P.d.L. n. 363 “Modifiche
alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42
(Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo)”
Premesso
Che la presente proposta
di legge interviene ad apportare al Testo Unico delle leggi regionali in
materia di turismo alcune modifiche quali, fra le altre:
-
il rafforzamento
dell’autonomia operativa delle APT ed il riconoscimento ad esse di personalità
giuridica pubblica, oltre alla previsione che esse possono operare anche per
conto della Regione;
-
l’introduzione del
silenzio-assenso della provincia per il piano di attività, il bilancio ed il
conto consuntivo delle APT;
-
l’ampliamento della
composizione del Comitato Turistico di Indirizzo, con le rappresentanze delle
associazioni delle imprese e dei lavoratori operanti nel settore del turismo
presenti sul territorio;
-
l’introduzione della
denuncia di inizio attività (in luogo dell’autorizzazione) per l’esercizio
delle strutture ricettive alberghiere, campeggi, villaggi turistici, nonché per
le strutture ricettive extra alberghiere per l’ospitalità collettiva;
-
la revisione delle
caratteristiche e della disciplina delle strutture ricettive alberghiere ed
extra-alberghiere, delle Agenzie di viaggio e di turismo e delle professioni
del turismo;
-
la modifica della
composizione e delle funzioni dell’Osservatorio regionale sul turismo.
Che tali modifiche sono
state definite anche a seguito dell’attività svolta da un apposito gruppo di
lavoro composto da rappresentanti della Regione, dell’Anci, dell’Urpt,
dell’Uncem, delle Associazioni di categoria, dei Sindacati, dei Consumatori e
delle Cooperative.
Viste
le
risultanze del Tavolo di concertazione interistituzionale a seguito del quale
sono stati accolti alcuni dei rilievi critici formulati dai rappresentanti
delle associazioni degli enti locali;
Ritenuto
Che
il Testo Unico nel suo insieme – grazie anche alle modifiche introdotte nel
corso del procedimento concertativo - contenga molti elementi di apprezzabile
riassetto organico della materia e di rafforzamento della concertazione tra
pubblico e privato nelle attività di indirizzo;
Che
permane tuttavia irrisolta, ed anzi ulteriormente accentata, la questione
dell’assetto istituzionale delle APT e del vincolo che esse costituiscono
rispetto all’autonomia degli enti locali nell’esercizio delle loro funzioni di
promozione turistica, questione sulla quale il Consiglio delle autonomie
locali si è gia espresso criticamente in due diverse occasioni.
IL CONSIGLIO
DELLE AUTONOMIE LOCALI
Esprime
parere
favorevole sulla P.d.L. n. 363 “Modifiche alla Legge Regionale 23 marzo
2000, n. 42 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo)”
Richiama i reiterati pareri negativi espressi da questo
Consiglio in ordine alle APT, sia per la loro non lineare configurazione
istituzionale, sia in quanto la previsione del vincolo di svolgimento delle
funzioni di promozione turistica attraverso esse è lesivo dell’autonomia degli
enti locali, rilevando con rammarico che non si è colta l’occasione della
revisione di questo Testo Unico per provvedere alla riforma del loro assetto
accentuandone piuttosto il distacco dagli enti locali.
Formula, nel merito del testo in esame, le seguenti raccomandazioni:
1) Denuncia di inizio attività (art.11): pur condividendo l’esigenza
di snellimento dell’azione amministrativa, sottesa da tale disposizione ed
auspicata dagli stessi enti locali, si invita la competente commissione
consiliare a valutare l’opportunità di introdurre, a fronte di tale rilevante
innovazione, prescrizioni più stringenti in tema di verifiche e controlli da
parte degli enti locali.
2) Cessazione dell’attività (art.17): Riformulare la disposizione
in esame, specificando in primo luogo quali siano le fattispecie in cui il
comune, qualora accerti la mancanza di alcuno dei requisiti obbligatori per il
livello minimo di classificazione previsto dal regolamento di cui all’art. 158,
debba disporre la cessazione dell’attività e quali siano invece quelle in possa
fissare un termine entro cui l’interessato provveda a conformare l’attività
stessa alla normativa vigente. Infatti la formulazione della norma farebbe
pensare ad un’assoluta discrezionalità del Comune da evitare attraverso una
disciplina legislativa che assicuri uniformità sull’intero territorio
regionale. In secondo luogo integrare la disposizione in esame disciplinando
anche le ipotesi in cui sia accertata la mancanza dei requisiti di cui all’art.
12 (art. 34 bis, comma 3, lett. b), c) d) e quella in cui manchino fin
dall’inizio i requisiti previsti dalla legge per il titolare o gestore.
3) Osservatorio regionale del Turismo (art.38): Valutare l’opportunità di
prevedere che le risultanze del lavoro tecnico dell’Osservatorio siano inviate
oltre che al Consiglio ed alla Giunta regionale anche al Consiglio delle
Autonomie Locali.