P.d.L. n. 362 “Modifiche alla legge regionale n. 54 del 6 aprile 2000 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione)

 


PARERE OBBLIGATORIO

 

Premesso

 

- che la presente proposta di legge interviene ad apportare alcune modifiche alla legge regionale che disciplina gli impianti di radiocomunicazione, aggiungendosi in tal modo ad altre tre proposte di legge recentemente formulate con la medesima finalità e su cui il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere;

- che la IV e la VI commissione consiliare hanno avviato il 16 luglio le consultazioni su queste proposte di modifica;

- che le modifiche di maggior rilievo recate da questa proposta di legge alla L.R. n. 54/00 possono sinteticamente essere individuate nelle seguenti:

 

1)      Finalità (art. 1): si prevede espressamente che la Regione operi in attuazione oltre che del DM 10 settembre 1998, n. 381 anche della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e del Principio di precauzione sancito dall’art.174, paragrafo 2, del Trattato di Amsterdam istitutivo dell’Unione Europea che permette di garantire un elevato livello di protezione ambientale e della salute umana, animale e vegetale nei casi in cui i dati scientifici disponibili non consentano una valutazione completa del rischio. Viene inoltre ripreso espressamente il Principio della minimizzazione dell’intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ( già la delibera 16.01.2002 del Consiglio Regionale, dichiarata illegittima dal Tar Toscana, aveva individuato il valore limite in 0,5 volt al metro)

 

2)      Definizioni (art. 3): viene ridefinito il concetto di “obiettivo di qualità” identificandolo con il perseguimento della minimizzazione dell’esposizione della popolazione da attuarsi attraverso criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni ed incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili. Le altre definizioni, fra cui quella di “area sensibile” rimangono inalterate (se si esclude la qualificazione come “fissi” degli impianti che scompare).

 

3)      Funzioni regionali (art. 4): non si rimette più ad una deliberazione del Consiglio regionale (su     proposta della Giunta Regionale) la definizione  dei criteri generali per la localizzazione degli impianti e dei criteri inerenti l’identificazione delle aree sensibili. A tal fine provvede direttamente la legge stabilendo in primo luogo che spetta al Comune in via esclusiva l’individuazione delle aree idonee (o compatibili) all’installazione degli impianti e che l’individuazione deve  avvenire attraverso una variante al piano regolatore in cui siano individuate anche le aree sensibili sulle quali od in corrispondenza delle quali è vietata l’installazione di ogni tipo di impianto. In secondo luogo, si stabilisce quali debbano essere considerate “aree sensibili”.

 

4)      Funzioni comunali (art. 6): la disposizione attualmente vigente viene integralmente sostituita. Oltre alle funzioni di vigilanza e controllo, di educazione ambientale e di informazione, e quelle relative all’attuazione delle misure di risanamento (già previste dalla disciplina attuale) si prevede che i Comuni adottino la variante al piano regolatore di cui all’art. 4, che adottino un regolamento di cui si individuano le finalità, il contenuto (modalità di rilascio dell’autorizzazione all’installazione degli impianti, condizioni cui subordinare il rilascio di essa, piano di risanamento degli impianti che superino i limiti previsti dal DM  381/98 e di quelli che non rispettino il principio di minimizzazione ed i criteri localizzativi di cui al piano di risanamento) .

 

5)      Disciplina per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione od alla modifica degli impianti (art. 7):  la disposizione attualmente vigente viene considerevolmente modificata. Si prevede che condizione indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione sia la presentazione al Comune del programma annuale di sviluppo delle reti da parte dei gestori. Tale programma è sottoposto a verifica da parte di un Gruppo Tecnico di valutazione appositamente costituito dal Comune. I risultati di questa verifica dovranno essere valutati dal Consiglio comunale e qualora vengano approvati dovranno essere trasfusi in un accordo di programma.

 

6)      Azioni di risanamento (art. 8 ):la disposizione attualmente vigente viene parzialmente modificata. In primo luogo si introduce il termine di 60 gg, decorrenti dalla comunicazione del Comune, per effettuare  le azioni di risanamento. Si stabilisce inoltre che tali azioni possono essere disposte dal Comune anche nell’ipotesi di mancato rispetto dei criteri localizzativi fissati nel piano regolatore ed il principio di minimizzazione. In questo caso le modalità ed i tempi di esecuzione delle azioni sono stabiliti dal Comune entro un anno dall’entrata in vigore di questa legge.  

 

Considerato 

 

- che, sotto il profilo del merito, la proposta di legge in esame - così come attualmente riformulata rispetto ad un precedente testo che era stato presentato e poi ritirato dallo stesso proponente - merita un giudizio positivo in quanto riconosce ai Comuni un ruolo di primo piano in ordine alla individuazione delle aree disponibili per l’installazione degli impianti e delle aree sensibili in cui  l’installazione è vietata ed in quanto garantisce obiettività nella valutazione del rischio emissioni stabilendo che il piano annuale di sviluppo delle antenne sia giudicato da un gruppo tecnico del quale fanno parte anche comitati ambientalisti e tecnici esterni.

 

Rilevato

 

-  che sarebbe comunque opportuno, come già espresso in sede di parere sulla P.d.L. n. 345, non provvedere in questo momento ad una modifica della vigente LR 54/00 ma attendere piuttosto che a livello nazionale si sciolgano i dubbi in merito al Codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs n. 259/2003) verso il quale la Regione Toscana ha proposto ricorso alla Corte Costituzionale chiedendo che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale di alcune sue disposizioni per violazione degli art. 117 e 118 cost.

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Esprime parere favorevole sulla P.d.L. n. 362Modifiche alla Legge Regionale n. 54 del 6 aprile 2000” formulando al contempo la raccomandazione di valutare l’opportunità di non provvedere in questo momento alla modifica della LR n. 54/00, attendendo piuttosto la pronuncia della Corte Costituzionale sul ricorso proposto dalla Regione Toscana contro il Codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs n. 259/2003).

 

Formula, inoltre, nel merito del testo, le seguenti raccomandazioni:

 

1) art. 7:

a)      riformulare il comma 2, usando una terminologia univoca per definire gli atti adottati dai gestori degli impianti, qualificati indifferentemente come “programma annuale dell’installazione degli impianti” e “ piano annuale di sviluppo delle reti”

b)      riformulare il comma 3, definendo con maggiore precisione quale sia la composizione del gruppo tecnico di valutazione.

 

2) art.7 bis: riformulare la disposizione chiarendo quale sia il rapporto intercorrente fra la    “comunicazione” e l’”autorizzazione” comunale, non essendo facilmente comprensibile quali siano gli effettivi presupposti per l’installazione di impianti provvisori.

 

3)  art. 8: chiarire se, anche nell’ipotesi in cui le azioni di risanamento siano ordinate dal Comune per motivi diversi dal mancato rispetto dei criteri localizzativi, competa al Comune determinare le modalità di esecuzione delle azioni di risanamento.