Firenze, 2 novembre 2009
- Al Presidente del Consiglio regionale
e
p. c. - Al
Presidente della Giunta regionale
- Ai consiglieri proponenti
- Al segretario generale del Consiglio
regionale
- Al Responsabile dell’Area di coordinamento per
l’assistenza professionale
P.d.L. n. 378 “Disciplina di impianti di radiocomunicazione”
favorevole favorevole favorevole contrario contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
PARERE OBBLIGATORIO
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità
X A
maggioranza
A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del Presidente
Liliana Fiorini
P.d.L. n. 378 “Disciplina di impianti
di radiocomunicazione”
PARERE
OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Seduta del 30 ottobre 2009
Visti
- l’art.
66 dello Statuto regionale;
-
- il
Regolamento interno del Consiglio regionale;
- il
Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
Esaminata
Considerato
che
·
L. 36/2001 “Legge
quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici”, con la quale si stabiliscono le competenze dello Stato e
delle Regioni;
·
DPCM 8 luglio 2003
“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalla esposizione ai
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
·
sentenza della
Corte Costituzionale n.307/2003 con la
quale si esclude la possibilità da parte delle Regioni di stabilire limiti più
restrittivi;
·
D.lgs. n.
259/2003 “Codice unico delle comunicazioni elettroniche, con il quale si
stabiliscono nel dettaglio le procedure di autorizzazione degli impianti radioelettrici;
·
sentenze della
Corte Costituzionale nn. 307/2003; 331/2003; 103/2006; 303/207 e altre, nelle
quali si stabilisce il principio che la localizzazione degli impianti deve
essere compatibile con la funzionalità delle reti di telecomunicazione e di copertura
del servizio, pur individuando divieti specifici, ma non generici;
·
sentenze della Corte Costituzionale n. 129/2006 e n.
256/2006, con le quali si stabilisce che il titolo autorizzatorio previsto dal
Codice ha carattere omnicomprensivo ed assorbente dei profili di natura
urbanistica connessi alla realizzazione degli impianti;
Considerato
che
la finalità della P.d.L. in oggetto, conformemente al principio di precauzione,
è quella di ridurre al minimo l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
e che tale finalità si intende perseguirla attraverso le seguenti azioni:
·
localizzazione
degli impianti secondo obiettivi di qualità (zone non edificate, aree
prioritariamente di proprietà pubblica, esclusione di luoghi sensibili quali
ospedali, scuole, residenze protette), ma senza che ciò pregiudichi la
funzionalità delle reti di radiocomunicazione;
·
elaborazione di piani
di risanamento disposti dai Comuni, ma con spese a carico dei titolari, per
adeguare gli impianti esistenti ai valori limite anche attraverso la loro
delocalizzazione;
·
istituzione
presso l’ARPAT del catasto regionale degli impianti allo scopo di stimare i
livelli dei campi elettromagnetici sul territorio e le condizioni di
esposizione delle popolazioni;
·
istituzione di un
inventario dei microimpianti, con i dati relativi agli impianti di bassa
potenza e degli impianti amatoriali;
·
costituzione del
Comitato tecnico per gli impianti, con compiti di monitoraggio dei siti e verifica
delle problematiche ambientali ad esso connesse. Il Consiglio delle Autonomie
designa al suo interno due membri;
Considerato inoltre
che
la P.d.L. in esame attribuisce alla Regione funzioni concernenti
l’individuazione dei criteri tecnici per:
·
la gestione del
catasto regionale;
·
la gestione
dell’inventario dei microimpianti;
·
la definizione e
l’attuazione del piano di risanamento;
nonché
la definizione delle procedure amministrative per:
·
la presentazione
delle dichiarazioni inerenti gli impianti installati;
·
lo svolgimento
dei controlli;
·
la presentazione
delle dichiarazioni dei gestori dei microimpianti;
·
la presentazione
delle dichiarazioni dei radioamatori.
Alla
Giunta regionale spetta inoltre di trasmettere annualmente al Consiglio
regionale un rapporto con:
·
la valutazione
dei livelli di campo elettromagnetico dislocati sul territorio comunale;
·
la valutazione di
impatto sanitario con riferimento alle condizioni di esposizione;
·
un resoconto
dell’attività del Comitato tecnico per gli impianti;
Considerato infine
che
la P.d.L. in esame attribuisce ai Comuni funzioni riguardanti:
·
l’elaborazione e
approvazione del programma comunale degli impianti con cui si definisce la
localizzazione delle strutture per l’installazione degli impianti;
·
l’individuazione
degli obiettivi di qualità e i criteri di localizzazione;
·
l’individuazione
delle aree idonee previste dal regolamento urbanistico;
·
le esigenze
relative alla pianificazione nazionale e alla copertura del servizio;
·
il rilascio
dell’autorizzazione all’istallazione o alla modifica degli impianti tramite il
SUAP;
·
i controlli e la
vigilanza, i cui oneri sono a carico dei gestori degli impianti, sui limiti di esposizione e sugli obiettivi
di qualità;
·
l’attuazione
delle azioni di risanamento;
che
per lo svolgimento delle funzioni autorizzative e di controllo e vigilanza i Comuni
si avvalgono dell’ARPAT;
Preso
atto
- della compatibilità con il quadro normativo
nazionale e con le fonti statali vigenti;
- della coerenza con i principi costituzionali e
statutari con particolare riferimento ai
principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza;
-
della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario;
-
del rispetto dei principi in materia di qualità della normazione;
Visto
l’esito
del Tavolo istituzionale di concertazione riunito in data 6 luglio 2009 e del
Tavolo di concertazione generale del 21 luglio 2009;
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla P.d.L. n. 378 “Disciplina di impianti
di radiocomunicazione”, con le seguenti raccomandazioni:
1) All'art. 6 comma 4, accanto ai dati sugli impianti
radioamatoriali che ARPAT deve trasmettere ai Comuni, mancano quelli relativi
ai “microimpianti”. L'articolo modificato diventa:
“L'ARPAT informa i Comuni delle dichiarazioni dei
microimpianti e degli impianti radioamatoriali entro 30 giorni dal loro
ricevimento.”
2)
All'art. 7 si propone di rendere esplicita la partecipazione dei rappresentanti
dei Comuni ai lavori del Comitato tecnico per gli impianti, modificando il
comma 3:
“In relazione all'oggetto dei lavori, la convocazione
del Comitato può essere chiesta dal Comune interessato e sono invitati, oltre
ai suoi rappresentanti, anche quelli delle associazioni di categoria
dei gestori degli impianti.”
3)
All’art. 9 della P.d.L. non è trattato il caso di installazioni prossime al
confine comunale che potrebbero influenzare negativamente il rispetto dei
criteri localizzativi di un Comune adiacente, per presenti o future
destinazioni d'uso del territorio.
Si
ritiene inoltre che una concertazione tra Comuni limitrofi può favorire
l'accorpamento di impianti su supporti comuni, come previsto dall'art. 11 comma
1 lettera d), riducendone così l'impatto ambientale.
A
questo scopo, si propone la modifica dell'art. 9 comma 3, con l'aggiunta del
seguente punto, successivo alla lettera a):
“b) la concertazione con in Comuni confinanti, al fine
di garantire la corretta localizzazione degli impianti in considerazione di
presenti o future destinazioni d'uso del territorio, nonché favorire
l'accorpamento di impianti su supporti comuni ai sensi dell'art. 11 comma 1
lettera d).”
4)
Per quanto riguarda le funzioni di vigilanza e controllo (art. 13), non è
chiaro a chi spetti la riscossione degli oneri di cui al comma 5. Il presente
articolo rimane sostanzialmente invariato rispetto alla L.R. n. 54/2000, per
cui si ritiene che gli oneri spettino, come in passato, ai Comuni, in quanto
titolari delle autorizzazioni e dei controlli. I Comuni, inoltre, hanno
capacità di recupero a mezzo ruoli del non riscosso da parte dei gestori. Resta
tuttavia necessario che i controlli, per i quali possa essere richiesto il
pagamento ai gestori, siano effettuati da ARPAT, come previsto dalle norme
nazionali (L. 36/2001, art. 14 comma 1, e linee guida applicative del D.M.
381/98).
Si
propone pertanto la seguente modifica all'art. 13 comma 5:
“Gli oneri dei controlli, di norma annuali, spettano
ai Comuni titolari dei controlli, sono posti a carico dei gestori degli
impianti e ammontano alla misura stabilita per i costi di cui alla carta dei
servizi e delle attività prevista dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
(Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della
Toscana (ARPAT).”
5)
per quanto riguarda il Piano di
risanamento di cui all'art. 16, si ritiene che il Comune, in quanto
direttamente interessato nella corretta gestione del territorio, debba avere un
ruolo preminente nel promuovere le azioni di risanamento, soprattutto per ciò
che concerne i criteri localizzativi previsti nell'art.
11.
Infatti, mentre il risanamento conseguente al superamento dei limiti di campo
elettrico e magnetico è ben regolamentato dal precedente art. 12, quello
relativo ad una corretta localizzazione nel tessuto urbano e paesaggistico
sembra competenza unica di Regione e gestori.
Si
propone pertanto la seguente modifica all'art. 16 comma 2 lettera a):
“è approvato su proposta dei soggetti gestori ovvero dei
Comuni ovvero autonomamente e con oneri a carico dei gestori medesimi in
difetto della proposta, sentiti i Comuni interessati”.
Sempre
all'art.16 si propone di aggiungere il seguente comma:
“La dismissione degli impianti comporta l'automatica
rimozione dell'impianto stesso ed il ripristino dello stato preesistente a
carico del gestore.”
Infine
si allega, come parte integrante del presente parere, il documento contenente le
osservazioni dell’UNCEM.