P.d.L. n. 363 “Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42  (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo)”

 


PARERE OBBLIGATORIO

 

Premesso

Che la presente proposta di legge interviene ad apportare al Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo alcune modifiche quali, fra le altre:

-         il rafforzamento dell’autonomia operativa delle APT ed il riconoscimento ad esse di personalità giuridica pubblica, oltre alla previsione che esse possono operare anche per conto della Regione;

-         l’introduzione del silenzio-assenso della provincia per il piano di attività, il bilancio ed il conto consuntivo delle APT;

-         l’ampliamento della composizione del Comitato Turistico di Indirizzo, con le rappresentanze delle associazioni delle imprese e dei lavoratori operanti nel settore del turismo presenti sul territorio;

-         l’introduzione della denuncia di inizio attività (in luogo dell’autorizzazione) per l’esercizio delle strutture ricettive alberghiere, campeggi, villaggi turistici, nonché per le strutture ricettive extra alberghiere per l’ospitalità collettiva;

-         la revisione delle caratteristiche e della disciplina delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, delle Agenzie di viaggio e di turismo e delle professioni del turismo;

-         la modifica della composizione e delle funzioni dell’Osservatorio regionale sul turismo.

 

Che tali modifiche sono state definite anche a seguito dell’attività svolta da un apposito gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Regione, dell’Anci, dell’Urpt, dell’Uncem, delle Associazioni di categoria, dei Sindacati, dei Consumatori e delle Cooperative.

 

Viste

le risultanze del Tavolo di concertazione interistituzionale a seguito del quale sono stati accolti alcuni dei rilievi critici formulati dai rappresentanti delle associazioni degli enti locali;

 

Ritenuto

Che il Testo Unico nel suo insieme – grazie anche alle modifiche introdotte nel corso del procedimento concertativo - contenga molti elementi di apprezzabile riassetto organico della materia e di rafforzamento della concertazione tra pubblico e privato nelle attività di indirizzo;

 

Che permane tuttavia irrisolta, ed anzi ulteriormente accentata, la questione dell’assetto istituzionale delle APT e del vincolo che esse costituiscono rispetto all’autonomia degli enti locali nell’esercizio delle loro funzioni di promozione turistica,  questione  sulla quale il Consiglio delle autonomie locali si è gia espresso criticamente in due diverse occasioni.

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

 

Esprime parere favorevole sulla P.d.L. n. 363 “Modifiche alla Legge Regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo)”

 

Richiama i reiterati pareri negativi espressi da questo Consiglio in ordine alle APT, sia per la loro non lineare configurazione istituzionale, sia in quanto la previsione del vincolo di svolgimento delle funzioni di promozione turistica attraverso esse è lesivo dell’autonomia degli enti locali, rilevando con rammarico che non si è colta l’occasione della revisione di questo Testo Unico per provvedere alla riforma del loro assetto accentuandone piuttosto il distacco dagli enti locali.

 

Formula, nel merito del testo in esame, le seguenti raccomandazioni:

 

1) Denuncia di inizio attività (art.11): pur condividendo l’esigenza di snellimento dell’azione amministrativa, sottesa da tale disposizione ed auspicata dagli stessi enti locali, si invita la competente commissione consiliare a valutare l’opportunità di introdurre, a fronte di tale rilevante innovazione, prescrizioni più stringenti in tema di verifiche e controlli da parte degli enti locali. 

                       

2) Cessazione dell’attività (art.17): Riformulare la disposizione in esame, specificando in primo luogo quali siano le fattispecie in cui il comune, qualora accerti la mancanza di alcuno dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento di cui all’art. 158, debba disporre la cessazione dell’attività e quali siano invece quelle in possa fissare un termine entro cui l’interessato provveda a conformare l’attività stessa alla normativa vigente. Infatti la formulazione della norma farebbe pensare ad un’assoluta discrezionalità del Comune da evitare attraverso una disciplina legislativa che assicuri uniformità sull’intero territorio regionale. In secondo luogo integrare la disposizione in esame disciplinando anche le ipotesi in cui sia accertata la mancanza dei requisiti di cui all’art. 12 (art. 34 bis, comma 3, lett. b), c) d) e quella in cui manchino fin dall’inizio i requisiti previsti dalla legge per il titolare o gestore.

 

3) Osservatorio regionale del Turismo (art.38): Valutare l’opportunità di prevedere che le risultanze del lavoro tecnico dell’Osservatorio siano inviate oltre che al Consiglio ed alla Giunta regionale anche al Consiglio delle Autonomie Locali.