P.d.L. n. 362 “Modifiche alla legge regionale n. 54 del 6 aprile 2000 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione)
PARERE OBBLIGATORIO
Premesso
- che la presente proposta di legge interviene ad apportare alcune modifiche alla legge regionale che disciplina gli impianti di radiocomunicazione, aggiungendosi in tal modo ad altre tre proposte di legge recentemente formulate con la medesima finalità e su cui il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere;
- che la IV e la VI commissione consiliare hanno avviato il 16 luglio le consultazioni su queste proposte di modifica;
- che le modifiche di maggior rilievo recate da questa proposta di legge alla L.R. n. 54/00 possono sinteticamente essere individuate nelle seguenti:
1) Finalità (art. 1): si prevede espressamente che la Regione operi in attuazione oltre che del DM 10 settembre 1998, n. 381 anche della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e del Principio di precauzione sancito dall’art.174, paragrafo 2, del Trattato di Amsterdam istitutivo dell’Unione Europea che permette di garantire un elevato livello di protezione ambientale e della salute umana, animale e vegetale nei casi in cui i dati scientifici disponibili non consentano una valutazione completa del rischio. Viene inoltre ripreso espressamente il Principio della minimizzazione dell’intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ( già la delibera 16.01.2002 del Consiglio Regionale, dichiarata illegittima dal Tar Toscana, aveva individuato il valore limite in 0,5 volt al metro)
2) Definizioni (art. 3): viene ridefinito il concetto di “obiettivo di qualità” identificandolo con il perseguimento della minimizzazione dell’esposizione della popolazione da attuarsi attraverso criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni ed incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili. Le altre definizioni, fra cui quella di “area sensibile” rimangono inalterate (se si esclude la qualificazione come “fissi” degli impianti che scompare).
3) Funzioni regionali (art. 4): non si rimette più ad una deliberazione del Consiglio regionale (su proposta della Giunta Regionale) la definizione dei criteri generali per la localizzazione degli impianti e dei criteri inerenti l’identificazione delle aree sensibili. A tal fine provvede direttamente la legge stabilendo in primo luogo che spetta al Comune in via esclusiva l’individuazione delle aree idonee (o compatibili) all’installazione degli impianti e che l’individuazione deve avvenire attraverso una variante al piano regolatore in cui siano individuate anche le aree sensibili sulle quali od in corrispondenza delle quali è vietata l’installazione di ogni tipo di impianto. In secondo luogo, si stabilisce quali debbano essere considerate “aree sensibili”.
4) Funzioni comunali (art. 6): la disposizione attualmente vigente viene integralmente sostituita. Oltre alle funzioni di vigilanza e controllo, di educazione ambientale e di informazione, e quelle relative all’attuazione delle misure di risanamento (già previste dalla disciplina attuale) si prevede che i Comuni adottino la variante al piano regolatore di cui all’art. 4, che adottino un regolamento di cui si individuano le finalità, il contenuto (modalità di rilascio dell’autorizzazione all’installazione degli impianti, condizioni cui subordinare il rilascio di essa, piano di risanamento degli impianti che superino i limiti previsti dal DM 381/98 e di quelli che non rispettino il principio di minimizzazione ed i criteri localizzativi di cui al piano di risanamento) .
5)
Disciplina per
il rilascio dell’autorizzazione all’installazione od alla modifica degli
impianti (art. 7): la disposizione attualmente vigente viene
considerevolmente modificata. Si prevede che condizione indispensabile per il
rilascio dell’autorizzazione sia la presentazione al Comune del programma
annuale di sviluppo delle reti da parte dei gestori. Tale programma è
sottoposto a verifica da parte di un Gruppo Tecnico di valutazione
appositamente costituito dal Comune. I risultati di questa verifica dovranno
essere valutati dal Consiglio comunale e qualora vengano approvati dovranno
essere trasfusi in un accordo di programma.
6)
Azioni di
risanamento (art. 8 ):la disposizione attualmente vigente viene parzialmente modificata. In
primo luogo si introduce il termine di 60 gg, decorrenti dalla comunicazione
del Comune, per effettuare le azioni di
risanamento. Si stabilisce inoltre che tali azioni possono essere disposte dal
Comune anche nell’ipotesi di mancato rispetto dei criteri localizzativi fissati
nel piano regolatore ed il principio di minimizzazione. In questo caso le
modalità ed i tempi di esecuzione delle azioni sono stabiliti dal Comune entro
un anno dall’entrata in vigore di questa legge.
Considerato
- che, sotto il profilo del merito, la proposta di legge in esame - così come
attualmente riformulata rispetto ad un precedente testo che era stato
presentato e poi ritirato dallo stesso proponente - merita un giudizio positivo
in quanto riconosce ai Comuni un ruolo di primo piano in ordine alla
individuazione delle aree disponibili per l’installazione degli impianti e
delle aree sensibili in cui
l’installazione è vietata ed in quanto garantisce obiettività nella
valutazione del rischio emissioni stabilendo che il piano annuale di sviluppo
delle antenne sia giudicato da un gruppo tecnico del quale fanno parte anche
comitati ambientalisti e tecnici esterni.
Rilevato
-
che sarebbe
comunque opportuno, come già espresso in sede di parere sulla P.d.L. n. 345,
non provvedere in questo momento ad una modifica della vigente LR 54/00 ma
attendere piuttosto che a livello nazionale si sciolgano i dubbi in merito al
Codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs n. 259/2003) verso il quale la
Regione Toscana ha proposto ricorso alla Corte Costituzionale chiedendo che sia
dichiarata l’illegittimità costituzionale di alcune sue disposizioni per
violazione degli art. 117 e 118 cost.
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Esprime parere favorevole sulla P.d.L. n. 362 “Modifiche alla Legge Regionale n. 54 del 6
aprile 2000” formulando al contempo
la raccomandazione di valutare l’opportunità di non provvedere in questo
momento alla modifica della LR n. 54/00, attendendo piuttosto la pronuncia
della Corte Costituzionale sul ricorso proposto dalla Regione Toscana contro il
Codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs n. 259/2003).
Formula, inoltre, nel merito del testo, le seguenti raccomandazioni:
1) art. 7:
a)
riformulare il
comma 2, usando una terminologia univoca per definire gli atti adottati dai
gestori degli impianti, qualificati indifferentemente come “programma annuale
dell’installazione degli impianti” e “ piano annuale di sviluppo delle reti”
b)
riformulare il
comma 3, definendo con maggiore precisione quale sia la composizione del gruppo
tecnico di valutazione.
2) art.7 bis: riformulare la disposizione
chiarendo quale sia il rapporto intercorrente fra la “comunicazione” e l’”autorizzazione” comunale, non essendo facilmente
comprensibile quali siano gli effettivi presupposti per l’installazione di
impianti provvisori.
3)
art. 8: chiarire se, anche nell’ipotesi in cui le azioni di risanamento
siano ordinate dal Comune per motivi diversi dal mancato rispetto dei criteri
localizzativi, competa al Comune determinare le modalità di esecuzione delle
azioni di risanamento.