P.d.L. n.382
“Norme in materia di organizzazione degli interventi sull’uso problematico di
sostanze psicoattive e sulle dipendenze
patologiche nel servizio sanitario regionale”
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PARERE
OBBLIGATORIO
Premesso quanto segue:
1.
la
legge in oggetto determina i livelli
essenziali di assistenza per le dipendenze patologiche da sostanze
psicotrope o da comportamenti assimilabili garantiti dal sistema sanitario
regionale. I livelli di assistenza generale sono assicurati mediante i
dipartimenti di emergenza/urgenza e mediante i presidi ospedalieri. I livelli
di assistenza specifica per le dipendenze patologiche sono indicati in apposito
allegato e comprendono le classi di prestazioni (suddivise per tipologie)
assicurate per la prevenzione individuale, la diagnosi, cura, riabilitazione e
reinserimento.
2.
Lo
statuto aziendale di ciascuna azienda AUSL definisce le strutture aziendali per
le dipendenze patologiche articolate per aree funzionali. In ogni azienda è costituito un dipartimento tecnico di
coordinamento cui afferiscono le aree funzionali.
3.
In
ciascuna AUSL è istituito il Comitato
delle dipendenze patologiche, composto dal responsabile del dipartimento di
coordinamento tecnico, dai responsabili degli Enti ausiliari, da un
rappresentante per ciascuna articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci.
Il Comitato è integrato dai rappresentanti delle cooperative sociali e delle
associazioni di volontariato, con le modalità che saranno definite da apposita
deliberazione consiliare. Il Comitato sovrintende al coordinamento e alla
verifica delle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle
dipendenze patologiche.
4. Ai fini della realizzazione di strategie di intervento condivise e uniformi e ai fini della elaborazione di piani di rilevanza interaziendale e regionale, è istituito presso la Regione un comitato tecnico regionale denominato Comitato di coordinamento regionale per le dipendenze patologiche. Questo Comitato è presieduto dal responsabile della direzione generale competente della Giunta regionale e ad esso partecipano di diritto i rappresentanti dei Comitati AUSL. La Giunta regionale nomina inoltre i componenti del Comitato in rappresentanza degli enti locali e degli Enti ausiliari.
5. Con deliberazione consiliare è ridefinita la disciplina dei procedimenti di autorizzazione e accreditamento nella materia in oggetto. Sono del pari abrogate le leggi regionali 51/91 e 54/93.
1.
esprime
un parere positivo sulla proposta in esame valutandone positivamente le
linee ed obiettivi generali;
2. invita nello stesso tempo a valutare se non sia opportuno attendere, ai fini dell’organica revisione della materia, che concludano il proprio iter le proposte di legge attualmente pendenti dinanzi al Consiglio regionale e intese alla complessiva riforma della normativa regionale in campo socio/sanitario;
3.
formula
inoltre le seguenti raccomandazioni:
a)
all’art.6:
si invita a definire concretamente le forme
e procedure con cui gli enti locali concorrono alla programmazione
aziendale inerente la specifica materia; a meno che la locuzione enti locali
non sia usata per contrassegnare esclusivamente la conferenza dei sindaci e le
articolazioni zonali/distrettuali della stessa;
b)
all’art.9
comma 1: le modalità di esercizio della funzione di coordinamento propria del
Comitato regionale non sono adeguatamente esplicitate: si raccomanda di
specificare l’insieme delle competenze in cui si sostanzia tale funzione,
competenze che sembrerebbe dedursi possano spaziare dal parere alla direttiva,
dall’iniziativa procedimentale all’espletamento di adempimenti istruttorii;
c)
all’art.9
comma 2: occorre precisare a chi competa rappresentare ciascun Comitato aziendale
all’interno del Comitato regionale;
d)
sempre
all’art.9 comma 2: si invita a definire i meccanismi di selezione/designazione
dei rappresentanti degli enti locali all’interno del Comitato regionale,
richiamando esplicitamente l’art.66 comma 6 del nuovo Statuto regionale,
secondo cui le nomine e le designazioni di competenza del sistema degli enti
locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali sono attribuite al
Consiglio delle autonomie locali;
e)
occorre
coordinare l’art.12, con cui si abroga la legge regionale 54/93 (istitutiva
dell’albo regionale degli Enti ausiliari), con l’art.18 comma 1 lettera a), che
include i responsabili degli Enti ausiliari iscritti all’albo fra i componenti
dei Comitati aziendali;
f)
occorre
valutare attentamente la circostanza che a seguito della disposta abrogazione
della l.r. 51/91 viene sottratta al livello normativo regionale la
predeterminazione di adeguati principi in ordine alle dotazioni numeriche e
professionali delle strutture operative aziendali subentranti agli attuali
SERT.