P.d.L. n.387
“Disposizioni in materia di energia”
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PARERE OBBLIGATORIO
Premesso che:
1. La legge in oggetto intende apprestare una disciplina organica del settore energetico, con effetti sostitutivi e abrogativi della normativa regionale vigente.
Lo spettro delle finalità della legge risulta assai ampio e articolato, investendo la soddisfazione delle esigenze energetiche della vita civile e dello sviluppo economico secondo criteri di efficienza economica e rispetto della concorrenza, la compatibilità delle attività energetiche rispetto alla sostenibilità dello sviluppo e rispetto alle esigenze di tutela dell’ambiente e della salute, la razionalizzazione della produzione e degli usi energetici, la promozione delle fonti rinnovabili, l’armonizzazione col paesaggio e il territorio, la prevenzione e riduzione dell’inquinamento luminoso.
2. La programmazione regionale si impernia sul Piano di indirizzo energetico regionale (RIAC) che orienta e condiziona la pianificazione di livello locale.
I titoli abilitativi richiesti per la costruzione ed esercizio degli impianti si riassumono nell’autorizzazione unica, che sostituisce ogni altra autorizzazione necessaria per la realizzazione dell’impianto. Gli interventi a limitato impatto nonché una variegata serie di interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione sono soggetti a DIA. Infine, gli interventi di minor impatto risultano ad attività libera.
Le competenze autorizzative inerenti alla costruzione ed esercizio degli impianti sono ripartite fra Regione e Province; quelle relative alla DIA (operante per gli impianti o progetti soggetti a modifica) spettano ai Comuni o ad altra amministrazione competente.
3. I progetti relativi alla edificazione e
ristrutturazione delle unità immobiliari devono essere accompagnati da una
attestazione tecnica di rendimento energetico mentre gli atti di
compravendita e locazione delle stesse unità immobiliari devono essere
corredati da una certificazione energetica delle stesse in attuazione
della dir. 2002/91 CE.
Analoghe certificazioni, a firma di tecnici
abilitati, sono richieste per attestare il rispetto di eventuali livelli minimi
di efficienza energetica previsti dai provvedimenti attuativi del PIER nonché
per comprovare il rispetto dei limiti di compatibilità ambientale ed efficienza
energetica da parte dei gestori di sistemi di trasporto e di impianti
per servizi di pubblica utilità che
usufruiscono di contributi o agevolazioni pubbliche
Ove le esigenze energetiche dei diversi territori non siano soddisfatte dalle imprese operanti sul mercato, le amministrazioni competenti, anche in forma associata, provvedono a stipulare appositi contratti di servizio con imprese scelte mediante procedure concorrenziali in conformità alle norme vigenti.
4. Sono previste misure minime di protezione delle
stazioni astronomiche dall’inquinamento luminoso. Con atto della G.R. sono
inoltre approvati gli elenchi delle stazioni astrofisiche ed individuate, secondo
le prescrizioni del PIER, le relative zone di protezione sottoposte a
specifiche prescrizioni e limiti.
Considerato che:
La proposta è stata oggetto di intesa in sede di concertazione interistituzionale Regione - associazioni degli enti locali. In tale contesto l’elaborato iniziale ha subito, su iniziativa del mondo delle autonomie, e col contributo tecnico del Servizio di assistenza al CdAL, una serie di aggiustamenti e modifiche che hanno concorso alla definizione di un testo il quale nei suoi snodi appare conforme all’attuale assetto dei rapporti fra i vari livelli di governo quale delineato dal titolo V della Costituzione.
In particolare, si evidenziano alcuni dei più
significativi correttivi al testo concordati in sede di concertazione interistituzionale:
a)
tra
gli obiettivi della legge sono stati inclusi il risparmio energetico e la
sostenibilità dello sviluppo;
b)
per
le opere e infrastrutture rientranti nella competenza statale l’intesa
regionale è rilasciata garantendo la partecipazione degli enti locali
interessati al processo formativo decisionale;
c)
le
modalità di individuazione dei casi in cui procedere alla valutazione
comparativa fra più istanze autorizzative, nonché le modalità per
l’effettuazione della stessa, come dettate da apposita deliberazione della
G.R., si applicano anche agli interventi di competenza degli enti locali solo
fino a che questi non abbiano disposto diversamente;
d)
le
disposizioni regolamentari regionali interferenti con le competenze degli enti
locali assumono carattere cedevole rispetto a successive diverse disposizioni
degli stessi enti locali;
e)
sono
stati espunti dal testo i riferimenti a disposizioni della l.r.51/99, ora
abrogata, che valevano a fissare una incongrua ultrattività delle stesse.
1. esprime parere favorevole sulla P.d.L.
n.387;
2. formula nel contempo le seguenti raccomandazioni:
a) che si chiarisca se con l’espressione enti locali, più volte ricorrente nel capo V, si alluda o meno (come sembra verosimile) al sistema locale quale comprensivo di comuni, province e comunità montane. Il chiarimento si rende necessario in quanto il comma 1 dell’art.3, nell’individuare i soggetti titolari delle “funzioni previste dal capo V” della legge, fa esclusivo riferimento ai comuni (oltreché alla Regione);
b) che le fattispecie di cui ai commi 1 e 3 dell’art.23 siano disciplinate dal regolamento regionale con particolare cura per evitare l’accollo di oneri non sostenibili da parte degli interessati in sede di costruzione, compravendita o locazione dell’unità immobiliare.
c) che sia consentito agli enti locali di concludere gli accordi di cui al comma 1 dell’art.26 anche a prescindere da una iniziativa della Regione.