PDL d’iniziativa popolare n.3 (Art.74 Statuto) “Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale”.

 

PARERE OBBLIGATORIO               

 

            IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Visti in primo luogo

-l’art. 66 dello Statuto regionale;

-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

-il Regolamento interno del Consiglio regionale;

-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Visti in secondo luogo

-la PDL in oggetto;

 

Atteso

-che la PDL in questione è stata presentata nell’esercizio del potere d’iniziativa popolare di cui all’art.74 dello Statuto ed in particolare su iniziativa dei tre Consigli comunali di Viareggio, Pisa e Cecina, che ne hanno approvato il testo;

-che il dato appena accennato travalica la sfera  procedurale e rende significativa la proposta di legge sotto i seguenti profili:

a)è la manifestazione di una volontà istituzionale qualificata, proveniente da tre Comuni marittimi aventi grande rilievo geografico, economico, culturale ed ambientale;

b)rappresenta l’avviso ufficiale dell’ANCI Toscana  su di un tema di particolare interesse ed attualità, condensato in un testo normativo elaborato da un gruppo di lavoro costituito dalla stessa ANCI e composto da amministratori e funzionari operanti nel settore del demanio marittimo, rappresentativi dei Comuni rivieraschi della Toscana;

c)si inserisce in una delicata vicenda istituzionale, incentrata sulla definizione dei confini tra le competenze legislative e amministrative nella materia dei porti, che ha in tempi recenti visto l’intervento del Comune di Viareggio, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione  Toscana ed anche del Consiglio delle Autonomie locali;

d)è un serio ed equilibrato contributo al miglioramento ed allo sviluppo della legislazione regionale di settore, attualmente costituita solo dall’art.27  (funzioni delle Province e dei Comuni) comma 3 della LR 88/1998 -si tratta della legge di recepimento del D.Lgs.112/98 recante il trasferimento generalizzato di competenze amministrative alle Regioni e agli enti locali- che ha espressamente attribuito ai Comuni costieri le funzioni amministrative relative al rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime;

e)è infine uno sprone all’esercizio della potestà legislativa regionale di tipo concorrente in materia di “porti e aeroporti civili” di cui all’art.117 comma terzo della Costituzione, recentemente ribadita dalla ricordata sent.89/2006 della Corte Costituzionale;

 

Ricordato

-che il Consiglio delle Autonomie locali, come anticipato al precedente paragrafo sub c), con un Ordine del giorno approvato l’11 aprile 2003, intervenne sostenendo, tra l’altro, la competenza dei Comuni in materia di rilascio delle concessioni sui beni del demanio marittimo ed appoggiando il contenzioso  ( che sfociò in un giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale, che poi, con la sentenza n.89 del 2006,  ha sostanzialmente accolto la tesi sostenuta dalla Regione e caldeggiata dal sistema degli enti locali toscani, dichiarando che non spetta allo Stato “…attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell’ambito del porto di Viareggio “) istaurato dalla Giunta regionale contro il Governo, a tutela delle sue prerogative legislative in materia (si trattava in particolare di un ricorso contro una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti circa il riparto delle competenze Stato-Regioni in materia di porti nella quale si affermava che il porto di Viareggio era ancora ascritto alla competenza dello Stato);

 

Considerato in primo luogo

-che nella PDL n.3 di cui trattasi possono cogliersi i seguenti tre profili principali:

1)in primo luogo quello della creazione di una normativa esauriente, che, muovendo dai principi costituzionali di cui all’art.118 della Costituzione, disciplini in modo analitico i distinti aspetti della materia del demanio marittimo, con particolare riguardo all’individuazione di tutte le funzioni amministrative connesse ed al relativo esercizio (cfr. soprattutto art.3 “Funzioni dei Comuni”, art.4 “Concessioni”, art.5 “Disposizioni generali” e art.6 “Vigilanza”);

2)in secondo luogo quello della individuazione delle risorse finanziarie necessarie a fare fronte all’esercizio delle funzioni da parte dei Comuni, con il riconoscimento ai Comuni del 75% del gettito dell’addizionale regionale sui canoni di concessione (cfr.art.12 “Norma finanziaria”);

3)in terzo luogo quello della previsione che i canoni per l’utilizzazione dei beni demaniali con finalità turistico ricreative siano rapportati al periodo di effettiva utilizzazione (cfr. art.9 comma 5);

 

Considerato in secondo luogo

-che, con riferimento all’art. 7 (Ricorso gerarchico), si deve rilevare come la previsione di un ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Regionale contro provvedimenti comunali emanati nell’esercizio  di una competenza normativamente loro attribuita, non sembra coerente con l’impostazione del nuovo titolo V della Costituzione;

 

                                                        DELIBERA

 

1)     di esprimere parere favorevole sulla PDL d’iniziativa popolare n.3 di cui all’oggetto.

 

2)     di formulare, a titolo collaborativo, la seg. raccomandazione:

“espungere dal testo l’art.7”