PDL al Parlamento n.3 “ICI
su aree fabbricabili”.
IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del
Consiglio delle Autonomie locali”;
-il Regolamento interno del Consiglio regionale;
-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie
locali;
-la PDL al Parlamento n.3 in oggetto;
-che con la
PDL in oggetto, s’intende porre riparo ad una obbiettiva incongruenza della
normativa statale in materia fiscale relativa alle aree fabbricabili, che può comportare il verificarsi di gravi
iniquità;
-che la PDL in questione
si propone infatti di modificare l’art.36 comma 2 del D.L.223/2006 (recante “Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale”), convertito con modificazioni dalla L.4.8.2006, n.248,
che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni legislative in materia di
imposta di registro, di imposte dirette e di ICI, considera come fabbricabile
ogni area “utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico
generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione
e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”;
-che, in particolare, la
modifica che la PDL in oggetto vuole introdurre consiste nello stabilire che
l’esistenza del requisito della “fabbricabilità”, sia condizionata alla preventiva efficacia dello strumento urbanistico
generale che l’ha prevista;
-che la proposta
legislativa esaminata viene incontro ad un elementare principio di equità, dal
momento che, alla stregua dell’attuale disciplina prevista dall’art.36 comma 2
del D.L. 223/2006 citato, ben potrebbe accadere che un cittadino fosse
costretto a sostenere un onere fiscale prima (e addirittura a prescindere)
dell’effettivo concretizzarsi del presupposto di fatto che lo giustifica e cioè
l’aumento di valore del terreno assoggettato a tributo, in conseguenza
dell’effetto conformativo dell’atto di pianificazione generale;
Atteso in secondo luogo
-che, riportandoci alla
nostra Regione ed in particolare alla legge che ne disciplina la
pianificazione, dobbiamo prendere atto che la LR n.1 (Norme per il governo del territorio) del 3.1.2005 non descrive
alcuno strumento urbanistico generale che, da solo, sia in grado di conformare
alle sue previsioni i terreni ad esso assoggettati;
-che, in particolare, deve
essere ricordato che non ha tali caratteristiche il Piano strutturale, che a
tal fine abbisogna del distinto intervento del Regolamento urbanistico;
-che, in aggiunta a ciò
va, osservato che, anche a voler operare una forzatura e quindi considerare che
il Piano strutturale coincida con “lo strumento urbanistico generale” di cui
parla il criticato D.L.223/2006, si riproporrebbero le notazioni critiche fatte
all’inizio, giacché, come si può in particolare ricavare dalla lettura degli
artt.21,22 e 23 della LR 1/2005 riguardanti gli accordi di pianificazione, tra
l’adozione del Piano strutturale e la sua entrata in vigore può passare un
considerevole lasso di tempo, pur non essendo più prevista alcuna approvazione
da parte della Regione;
DELIBERA
1)
di
esprimere parere favorevole sulla
PDL al Parlamento n. 3 di cui al presente oggetto