Firenze,
1 febbraio 2010
- Al Presidente del Consiglio regionale
e
p. c. - Al Presidente della Giunta regionale
- All’Assessore proponente
- Al Dirigente responsabile
- Al
Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore dell’Area di Assistenza legislativa, giuridica
e istituzionale
favorevole favorevole favorevole contrario
contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità X A
maggioranza
A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Liliana Fiorini
Proposta di Legge n. 395 “Misure
straordinarie in materie di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche
alla L.R. 31 Maggio 2006 n. 20 (Norme
per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 18 maggio
1998, n. 25 (norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati)”.
Proponente: Giunta Regionale
PARERE OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE
Seduta del 29 Gennaio 2009
Visti
- l’art. 66 dello Statuto regionale;
-
- il Regolamento interno del Consiglio regionale;
- il Regolamento interno del Consiglio delle
Viste inoltre
- le Leggi regionali 21 luglio 1995 n. 81 e 4 aprile 1997 n. 26 di
attuazione della L. 36/84 relative alla riforma dell’organizzazione del
servizio idrico integrato in attuazione della Legge 5 gennaio 1994 n. 36;
-
-
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale”;
Esaminata
Considerato che
- ad oggi sono operativi in Toscana sei (6) gestori unici di ambito,
corrispondenti alle sei (6) Autorità di ATO;
- sono presenti in Toscana scarichi di acque reflue urbane recapitanti in
acque dolci o di transizione che non risultano ancora adeguati;
- la copertura finanziaria dell'allegata proposta di
legge è assicurata revocando le assegnazioni disposte con
- è stato espresso dal CTD parere favorevole nella seduta del 10 dicembre
2009;
- è stato espresso del parere favorevole dalla direzione generale della
Presidenza ai sensi dell’art. 16 comma 4 del regolamento interno della Giunta
Regionale Toscana il 18 maggio 2009, n. 1;
- è stata sottoscritta l’Intesa fra
Considerato inoltre che
·
sono
presenti in Toscana scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque dolci
o di transizione provenienti da agglomerati maggiori o uguali a 2.000 abitanti
equivalenti, nonché scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque marino
costiere provenienti da agglomerati maggiori o uguali a 10.000 abitanti
equivalenti, che non risultano ancora sottoposti a trattamento secondario o per
cui detto trattamento non risulta correttamente dimensionato;
·
il
mancato adeguamento degli impianti di depurazione o il mancato collettamento
delle acque reflue urbane ad impianti di depurazione determina, in alcuni casi,
il superamento dei valori limite di emissione previsti dall’allegato 5 alla
parte terza del d.lgs.152/2006;
·
Tale
superamento dei valori comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla
vigente normativa, e, ove si protragga nel tempo, determina condizioni di non
autorizzabilità degli scarichi interessati;
Considerato infine che
·
è
necessario prevenire situazioni di emergenza di tipo sanitario e di igiene
pubblica che deriverebbero dalla chiusura degli scarichi, assicurando la
vivibilità dei centri abitati interessati;
·
la
competenza relativa alla redazione ed approvazione del programma degli
interventi del servizio idrico integrato, tra cui sono da annoverare gli
impianti di depurazione, appartiene alle autorità di ambito, mentre la
realizzazione degli stessi compete al gestore (secondo quanto previsto nella
convenzione da questo stipulata con l’ATO di riferimento ai sensi dell’articolo
151 del d.lgs. 152/2006);
·
è
necessario che le autorità di ambito procedano con la massima tempestività
all’approvazione di un piano stralcio del piano d’ambito, al fine di assicurare
la più celere realizzazione di tutti gli interventi indifferibili ed urgenti,
necessari per l’adeguamento degli scarichi delle acque reflue urbane con
priorità per le situazioni a più alta criticità sanitaria e di igiene pubblica.
Tali interventi devono essere programmati tenendo conto della necessità di
raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque
di cui all’art.121 del D.lgs 152/06 e dal piano di gestione di cui all’articolo
1, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 208, oltre che
l’obiettivo di cui all’articolo 106, comma 2, del d.lgs. 152/2006 ;
·
per
la straordinarietà della situazione ed in considerazione del fatto che le
risorse finanziarie necessarie per la realizzazione in tempi celeri degli
interventi di cui si tratta non risultano disponibili attraverso il solo
gettito tariffario, si rende necessario un concorso finanziario aggiuntivo
della Regione da escludere dal computo della tariffa;
·
occorre
prevedere che le Province, enti competenti al rilascio delle autorizzazioni
agli scarichi di cui si tratta ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 20/2006,
possano rilasciare autorizzazioni provvisorie, per il periodo strettamente
necessario alla realizzazione delle opere di adeguamento del trattamento delle
acque reflue urbane, in considerazione del fatto che la chiusura degli scarichi
può determinare situazioni di emergenza sanitaria e di igiene pubblica;
·
la
presente legge contiene disposizioni acceleratorie, al fine di garantire la
tempestiva esecuzione degli interventi contenuti nei piani stralcio anche in
deroga alle procedure ordinarie, che pongono tra l’altro in capo all’ATO le
competenze relative all’approvazione dei progetti degli interventi e quelle
espropriative. A tal fine, nei casi in cui la realizzazione dell’intervento
richieda una variante agli strumenti della pianificazione territoriale, occorre
prevedere una riduzione dei termini per la conclusione dell’accordo di
pianificazione di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 3 gennaio
2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
·
la
presente legge prevede il differimento dei termini previsti dalla l.r. 20/2006
per la predisposizione dei programmi degli interventi relativi,
rispettivamente, agli scaricatori di piena ed alle condotte bianche, nonché
agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati inferiori a
2.000 abitanti equivalente. Ciò perché si è posta la necessità di rivalutare i
termini originariamente previsti in considerazione della complessità tecnica
del contenuto dei suddetti programmi ed al fine di renderne coerente la
tempistica con quella prevista dai piani stralcio per gli interventi più
urgenti;
·
viene
eliminato il parere dell’ARPAT, allo scopo di semplificare e snellire le
procedure di approvazione dei programmi di interventi relativi agli scarichi di
acque reflue urbane provenienti da agglomerati inferiori a 2000 abitanti
equivalente, anche in considerazione del fatto che tale tipo di attività non è
più pienamente coerente con il ruolo istituzionale dell’Agenzia, così come
risultante dalla legge regionale 22 gennaio 2009 n. 30 concernente
·
si
prevede la possibilità con riferimento agli scarichi di acque reflue urbane
provenienti da agglomerati inferiori a 2000 abitanti equivalente che i relativi
interventi si concludano anche successivamente alla scadenza del 31 dicembre
·
si
prende atto della necessità di modificare la legge regionale 18 maggio 1998, n.
25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), al
fine di inserire un articolo che disciplini, in presenza di un vuoto normativo
a livello nazionale, la gestione delle acque di miniera che, a seguito della
cessazione dell’attività estrattiva, non risultano assimilabili alle acque
reflue industriali;
·
si
prevede che a seguito della cessazione della concessione, le acque di miniera
devono essere prioritariamente destinate al riutilizzo, laddove tecnicamente
possibile, e a tal fine il concessionario è tenuto ad effettuare, oltre alla
caratterizzazione e alla valutazione degli effetti prodotti sul reticolo
idrografico interessato, uno studio di fattibilità per il recupero ed il
riutilizzo di tali acque;
·
si
prevede che per la sicurezza dei siti ove si è svolta l’attività estrattiva è
necessario assicurare il deflusso delle acque di miniera nelle more dello
svolgimento delle indagini e della realizzazione degli interventi preordinati
al riutilizzo;
Preso atto che
·
che
·
successivamente
alla definizione di tali programmi, sono stati affidate le gestioni del
servizio idrico integrato, e che quindi ad oggi sono operativi in Toscana tutti
i sei gestori unici di ambito, corrispondenti alle sei Autorità di ATO;
·
nonostante
il considerevole impegno dei gestori e la gran mole di interventi realizzati ed
in corso di realizzazione, sono presenti ancora in Toscana scarichi di acque
reflue urbane recapitanti in acque dolci o di transizione provenienti da
agglomerati maggiori o uguali di duemila abitanti equivalenti, nonché scarichi
di acque reflue urbane recapitanti in acque marino costiere provenienti da
agglomerati maggiori o uguali di diecimila abitanti equivalenti, che non
risultano adeguati;
·
l’adeguamento
di detti scarichi risulta necessario al fine di consentire il raggiungimento
degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici definiti nel piano di
tutela delle acque di cui all’art.121 del Dlvo 152/06 e nel piano di gestione
di cui all’art.1 comma 3 bis del decreto legge 30 Dicembre 2008 n.208;
·
il
mancato adeguamento degli impianti di depurazione o il mancato collettamento
delle acque reflue urbane ad impianti di depurazione determina, in alcuni casi,
il superamento dei valori limite di emissione previsti dall’allegato 5 del d.
lgs. 152/2006, con effetti negativi sull’ambiente e sulla salute ed igiene
pubblica;
·
il
superamento dei valori limite indicati al punto precedente comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa e che può
determinare condizioni di non autorizzabilità degli scarichi interessati;
·
risulta necessario prevenire situazioni di
emergenza di tipo sanitario e di igiene pubblica che deriverebbero dalla
chiusura degli scarichi, assicurando la vivibilità dei centri abitati
interessati e quindi accelerare la realizzazione degli interventi di
adeguamento;
·
la
competenza relativa alla redazione ed approvazione del programma degli
interventi del servizio idrico integrato, tra cui sono da annoverare le reti
fognarie e gli impianti di depurazione, appartiene alle autorità di ATO, mentre
la realizzazione degli stessi interventi compete ai gestori, secondo quanto
previsto nelle convenzioni da questi stipulate con l’ATO di riferimento ai
sensi dell’articolo 151 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale;
·
risulta
necessario che le Autorità di ATO procedano con la massima tempestività alla
verifica e all’aggiornamento del Piano di Ambito con riferimento al programma
degli interventi, al cronoprogramma della loro realizzazione ed al piano
economico finanziario predisponendo specifici Piani Stralcio per l’adeguamento
e/o realizzazione di reti fognarie e di impianti di depurazione.
·
risulta necessario, vista la straordinarietà
della situazione, porre in essere tutte le possibili azioni, per assicurare la
realizzazione degli interventi in tempi
brevi anche attraverso:
-
la
semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi;
-
l’attribuzione
alla Giunta regionale di poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione nei
tempi stabiliti dei nuovi atti di programmazione da parte delle ATO;
-
l’attribuzione
alla Giunta regionale di poteri di vigilanza sulla realizzazione degli
interventi previsti dalla presente legge, nonché di impulso e coordinamento dei
soggetti interessati alla realizzazione degli stessi;
-
la
nomina di commissari ad acta per la sostituzione degli organi inadempienti
delle ATO o dei gestori del servizio
idrico integrato, in caso di mancato espletamento nei tempi stabiliti degli
adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi.
Preso atto infine che
·
risulta
necessario procedere alla definizione di un quadro normativo specifico con
riferimento alla gestione delle acque di miniera ad esito delle attività di
sfruttamento minerario, che tenga conto delle caratteristiche peculiari delle
acque, del contesto in cui insistono e delle centralità che la corretta
gestione delle stesse riveste sia in relazione alla sicurezza delle miniere che
alla sicurezza del territorio interessato e della popolazione;
·
nella
maggior parte dei casi in Toscana lo sfruttamento minerario ha determinato un
effetto irreversibile sulla circolazione idrica profonda tale che, il
ripristino delle condizioni antecedenti è sostanzialmente impossibile senza
causare rischi ingentissimi all’assetto del territorio, all'incolumità delle
persone e delle cose presenti sul territorio stesso, oltre che essere spesso
economicamente ed ambientalmente insostenibile.
·
si
tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, di copiose venute d'acqua che, ancorché con condizioni alterate
dall'effetto combinato di naturalità e antropizzazione, possono rappresentare
potenzialmente una notevole fonte d'approvvigionamento per gli usi umani, visto
anche le crescenti necessità sociali a fronte del continuo deperimento
quantitativo delle risorse già sfruttate.
Preso atto che Proposta di Legge in
oggetto prevede:
·
l’obbligo
della revisione dei Piani di Ambito da parte delle Autorità di ATO e della
predisposizione di Piani stralcio degli interventi necessari per adeguare lo
stato delle reti fognarie e degli impianti di depurazione degli agglomerati
superiori a 2.000 abitanti equivalenti (Art. 2, 3, 4);
·
norme
per l’azione di vigilanza e controllo della Regione e dell’ATO sull’attuazione
dei Piani stralcio di cui al punto 1, e
per l’eventuale esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle
Autorità di ATO eventualmente inadempienti, con la previsione, se
necessario, di nomina di specifici
Commissari ad acta (Art. 5, 6, 7);
·
disposizioni
per le autorizzazioni provvisorie allo scarico nel periodo necessario per la
realizzazione degli interventi indicate nei Piani stralcio (Art. 8);
·
disposizioni
per l’accelerazione della realizzazione degli interventi di cui ai Piani
stralcio, inerenti in particolare: alla progettazione, all’eventuale
adeguamento delle previsioni urbanistiche e alle procedure espropriative da
svolgersi da parte delle Autorità di ATO, (Art. 9, 10,11);
·
disposizioni
per la concessione di contributi pubblici per la realizzazione degli interventi
previsti dai Piani Stralcio, relative al cofinanziamento degli interventi
previsti nei Piani Stralcio. Il finanziamento aggiuntivo rispetto alle entrate
tariffarie (contributo alle Autorità di ambito) è previsto da parte della
Regione. Per ogni intervento il
finanziamento regionale non può superare un terzo del costo complessivo
dell’intervento stesso;
·
un
contributo regionale per l’anno 2010 quantificato in 7,4 Milioni di euro, con
la possibilità di assegnare ulteriori risorse finanziarie che si rendessero
disponibili, senza peraltro escludere ulteriori futuri interventi finanziari da
parte dello Stato (Art. 12);
·
integrazioni
e modifiche della legislazione regionale per il trattamento delle acque reflue
provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti, al fine di
rendere coerente la tempistica della programmazione di adeguamento degli
scarichi provenienti dagli agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti
con quella prevista per gli interventi più urgenti: si prevedono tempi un più
lunghi per la predisposizione del programma di interventi da parte di ATO e la
possibilità che gli interventi prolunghino oltre il 31 dicembre
·
l’eliminazione
dell’obbligo di parere di ARPAT sul programma di interventi approvato dalle
ATO in considerazione che tale tipo di
attività non risulta pienamente coerente con il ruolo dell’Agenzia così come
risultante dalla Legge regionale n.30/2009;
·
la conferma in capo all’ARPAT le attività di
controllo e supporto tecnico scientifico agli enti titolari di funzioni
amministrative e autorizzative in materia di scarichi civili e industriali e
relativi impianti, come previsto nello schema della carta dei servizi e delle
attività di cui all’allegato A alla l.r. 30/2009." (Art. 13 e 14).
·
l’integrazione
della legislazione regionale in tema di gestione dei rifiuti e bonifica dei
siti inquinati L.R.25/98 con riferimento alle acque di miniera presenti in
Toscana, prescrivendo ai concessionari l'effettuazione di studi specifici di
carattere ambientale, nonché finalizzati alla verifica di possibili riutilizzi.
Nelle more di tali studi si prescrive inoltre al concessionario un apposito
monitoraggio delle matrici ambientali interessate da suddette acque.
·
sia
fatto salvo l'obbligo da parte dei concessionari di prevedere, ove necessari,
appropriati interventi di bonifica e/o riduzione del rischio secondo le norme
vigenti in materia. Al contempo la norma in argomento pur applicandosi a tutti
i casi di cessazione delle concessioni minerarie, fa salvo atresì le diverse e
più specifiche determinazioni assunte attraverso appositi Accordi di Programma
già sottoscritti. (Art.15)
Rilevato che
- è necessario porre in essere tutte
le possibili azioni, anche di natura straordinaria, per assicurare la
realizzazione degli interventi in tempi brevi;
- è
necessario procedere ad una modifica della Legge regionale 18 maggio 1998 n.25
“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, volta a
disciplinare la gestione delle acque di miniera a seguito della cessazione
dell’attività estrattiva;
Preso atto infine
- della compatibilità con il
quadro normativo nazionale e con le fonti statali vigenti;
- della coerenza con i principi costituzionali e
statutari con particolare riferimento ai
principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza;
- della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario;
- del rispetto dei principi in materia di qualità della formazione;
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla Proposta
di Deliberazione n395 “Misure straordinarie in materie
di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla L.R. 31 Maggio 2006 n. 20 (Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (norme per la
gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)”
e formula al contempo la seguente raccomandazione:
che sia profuso un maggiore impegno da parte delle ATO a far
fronte a situazioni in cui agglomerati sono inferiori a 2.000 persone.