Firenze, 6 ottobre 2009
- Al Presidente del Consiglio regionale
e
p. c. - Al Presidente della Giunta regionale
- Ai consiglieri proponenti
- Al segretario generale del Consiglio
regionale
- Al Responsabile dell’Area di coordinamento per
l’assistenza professionale
P.d.L. n. 374 - Modifiche della L.R. 12 gennaio 1994, n.3
(recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)
favorevole favorevole favorevole contrario contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO
X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità
X A
maggioranza
A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Liliana Fiorini
P.d.L. n. 374 - Modifiche della L.R.
12 gennaio 1994, n.3 (recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)
PARERE
OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Seduta del 5 ottobre 2009
Visti
- l’art.
66 dello Statuto regionale;
- la
L.R. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;
- il
Regolamento interno del Consiglio regionale;
- il
Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
Esaminata
Premesso
che
con il provvedimento in esame l’Amministrazione regionale ha voluto dare alla
materia un quadro normativo organico e coerente con le norme europee e
nazionali nel frattempo intervenute e contemporaneamente dare una risposta ad
alcune esigenze di particolare importanza emerse nel corso degli ultimi anni nel
settore faunistico-venatorio tra cui, in primo luogo:
·
il tema del
sovra-popolamento di ungulati, con le conseguenze relative alla coesistenza con
l’ambiente e con le attività presenti sul territorio;
·
il tema della
pianificazione e programmazione territoriale a fini faunistici e venatori, con
scelte normative e strategie operative che intervengono, in qualche caso
modificando la disciplina vigente, sugli istituti faunistici pubblici e
privati, sulle forme di tutela e controllo della fauna, sulla definizione di
una precisa “governance”, sul fondamentale problema della sicurezza
nell’esercizio venatorio;
Rilevato che
·
gli interventi a
sostegno della fauna e della caccia, ai sensi della L.R. n.1/2006 “Disciplina
degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale”, devono
essere collocati all’interno Piano Agricolo Regionale (PAR), individuato quale
strumento di programmazione unitario per le politiche agricole e rurali
contenute nel PRS e nel DPF;
·
vengono
istituiti:
- una Commissione consultiva regionale che esprime
pareri e formula proposte in materia di gestione faunistica del territorio,
composta da rappresentanti delle organizzazioni di categoria, delle
associazioni di protezione ambientale, dell’UPI Toscana, del coordinamento
degli ATC;
- un Osservatorio con il compito di organizzare e
gestire la raccolta, l’elaborazione e la diffusione dei dati relativi
all’utilizzazione del territorio;
·
vengono definite
le competenze:
- della Regione cui spettano funzioni di indirizzo,
coordinamento, controllo, programmazione regionale;
- delle Province cui spettano funzioni amministrative
diverse da quelle spettanti alla Regione, che possono singolarmente delegare
alle comunità montane. Alle Province compete la pianificazione
faunistico-venatoria mediante destinazione differenziata del territorio
articolato in comprensori omogenei;
- degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui è
stata modificata la disciplina e fra i quali viene istituito un Coordinamento.
Su di essi
Rilevato inoltre che
·
Per far fronte ai
danni provocati dalla fauna ungulata di grossa taglia, si introduce nel nuovo
testo un riferimento specifico alla gestione di questa specie con
l’indicazione, spettante alla Province sentiti gli ATC e le organizzazioni
professionali agricole, dei criteri per la definizione delle densità
sostenibili e per la rilevazione dei danni all’agricoltura;
·
per garantire
maggiormente la sicurezza si prevedono disposizioni più severe di comportamento
nell’ambito delle materie d’esame per l’abilitazione alla caccia;
·
la complessità
della normativa vigente ha richiesto di aggiornare e incrementare la
professionalità degli addetti e esercitare un controllo più capillare sul
territorio;
·
le mutate
esigenze ambientali e socio economiche hanno reso necessario introdurre nelle
norme che regolano gli istituti faunistici e faunistico-venatori pubblici e
privati nuovi criteri di semplificazione e di coordinamento legislativo;
Preso atto
- della compatibilità con il quadro normativo
nazionale e con le fonti statali vigenti;
- della coerenza con i principi costituzionali e
statutari con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione,
adeguatezza;
-
della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario;
-
del rispetto dei principi in materia di qualità della normazione;
Visto
l’esito
del Tavolo istituzionale di concertazione riunito in data 31 luglio 2009;
Considerato
che
le osservazioni e le proposte di modifica presentate dall’UPI Toscana al testo
preliminare sono state sostanzialmente, e nei contenuti più significativi,
accolte nella P.d.L. licenziata dalla Giunta regionale;
DELIBERA
di
esprimere parere favorevole alla P.d.L. n. 374 - Modifiche della L.R. 12
gennaio 1994, n.3 (recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”),
con la seguente raccomandazione:
-
implementare le azioni di intervento nel versante della semplificazione amm.va
per ridurre oneri e adempimenti a carico di cittadini e imprese, per snellire i
tempi burocratici per agevolare l’attività delle amministrazioni locali.