco
i proventi
prodotti da ciascun operaio impiegato, con un massimo di € 1.152,28 per gli
enti che
ora non incassano
niente e importi ancora più ridotti per gli altri enti.
Inoltre
l'aumento complessivo dei proventi, a livello regionale ridurrebbe il taglio di
risorse, redistribuendo il relativo beneficio.
Va rilevato
fra l'altro che i proventi di gestione derivano in parte significativa
anche dalle
concessioni d'uso
riferite a immobili, strutture e permessi, che in molti enti non sono state
ancora
adeguate, con
riferimento fra l'altro a:
-terreni
agricoli
-strutture
ricettive e pararicettive (case, campeggi, ostelli, rifugi montani,
agriturismi)
-altre
strutture produttive
-occupazione
suolo per acquedotti, linee elettriche e telefoniche
-collocazione
di ripetitori telefonici e televisivi
-collocazione
di arnie
-posti
vendita per ambulanti
-permessi di
raccolta di castagne e altri frutti.
Peraltro, gli
enti che dovrebbero compensare le minori assegnazioni regionali, avrebbero
comunque l'opportuntà di andare oltre tale risultato minimo e di
acquisire risorse aggiuntive per
investimenti e
occupazione.
1
CC.MM.
Appennino pistoiese, Montagna fiorentina, Casentino,
Valtiberina, Val di Cecina, Val di Merse, Amiata
Valdorcia, Colline metallifere e Comuni di Arezzo, Cortona, S. Luce,
Riparbella e Scarlino.
2
Via
Cavour 15, 50100 Firenze
Tel.
055/213151 Fax 055/218769
E-mail:
[email protected]
7
proventi 2007
previsti
proventi 2007 =
50%
aumento risorse
con proventi 90%
operai finanziati
PFR 2007-2011
riduzione finanz.
con proventi 90%
saldo risorse proventi 90%
C.M. LUNIGIANA 0 0 0 27 31.111,64 - 31.111,64
C.M. GARFAGNANA 40.000,00 20.000,00 16.000,00 28 32.263,92 - 16.263,92
C.M. VALLE DEL SERCHIO 0 0 0 16 18.436,53 - 18.436,53
C.M. AREA LUCCHESE 0 0 0 11 12.675,11 - 12.675,11
C.M. VAL DI
BISENZIO 30.000,00
15.000,00 12.000,00 14 16.131,96 - 4.131,96
C.M. APP. PISTOIESE 160.000,00 80.000,00 64.000,00 41 47.243,60 16.756,40
C.M. MUGELLO 60.000,00 30.000,00 24.000,00 35 40.329,90 - 16.329,90
C.M. MONTAGNA FIORENTINA 70.000,00 35.000,00 28.000,00 20 23.045,66 4.954,34
C.M. PRATOMAGNO 30.000,00 15.000,00 12.000,00 12 13.827,40 - 1.827,40
C.M. CASENTINO 450.000,00 225.000,00 180.000,00
49 56.461,86 123.538,14
C.M. VALTIBERINA 150.000,00 75.000,00 60.000,00 31 35.720,77 24.279,23
C.M. VAL DI
CECINA 127.000,00
63.500,00 50.800,00 30 34.568,49 16.231,51
C.M. ARCIPELAGO
TOSCANO 0 0 0 13 14.979,68 - 14.979,68
C.M. VAL DI
MERSE 80.000,00
40.000,00 32.000,00 25 28.807,07 3.192,93
C.M. CETONA 6.200,00 3.100,00 2.480,00 10 11.522,83 - 9.042,83
C.M. AMIATA VALDORCIA 110.000,00 55.000,00 44.000,00 23 26.502,51 17.497,49
C.M. COLLINE METALLIFERE 337.000,00 168.500,00 134.800,00
48 55.309,58 79.490,42
C.M. AMIATA GROSSETANO 0 0 0 30 34.568,49 - 34.568,49
COMUNE DI AREZZO 15.000,00 7.500,00 6.000,00 5 5.761,41 238,59
COMUNE DI CORTONA 4.000,00 2.000,00 1.600,00 0 0 1.600,00
COMUNE DI
CAVRIGLIA 0 0
COMUNE DI S. LUCE 12.000,00 6.000,00 4.800,00 4 4.609,13 190,87
COMUNE DI RIPARBELLA 30.000,00 15.000,00 12.000,00 4 4.609,13 7.390,87
COMUNE DI CALCI 0 0 0 6 6.913,70 - 6.913,70
COMUNE DI BIBBONA 1.600,00 800,00 640,00 4 4.609,13 - 3.969,13
COMUNE/PROV. DI
LIVORNO 24.000,00
12.000,00 9.600,00 12 13.827,40 - 4.227,40
COMUNE DI SCARLINO 53.000,00 26.500,00 21.200,00 16 18.436,53 2.763,47
C.M.COLLINE DEL FIORA* 2.000,00 1.000,00 800,00 35 40.329,90 - 39.529,90
Enti senza patrimonio agric.-forestale** 73 84.116,66 - 84.116,66
TOTALE 1.791.800,00 895.900,00
716.720,00 622 716.720,00
riduzione finanziamento per operaio
forestale nell'ipotesi di aumento al 90% della quota dei proventi degli Enti 1.152,28
Tabella n.3: simulazione delle conseguenze economiche
dell'applicazione delle modifiche proposte all'art.31 L.R.n.39/00
*
**C.M.Alta
Versilia e Province AR,FI,GR,MS,PI,SI; LU,PT,PO
realizzano gli interventi tramite convenzioni con C.M.
Il
Presidente
Oreste
GIURLANI