Firenze, 2 novembre 2009
- Al Presidente del Consiglio regionale
e
p. c. - Al presidente della Giunta regionale
- Ai consiglieri proponenti
- Al segretario generale del Consiglio
regionale
- Al Responsabile dell’Area di coordinamento per
l’assistenza professionale
P.d.L. n. 367 “Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30
(Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana)”.
favorevole
favorevole favorevole contrario contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE
OBBLIGATORIO X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità
X A
maggioranza
A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Liliana Fiorini
P.d.L. n. 367 “Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30
(Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana)”.
PARERE OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE
AUTONOMIE LOCALI
Seduta del 30 ottobre
2009
- la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;
- il Regolamento interno del Consiglio regionale;
- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
- la proposta di Legge n. 367 “Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30
(Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana)”.
Premesso:
che la proposta di legge in esame risponde alla duplice esigenza sia di aggiornare l’attuale normativa in materia alle novità introdotte dal legislatore nazionale (L. 96/2007) e recepire i principi contenuti nella sentenza cella Corte costituzionale n. 339/2007, sia di introdurre criteri di semplificazione, trasparenza e nuovi strumenti in un settore come quello agrituristico che, in Toscana, con oltre venti anni di esperienza, costituisce uno dei punti più avanzati a livello nazionale per quanto riguarda il numero di aziende impegnate e qualità dei servizi;
Considerato che:
Considerato inoltre che:
Preso atto:
- della compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e con i principi della materia;
- della coerenza della proposta in esame, con i principi costituzionali e statutari con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario;
- del rispetto dei principi e delle regole sulla qualità della normazione;
Visto :
l’esito
del Tavolo di concertazione istituzionale fra Giunta regionale e associazioni
degli enti locali;
Valutato:
positivamente lo sforzo compiuto dalla Giunta
regionale di introdurre, in un settore di così importante rilievo nella realtà
economica e produttiva della Toscana, innovativi criteri di semplificazione
delle procedure e nuove e più incisive opportunità di sviluppo e di crescita
dell’agriturismo;
Fatte proprie:
le osservazioni delle associazioni di
rappresentanza degli Enti locali che, anche in sede di tavoli di concertazione,
hanno espresso perplessità circa i tempi di approvazione del provvedimento:
troppo brevi per poter compiere un esame approfondito in una materia complessa
e ricca di implicazioni, sia per quanto riguarda gli aspetti legati
all’attività di impresa delle singole strutture, sia per quanto riguarda i
rapporti con i diversi soggetti istituzionali.
DELIBERA
di esprimere parere favorevole sulla P.d.L. n. 367 “Modifiche alla legge regionale 23
giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana)”, alle
seguenti condizioni:
UNCEM
TOSCANA
OSSERVAZIONI ARTICOLATO MODIFICA L.R. N. 30/2003 DISCIPINA
ATTIVITA’
AGRITURISTICHE
La questione di fondo che la modifica della legge regionale salta
completamente, è il ruolo degli enti locali nella fase preliminare al
realizzarsi delle condizioni per l’esercizio dell’attività agrituristica.
Pur ammesso e non consesso che principalità e connessione siano
automaticamente accertate da ARTEA occorrerà disciplinare il caso del rigetto
della relazione agrituristica. Ma resta comunque aperta la questione della
effettiva utilizzabilità dei volumi aziendali per condurvi attività agrituristiche.
Resta competente soltanto il Comune senza alcun ausilio di provincia o comunità
montana? Senza una specifica approvazione della relazione agrituristica da
parte di questi ultimi enti non vi sarà piu’ controllo alcuno sulla effettiva
non necessità dei volumi per l’attività agricola (al di fuori del controllo
formale sugli atti d’obbligo) e si verrà a perdere l’attuale conoscenza del
territorio agricolo. Ci si riferisce, in particolare alla verifica preventiva
delle condizioni di cui all’articolo 17 comma 1 lett.b) che sono di una certa
complessità. I controlli del 10% successivi nulla potranno da questo punto di
vista.
Articolo 5 – il comma 3 bis è da chiarire meglio.
Recita:
3 bis. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente
per lo svolgimento di attività e di servizi complementari alle attività di cui
all’articolo 2, comma 2.
Sia il termine “soggetti esterni” che “servizi complementari” non
hanno una chiara identificazione giuridica.
E’ almeno necessario premettere “Salvo restando il disposto del
comma 2, …” per evitare che possa essere considerato soggetto esterno un altro
operatore agrituristico che ha stipulato accordi.
I servizi complementari debbono essere definiti nell’articolo 2
“Definizioni”.
Articolo 6 comma 4 – Occorre dare indicazione al regolamento di
considerare le diverse situazioni geografiche nella definizione degli standard.
Si propone di riformulare l’inizio del comma nel modo seguente:
4. Il regolamento d’attuazione, tenendo
conto della localizzazione dell’azienda agricola, con
particolare riguardo per quelle ubicate
nei territori montani, indica in particolare: (…omissis …)
Articolo 7 – comma 2. Confermiamo le perplessità
sollevate con le osservazioni presentate sul documento preliminare ad inizio
mese. Adesso con la formulazione della legge di semplificazione recentemente
approvata dal Consiglio regionale si fa ancora piu’ urgente approfondire la
riflessione sul ruolo di ARTEA. Proponiamo, pertanto, una nuova formulazione
del comma 2 che confermi la registrazione all’anagrafe regionale presso ARTEA
dei dati senza gravare aziende e professionisti (poi nel regolamento potranno
esse inserite le opportune norme di dettaglio e di raccordo tra relazione
agrituristica, interventi edilizi, denunce di avvio delle attività).
2. La relazione di cui al comma 1 è presentata dall’imprenditore,
secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo
27, nell’ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA) tramite il sistema
informatizzato dell’ e i relativi contenuti sono registrati
nell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla legge
regionale 8 marzo 2000, n.23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende
agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre
norme in materia di agricoltura).
Articolo 7 – comma 5. Anche questo comma appare di
eccessivo dettaglio. Ben può essere disciplinato dal regolamento la modalità di
comunicazione delle variazioni. Si propone la seguente formulazione:
5. Qualora L’imprenditore agricolo ritenga necessario
può decidere di mutare la scelta di cui alla lettera b) del
comma 3, dandone tempestiva comunicazione all’autorità competente. applicare
una condizione
diversa da quella scelta relativamente al requisito della principalità, lo comunica all’Agenzia
regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) tramite il sistema informatizzato. La nuova
condizione scelta si applica anche al periodo dell’anno solare già trascorso,
salvo eventuali procedimenti di accertamento pendenti. Il
regolamento di cui all’articolo 27 determina le modalità della comunicazione.
Articolo 8 – comma 3 lettera h) – la dizione “come
calcolati nell’ambito della DUA” non può essere soddisfacente. La DUA è uno
strumento informatico, il contesto e il documento è quello relativo alla “relazione
agrituristica” approvata.
h) le attività agrituristiche che si intendono esercitare ed i
relativi limiti, come calcolati nell’ambito della DUA risultanti
dalla relazione agrituristica approvata e nel
rispetto dei requisiti igienicosanitari previsti dalla presente legge e dal
regolamento di attuazione di cui all’articolo 27;
Articolo 8 – comma 4. Se i controlli spettano al comune è
a questo che debbono essere comunicate le variazioni:
4. Qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in
base ai quali l’attività è stata avviata è comunicata,
con le modalità stabilite dal regolamento, ad ARTEA al
comune entro trenta giorni dal suo verificarsi tramite anche
ai fini del l’aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, con eventuale
successiva variazione della DIA.
Articolo 9 – Se la classificazione è così automatica da
essere individuata direttamente
dall’imprenditore, perché lasciare il controllo alla Provincia?
Peraltro in contraddizione con il comma 1 dell’articolo 23?
Articolo 10 – Poiché l’art. 23 attribuisce il controllo al
Comune, la comunicazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata anche ad esso.
Articolo 18 – comma 3. Piu’ che il termine del programma
aziendale, dovrebbe rileva rese il volume è ancora necessario ed utilizzabile
per l’attività agricola principale. Si propone di
riformulare “b bis) degli annessi agricoli realizzati ai
sensi dell’articolo 41, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio) fino salvo
che al termine del programma aziendale pluriennale iniziale risultino
non piu’ necessari o atti all’attività agricola principale.”
Articolo 21 - comma 3 Si auspica che l’imprenditore
agrituristico possa fare uso della piscina: 3. Le piscine delle aziende
agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono riservate all’uso
privato dell’imprenditore e ai soli ospiti che fruiscono delle attività
di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), nel rispetto
della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e
delle norme di sicurezza, secondo quanto indicato nella legge regionale 9 marzo
2006, n. 8
(Norme in materia di requisiti igienico- sanitari delle piscine
ad uso natatorio).
Articolo 28 – SI torna a rappresentare l’incongruenza di
DUA e DIA e del SIAR:T se alla fine i comuni debbono procedere a periodice
comunicazioni qualcosa non funziona!
Articolo 30 – la lettera d) fa riferimento ad
“autorizzazioni” che non esistono piu’.
Articolo 31 – c’è da aggiustare i riferimenti normativi.
Prato, 11.08.09
Prot. 229/09/S
Alla
c.a. membri del Tavolo di Concertazione istituzionale e al Presidente
Alla
c.a. Simone Tarducci
OGGETTO: osservazioni alla proposta di modifica della LR
30/2003.
Gentilissimi,
in merito alla bozza di modifica della LR in oggetto, consegnataci al Tavolo Istituzionale del 31 Luglio u.s, non possiamo che rilevare alcune incongruenze e criticità che dovranno necessariamente essere risolte in sede di stesura del testo definitivo.
Le due maggiori difficoltà che si registrano riguardano la materia dei controlli e quella dello svolgimento della procedura.
In merito ai controlli si continua a voler affidare ai
Comuni questo compito, anche su elementi che ai comuni non vengono neppure
comunicati, oltre che su materie per le quali nei comuni non esistono le
necessarie professionalità.
In particolare ci riferiamo all’Art.8 e alle comunicazioni
che vengono fatte separatamente a Regione, Provincia e Comuni relativamente
alla DUA per
In merito alla procedura si notano alcune incongruenze importanti sia sulla tempistica, sia nella scelta del titolo abilitativo all’esercizio della attività.
In particolare dobbiamo far
notare che volendo cercare la semplificazione si dice chiaramente che
l’attività può essere esercitata immediatamente alla presentazione di una DIA
al SUAP del comune, DIA che deve seguire la presentazione della relazione
agrituristica (inviata alla sola Regione) tramite
Per poter procedere a presentare
Credo che meriti approfondire ancora l’aspetto del rilascio delle autorizzazioni.
Ad ogni buon conto riportiamo alcune osservazioni puntuali che evidenziano quanto appena affermato e danno alcuni spunti per migliorare il testo.
ART 7: non è definito se prima
debba essere presentata la relazione o
ART 8: Le comunicazioni inerenti l’attività vengono fatte separatamente ai 3 enti, questo contro il principio della semplificazione e con aggravio di procedura per eventuali controlli conseguenti.
Nel testo si legge che è
possibile fare preventivamente modifiche alla Relazione utilizzando
ART 10: i comuni non hanno nessuna comunicazione sui prezzi quindi non possono eseguire alcun controllo.
ART 17: Il SUAP deve acquisire
tutti i pareri interni quindi, come endoprocedimento, anche l’eventuale titolo
abilitativo edilizio (che può essere anche un Permesso a Costruire). Questo non permette più l’attuazione di
quanto riportato nel testo che dà facoltà di iniziare l’attività con
ART 23: Il Comune dovrebbe fare dei controlli su elementi che ai termini della norma propostaci non gli vengono neppure comunicati. Al Comune viene data la facoltà di stipulare convenzioni con altri enti ma come può farlo se gli si chiede di controllare elementi basati su informazioni che a lui non competono? Eventualmente sarebbe vero il viceversa di quanto si trova nel testo, ovvero che gli altri Enti possono stipulare convenzioni con i comuni per fare controlli su cose di loro competenza.
ART 28: si da per scontato che i comuni possano accedere alla procedura telematica della DUA mentre al momento attuale non è assolutamente possibile.
Cogliamo l’occasione per ribadire che in materia di controllo ci pare più congruo affidare il compito alle Amministrazioni Provinciali.
Grazie ancora per l’attenzione.
Ivan
Mencacci
Responsabile Settore “Agricoltura, sviluppo rurale e
paesaggio”
di