-la PdL n.377 di cui all’oggetto;
-
che la PdL n.377, recante una disciplina di sanatoria edilizia straordinaria
imperniata su alcuni principi contenuti nell’art.32 del D.L. 269/2003
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell’andamento
dei conti pubblici) convertito in L. 326/2003 e successive modifiche ed
integrazioni, fa seguito a due recenti
sentenze della Corte costituzionale (la 196 e la 198 del 28 giugno 2004), di
cui la prima relativa all’art. 32 e all’allegato 1 del citato D.L. 269/2003,
mentre la seconda relativa alla LR 55/2003 (Accertamento di conformità delle
opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi in totale difformità o
con variazioni essenziali nel territorio della Regione Toscana);
- che, in particolare, la Corte Costituzionale:
> con la sentenza n.196/2004, con la quale, tra l’altro, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dei commi 14, 25, 26, 37, 38 e 49 ter dell’art. 32 del citato D.L. 269/2003 in quanto lesivi delle prerogative regionali di cui al nuovo regime delle competenze legislative stabilito dall’art. 117 della Costituzione, ha chiarito che, mentre spetta allo Stato la competenza per la disciplina conseguente l’esenzione della punibilità penale e la determinazione dei principi fondamentali nella materia del governo del territorio (su questa falsariga sarebbero principi sia il limite temporale massimo di realizzazione degli abusi che l’individuazione delle volumetrie massime degli abusi condonabili); spetta invece alle Regioni, quali titolari della potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio, la disciplina dei restanti profili ed in particolare la disciplina del condono edilizio sul piano amministrativo, come ad esempio la determinazione: 1) dei limiti volumetrici inferiori degli abusi, 2)delle possibilità, condizioni ed ammissibilità della sanatoria per tutte le diverse tipologie di abuso, 3) della misura dell’anticipazione degli oneri concessori e delle relative modalità di versamento etc.;
> con la sentenza n.198/2004, con la quale, tra l’altro, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della citata LR 55/2003, ha stabilito inequivocabilmente che né alle Regioni, né allo Stato è dato di risolvere gli eventuali conflitti insorti tra i rispettivi atti legislativi, attraverso propri ulteriori atti legislativi che dispongano la disapplicazione di leggi statali (come era stato nel caso della LR 55/2003 nei confronti del D.L.269/2003) o regionali, esistendo quale unico legittimo strumento atto allo scopo quello del ricorso alla Corte Costituzionale stessa;
-che
la PdL n.377 è del tutto coerente con le citate sentenze 196/2004 e 198/2004
della Corte Costituzionale;
-che,
con particolare riferimento agli artt. 2 (Tipologia delle opere edilizie
ammesse a sanatoria e limiti all’ammissibilità a sanatoria delle opere
abusivi), 4 (Incremento del contributo relativo alle concessioni edilizie e
alle denunce di inizio attività) e 5 (Procedimento per il rilascio del titolo
abilitativi edilizio in sanatoria), sia da sottolineare positivamente
l’impostazione più rigida, ma al contempo equa ed attenta alle esigenze dei
comuni e delle differenti categorie sociali interessate, della disciplina
contenuta nella PdL n.377 rispetto a quella di cui al D.L. 269/2003;
-che
sulle linee di cui alla PdL n.377 era stata raggiunta l’intesa nella seduta del
6 settembre 2004 del Tavolo istituzionale di concertazione;
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI:
-esprime parere favorevole sulla PdL n.377.