Firenze, 8 settembre 2009
- Al Presidente del Consiglio regionale
e
p. c. - Al presidente della Giunta regionale
- Ai consiglieri proponenti
- Al segretario generale del Consiglio
regionale
- Al Responsabile dell’Area di coordinamento per
l’assistenza professionale
favorevole
favorevole favorevole contrario contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE
OBBLIGATORIO X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità
A
maggioranza
X A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere. Astenuto il delegato del Sindaco del Comune di Lucca,
Pierani |
D’ordine del Preside
Liliana Fiorini
IL CONSIGLIO DELLE
AUTONOMIE LOCALI
Seduta del 7 settembre 2009
- la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;
- il Regolamento interno del Consiglio regionale;
- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
- il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice
della navigazione);
- la legge 28 gennaio 1994, n.84 (Riordino della
legislazione in materia portuale);
- gli articoli 86, 93, 94, 104 e 105 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo
I della legge 15 marzo 1997, n.59);
- la legge regionale 1 dicembre 1998, n.88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle
funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e
pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e
difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e
trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112);
- il decreto del Presidente della Repubblica 2
dicembre 1997, n.509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di
concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture
dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8 della legge
15 marzo 1997, n.59);
- la legge regionale 3 gennaio 2005,
n.1 (Norme per il governo del territorio);
- la sentenza della Corte Costituzionale del 10
marzo 2006, n.89, la sentenza della Corte costituzionale del 10 marzo 2006,
n.90 e la sentenza della Corte costituzionale del 10 ottobre 2007, n.344;
Preso atto :
-che il presente intervento normativo intende regolare i settori fondamentali dei porti e della navigazione interna mediante modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche e viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) ed alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).
- che la proposta di legge in oggetto si propone l’obiettivo di regolamentare le funzioni che la Regione si mantiene come proprie e quelle che intende trasferire agli enti locali mediante la modifica degli articoli 25 e 27 della l.r. 88/1998. Il quadro è poi completato con la modifica e l’integrazione del titolo IV capo IV articolo 47 bis e della l.r. 1/2005 relativo alla individuazione dei porti di interesse regionale, nonché con la modifica dell’articolo 47 ter e l’introduzione dell’articolo 47 quater riguardanti il piano regolatore portuale e le sue procedure di attuazione.
Atteso che:
- Nell’intervento di cui trattasi non viene inficiato o modificato alcun preesistente rapporto tra norme statali e regionali, bensì viene acclarato ciò che già accade sulla base di un’interpretazione della legge statale suffragata dai pareri sopra citati.
- in tema di navigazione interna, con le modifiche apportate dalla presente proposta di legge, la Regione intende esercitare appieno le competenze e le funzioni che sono state trasferite dal livello statale che quindi saranno integralmente o parzialmente trasferite o delegate agli enti locali per ciò che riguarda i corpi idrici di interesse locale, in quanto considerate attinenti all’utilizzo del territorio. In tale ottica ogni ente locale nella sua sovranità può gestire i corpi idrici presenti sul suo territorio.
- con detta disposizione si chiarisce che alle strutture regionali competenti non compete il controllo e la vigilanza per il rispetto della normativa antisismica sulle opere di competenza dello Stato.
Preso atto:
- dell’esito favorevole espresso sia al tavolo di concertazione istituzionale che al tavolo di concertazione generale;
DELIBERA
Di esprimere parere favorevole
sulla Proposta di Legge n.