Firenze, 6 ottobre 2009
- Al Presidente del Consiglio regionale
e p. c. - Al Presidente della Giunta regionale
- Ai consiglieri proponenti
- Al segretario
generale del Consiglio regionale
- Al Responsabile dell’Area di coordinamento per
l’assistenza professionale
P.d.L. 375 - Modifiche alla L.R. 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e
modifiche alla L.R. 12 gennaio 1994, n. 3
“Recepimento della L. 11 febbraio 1992, n.157 - Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
favorevole favorevole favorevole contrario contrario
con raccomandazioni con
condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità
X A
maggioranza A
maggioranza con motivazioni contrarie di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Liliana Fiorini
P.d.L. 375 - Modifiche alla L.R.
10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla L.R. 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della L. 11
febbraio 1992, n.157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio”).
PARERE
OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Seduta del 5 ottobre 2009
Visti
- l’art.
66 dello Statuto regionale;
- la
L.R. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio
delle Autonomie locali”;
- il
Regolamento interno del Consiglio regionale;
- il
Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
Esaminata
Considerata
la
necessità di modificare il calendario venatorio regionale per adeguarlo alle
esigenze socio-economico e ambientali e dare regole certe ad un’attività a
forte impatto sul territorio, il provvedimento in esame si pone i seguenti
obiettivi:
·
contenere numericamente la fauna ungulata
di grossa taglia, cresciuta in maniera eccessiva e causa di ingenti danni alle
attività agricole presenti sul territorio;
·
accrescere la sicurezza nell’esercizio venatorio sia per quanti
lo praticano attivamente, sia per quanti ne sono soggetti passivi;
·
incrementare il controllo degli abbattimenti della fauna
migratoria, particolarmente sensibile ai mutamenti climatici;
·
programmare l’attività di addestramento dei cani da caccia
secondo i limiti temporali e spaziali indicati dalla legge;
Rilevato che
a
tal fine la legge in esame prevede:
·
l’allungamento del periodo di caccia della specie
cinghiale;
·
l’obbligo di usare abbigliamento ad alta visibilità
nelle battute di caccia al cinghiale e l’obbligo formativo per il comportamento
in sicurezza nell’esercizio venatorio;
·
l’obbligo di segnare sul tesserino venatorio regionale i
capi di selvaggina migratoria abbattuti;
·
l’obbligo di svolgere l’attività di allenamento e
addestramento dei cani da caccia all’interno degli ATC a cui i cacciatori sono
iscritti, ad esclusione delle aree agricole coltivate;
Preso atto
- della compatibilità
con il quadro normativo nazionale e con le fonti statali vigenti;
- della coerenza con i principi costituzionali e
statutari con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà,
differenziazione, adeguatezza;
-
della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario;
-
del rispetto dei principi in materia di qualità della normazione;
Visto
l’esito
del Tavolo istituzionale di concertazione riunito in data 31 luglio 2009;
DELIBERA
di esprimere
parere favorevole in merito alla P.d.L. 375 - Modifiche alla L.R.
10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla L.R. 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della L. 11
febbraio 1992, n.157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio”).