Firenze,  2 novembre 2009

 

 

-   Al Presidente del Consiglio regionale

Prot. n.   14710/2.6                                                                                              -   Al Presidente della Commissione referente

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                           

e p. c.      -   Al presidente della Giunta regionale

-   Ai consiglieri proponenti

                                                                                                                              -   Al segretario generale del Consiglio regionale

                                                                                                                               -  Al Responsabile dell’Area di coordinamento per

                                                                                                                                   l’assistenza professionale

 

 

Seduta del 30 ottobre 2009

 

P.d.L. n. 367 “Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana)”.

 

 

 

 

                                         favorevole               favorevole                               favorevole            contrario                 contrario

                                                                              con raccomandazioni          con condizioni     con raccomandazioni

                                                               

                                                                                             

PARERE

 OBBLIGATORIO               X                                                                                                         

________________________________________________________________________________________________

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE        

 

 

All’unanimità                                                  X                 

 

A maggioranza                                                                  

A maggioranza con motivazioni contrarie

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)      

 

 

 

NOTE: Allegato parere

 

 

                                                                                                                            

D’ordine del Presidente

                                                                                                                                                               Liliana Fiorini

 

 

 

 

 

 

 

P.d.L. n. 367 “Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana)”.

 

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del  30 ottobre 2009              

Visto in primo luogo:  

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio regionale;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Esaminata :

- la proposta di Legge  n. 367 “Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana)”.

 

Premesso:

che la proposta di legge in esame risponde alla duplice esigenza sia di aggiornare l’attuale normativa in materia alle novità introdotte dal legislatore nazionale (L. 96/2007) e recepire i principi contenuti nella sentenza cella Corte costituzionale n. 339/2007, sia di introdurre criteri di semplificazione, trasparenza e nuovi strumenti in un settore come quello agrituristico che, in Toscana, con oltre venti anni di esperienza, costituisce uno dei punti più avanzati a livello nazionale per quanto riguarda il numero di aziende impegnate e qualità dei servizi;

 

Considerato che:

 

Considerato inoltre che:

 

Preso atto:

- della compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e con i principi della materia;

- della coerenza della proposta in esame, con i principi costituzionali e statutari con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

- della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario;

- del rispetto dei principi e delle regole sulla qualità della normazione;

 

Visto :

l’esito del Tavolo di concertazione istituzionale fra Giunta regionale e associazioni degli enti locali;

 

Valutato:

 positivamente lo sforzo compiuto dalla Giunta regionale di introdurre, in un settore di così importante rilievo nella realtà economica e produttiva della Toscana, innovativi criteri di semplificazione delle procedure e nuove e più incisive opportunità di sviluppo e di crescita dell’agriturismo;

 

Fatte proprie:

 le osservazioni delle associazioni di rappresentanza degli Enti locali che, anche in sede di tavoli di concertazione, hanno espresso perplessità circa i tempi di approvazione del provvedimento: troppo brevi per poter compiere un esame approfondito in una materia complessa e ricca di implicazioni, sia per quanto riguarda gli aspetti legati all’attività di impresa delle singole strutture, sia per quanto riguarda i rapporti con i diversi soggetti istituzionali.

 

 

DELIBERA

 

di esprimere parere favorevole sulla P.d.L. n. 367 “Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana)”, alle seguenti condizioni:

 

 

 

 


UNCEM TOSCANA

 

OSSERVAZIONI ARTICOLATO MODIFICA L.R. N. 30/2003 DISCIPINA ATTIVITA’

AGRITURISTICHE

La questione di fondo che la modifica della legge regionale salta completamente, è il ruolo degli enti locali nella fase preliminare al realizzarsi delle condizioni per l’esercizio dell’attività agrituristica.

Pur ammesso e non consesso che principalità e connessione siano automaticamente accertate da ARTEA occorrerà disciplinare il caso del rigetto della relazione agrituristica. Ma resta comunque aperta la questione della effettiva utilizzabilità dei volumi aziendali per condurvi attività agrituristiche. Resta competente soltanto il Comune senza alcun ausilio di provincia o comunità montana? Senza una specifica approvazione della relazione agrituristica da parte di questi ultimi enti non vi sarà piu’ controllo alcuno sulla effettiva non necessità dei volumi per l’attività agricola (al di fuori del controllo formale sugli atti d’obbligo) e si verrà a perdere l’attuale conoscenza del territorio agricolo. Ci si riferisce, in particolare alla verifica preventiva delle condizioni di cui all’articolo 17 comma 1 lett.b) che sono di una certa complessità. I controlli del 10% successivi nulla potranno da questo punto di vista.

Articolo 5 – il comma 3 bis è da chiarire meglio. Recita:

3 bis. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e di servizi complementari alle attività di cui all’articolo 2, comma 2.

Sia il termine “soggetti esterni” che “servizi complementari” non hanno una chiara identificazione giuridica.

E’ almeno necessario premettere “Salvo restando il disposto del comma 2, …” per evitare che possa essere considerato soggetto esterno un altro operatore agrituristico che ha stipulato accordi.

I servizi complementari debbono essere definiti nell’articolo 2 “Definizioni”.

Articolo 6 comma 4 – Occorre dare indicazione al regolamento di considerare le diverse situazioni geografiche nella definizione degli standard. Si propone di riformulare l’inizio del comma nel modo seguente:

4. Il regolamento d’attuazione, tenendo conto della localizzazione dell’azienda agricola, con

particolare riguardo per quelle ubicate nei territori montani, indica in particolare: (…omissis …)

Articolo 7 – comma 2. Confermiamo le perplessità sollevate con le osservazioni presentate sul documento preliminare ad inizio mese. Adesso con la formulazione della legge di semplificazione recentemente approvata dal Consiglio regionale si fa ancora piu’ urgente approfondire la riflessione sul ruolo di ARTEA. Proponiamo, pertanto, una nuova formulazione del comma 2 che confermi la registrazione all’anagrafe regionale presso ARTEA dei dati senza gravare aziende e professionisti (poi nel regolamento potranno esse inserite le opportune norme di dettaglio e di raccordo tra relazione agrituristica, interventi edilizi, denunce di avvio delle attività).

2. La relazione di cui al comma 1 è presentata dall’imprenditore, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, nell’ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell’ e i relativi contenuti sono registrati nell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n.23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura).

Articolo 7 – comma 5. Anche questo comma appare di eccessivo dettaglio. Ben può essere disciplinato dal regolamento la modalità di comunicazione delle variazioni. Si propone la seguente formulazione:

5. Qualora L’imprenditore agricolo ritenga necessario può decidere di mutare la scelta di cui alla lettera b) del comma 3, dandone tempestiva comunicazione all’autorità competente. applicare una condizione diversa da quella scelta relativamente al requisito della principalità, lo comunica all’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) tramite il sistema informatizzato. La nuova condizione scelta si applica anche al periodo dell’anno solare già trascorso, salvo eventuali procedimenti di accertamento pendenti. Il regolamento di cui all’articolo 27 determina le modalità della comunicazione.

Articolo 8 – comma 3 lettera h) – la dizione “come calcolati nell’ambito della DUA” non può essere soddisfacente. La DUA è uno strumento informatico, il contesto e il documento è quello relativo alla “relazione agrituristica” approvata.

h) le attività agrituristiche che si intendono esercitare ed i relativi limiti, come calcolati nell’ambito della DUA risultanti dalla relazione agrituristica approvata e nel rispetto dei requisiti igienicosanitari previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 27;

Articolo 8 – comma 4. Se i controlli spettano al comune è a questo che debbono essere comunicate le variazioni:

4. Qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l’attività è stata avviata è comunicata, con le modalità stabilite dal regolamento, ad ARTEA al comune entro trenta giorni dal suo verificarsi tramite anche ai fini del l’aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, con eventuale successiva variazione della DIA.

Articolo 9 – Se la classificazione è così automatica da essere individuata direttamente

dall’imprenditore, perché lasciare il controllo alla Provincia? Peraltro in contraddizione con il comma 1 dell’articolo 23?

Articolo 10 – Poiché l’art. 23 attribuisce il controllo al Comune, la comunicazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata anche ad esso.

Articolo 18 – comma 3. Piu’ che il termine del programma aziendale, dovrebbe rileva rese il volume è ancora necessario ed utilizzabile per l’attività agricola principale. Si propone di

riformulare “b bis) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell’articolo 41, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) fino salvo che al termine del programma aziendale pluriennale iniziale risultino non piu’ necessari o atti all’attività agricola principale.”

Articolo 21 - comma 3 Si auspica che l’imprenditore agrituristico possa fare uso della piscina: 3. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono riservate all’uso privato dell’imprenditore e ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo quanto indicato nella legge regionale 9 marzo 2006, n. 8

(Norme in materia di requisiti igienico- sanitari delle piscine ad uso natatorio).

Articolo 28 – SI torna a rappresentare l’incongruenza di DUA e DIA e del SIAR:T se alla fine i comuni debbono procedere a periodice comunicazioni qualcosa non funziona!

Articolo 30 – la lettera d) fa riferimento ad “autorizzazioni” che non esistono piu’.

Articolo 31 – c’è da aggiustare i riferimenti normativi.

 

 

 


ANCI TOSCANA

 

            Prato, 11.08.09

Prot.    229/09/S                                                                             

Alla c.a. membri del Tavolo di Concertazione istituzionale e al Presidente Claudio Martini

Alla c.a. Simone Tarducci

 

OGGETTO: osservazioni alla proposta di modifica della LR 30/2003.

Gentilissimi,

 

            in merito alla bozza di modifica della LR in oggetto, consegnataci al Tavolo Istituzionale del 31 Luglio u.s, non possiamo che rilevare alcune incongruenze e criticità che dovranno necessariamente essere risolte in sede di stesura del testo definitivo.

 

Le due maggiori difficoltà che si registrano riguardano la materia dei controlli e quella dello svolgimento della procedura.

In merito ai controlli si continua a voler affidare ai Comuni questo compito, anche su elementi che ai comuni non vengono neppure comunicati, oltre che su materie per le quali nei comuni non esistono le necessarie professionalità.

In particolare ci riferiamo all’Art.8 e alle comunicazioni che vengono fatte separatamente a Regione, Provincia e Comuni relativamente alla DUA per la Regione (quindi la relazione agrituristica), per i prezzi e le categoria della struttura alla Provincia e per la DIA, quindi la pratica amministrativa, al Comune. Nonostante la diversità di destinazione della comunicazione (e anche la tempistica diversa) si vuole che i comuni eseguano il completo controllo, quindi anche su materie per le quali non vengono forniti gli elementi utili. Tra l’altro si da per scontato che i Comuni possano utilizzare la DUA mentre invece non è così, i comuni attualmente sono assolutamente esclusi dalla partecipazione alla procedura telematica ed inoltre hanno scarse competenze sulla valutazione della relazione agrituristica.

In merito alla procedura si notano alcune incongruenze importanti sia sulla tempistica, sia nella scelta del titolo abilitativo all’esercizio della attività.

In particolare dobbiamo far notare che volendo cercare la semplificazione si dice chiaramente che l’attività può essere esercitata immediatamente alla presentazione di una DIA al SUAP del comune, DIA che deve seguire la presentazione della relazione agrituristica (inviata alla sola Regione) tramite la DUA. Volendo semplificare parrebbe più opportuno unificare anche questi due procedimenti, il problema grosso però sorge nel momento in cui per lo svolgimento dell’attività occorre un intervento edilizio per il quale occorre il Permesso a Costruire. Come si può conciliare che all’interno di una DIA possa stare un Permesso a Costruire? Non è possibile.

Per poter procedere a presentare la DIA al SUAP occorrerebbe che il titolare della richiesta si sia preventivamente munito del Permesso a Costruire, ma anche questo non è possibile perché, come la Ragione ci insegna ribadendolo con le norme recentemente emanate in materia di SUAP, lo Sportello Unico è l’unico “titolare” per il rilascio delle autorizzazioni verso l’esterno, per cui dovrebbe curare l’ottenimento del titolo abilitativo edilizio come endoprocedimento dell’autorizzazione amministrativa per l’attività agrituristica e questo confligge assolutamente con lo strumento della DIA.

 

Credo che meriti approfondire ancora l’aspetto del rilascio delle autorizzazioni.

 

Ad ogni buon conto riportiamo alcune osservazioni puntuali che evidenziano quanto appena affermato e danno alcuni spunti per migliorare il testo.

 

ART 7: non è definito se prima debba essere presentata la relazione o la DIA.

 

ART 8: Le comunicazioni inerenti l’attività vengono fatte separatamente ai 3 enti, questo contro il principio della semplificazione e con aggravio di procedura per eventuali controlli conseguenti.

 

Nel testo si legge che è possibile fare preventivamente modifiche alla Relazione utilizzando la DUA ed integrando solo in seguito la DIA. Questa modo di procedere causa un periodo di tempo nel quale la Relazione non collima con quanto depositato in comune, con ovvio problema per il controllo e con il rischio dell’abuso.

 

ART 10: i comuni non hanno nessuna comunicazione sui prezzi quindi non possono eseguire alcun controllo.

 

ART 17: Il SUAP deve acquisire tutti i pareri interni quindi, come endoprocedimento, anche l’eventuale titolo abilitativo edilizio (che può essere anche un Permesso a Costruire).  Questo non permette più l’attuazione di quanto riportato nel testo che dà facoltà di iniziare l’attività con la semplice DIA.

 

ART 23: Il Comune dovrebbe fare dei controlli su elementi che ai termini della norma propostaci non gli vengono neppure comunicati. Al Comune viene data la facoltà di stipulare convenzioni con altri enti ma come può farlo se gli si chiede di controllare elementi basati su informazioni che a lui non competono? Eventualmente sarebbe vero il viceversa di quanto si trova nel testo, ovvero che gli altri Enti possono stipulare convenzioni con i comuni per fare controlli su cose di loro competenza.

 

ART 28: si da per scontato che i comuni possano accedere alla procedura telematica della DUA mentre al momento attuale non è assolutamente possibile.

 

Cogliamo l’occasione per ribadire che in materia di controllo ci pare più congruo affidare il compito alle Amministrazioni Provinciali.

 

Grazie ancora per l’attenzione.   

 Ivan Mencacci

Responsabile Settore “Agricoltura, sviluppo rurale e paesaggio”

di Anci Toscana