PDL d’iniziativa popolare
n.3 (Art.74 Statuto) “Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative
in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale”.
IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del
Consiglio delle Autonomie locali”;
-il Regolamento interno del Consiglio regionale;
-il Regolamento interno del Consiglio delle
Autonomie locali;
-la PDL in oggetto;
-che la PDL in questione è
stata presentata nell’esercizio del potere d’iniziativa popolare di cui
all’art.74 dello Statuto ed in particolare su iniziativa dei tre Consigli
comunali di Viareggio, Pisa e Cecina, che ne hanno approvato il testo;
-che il dato appena
accennato travalica la sfera
procedurale e rende significativa la proposta di legge sotto i seguenti
profili:
a)è la manifestazione di
una volontà istituzionale qualificata, proveniente da tre Comuni marittimi aventi
grande rilievo geografico, economico, culturale ed ambientale;
b)rappresenta l’avviso
ufficiale dell’ANCI Toscana su di un
tema di particolare interesse ed attualità, condensato in un testo normativo
elaborato da un gruppo di lavoro costituito dalla stessa ANCI e composto da
amministratori e funzionari operanti nel settore del demanio marittimo,
rappresentativi dei Comuni rivieraschi della Toscana;
c)si inserisce in una
delicata vicenda istituzionale, incentrata sulla definizione dei confini tra le
competenze legislative e amministrative nella materia dei porti, che ha in
tempi recenti visto l’intervento del Comune di Viareggio, del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, della Regione
Toscana ed anche del Consiglio delle Autonomie locali;
d)è un serio ed
equilibrato contributo al miglioramento ed allo sviluppo della legislazione
regionale di settore, attualmente costituita solo dall’art.27 (funzioni
delle Province e dei Comuni) comma 3 della LR 88/1998 -si tratta della
legge di recepimento del D.Lgs.112/98 recante il trasferimento generalizzato di
competenze amministrative alle Regioni e agli enti locali- che ha espressamente
attribuito ai Comuni costieri le funzioni amministrative relative al rilascio e
rinnovo delle concessioni demaniali marittime;
e)è infine uno sprone
all’esercizio della potestà legislativa regionale di tipo concorrente in
materia di “porti e aeroporti civili” di cui all’art.117 comma terzo della
Costituzione, recentemente ribadita dalla ricordata sent.89/2006 della Corte Costituzionale;
Ricordato
-che il Consiglio delle
Autonomie locali, come anticipato al precedente paragrafo sub c), con un Ordine
del giorno approvato l’11 aprile 2003, intervenne sostenendo, tra l’altro, la
competenza dei Comuni in materia di rilascio delle concessioni sui beni del
demanio marittimo ed appoggiando il contenzioso ( che sfociò in un giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale,
che poi, con la sentenza n.89 del 2006,
ha sostanzialmente accolto la tesi sostenuta dalla Regione e caldeggiata
dal sistema degli enti locali toscani, dichiarando che non spetta allo Stato
“…attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa
relativa al rilascio di concessioni demaniali nell’ambito del porto di
Viareggio “) istaurato dalla Giunta regionale contro il Governo, a tutela delle
sue prerogative legislative in materia (si trattava in particolare di un
ricorso contro una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
circa il riparto delle competenze Stato-Regioni in materia di porti nella quale
si affermava che il porto di Viareggio era ancora ascritto alla competenza
dello Stato);
Considerato in primo luogo
-che nella PDL n.3 di cui
trattasi possono cogliersi i seguenti tre profili principali:
1)in primo luogo quello
della creazione di una normativa esauriente, che, muovendo dai principi
costituzionali di cui all’art.118 della Costituzione, disciplini in modo
analitico i distinti aspetti della materia del demanio marittimo, con
particolare riguardo all’individuazione di tutte le funzioni amministrative
connesse ed al relativo esercizio (cfr. soprattutto art.3 “Funzioni dei
Comuni”, art.4 “Concessioni”, art.5 “Disposizioni generali” e art.6
“Vigilanza”);
2)in secondo luogo quello
della individuazione delle risorse finanziarie necessarie a fare fronte
all’esercizio delle funzioni da parte dei Comuni, con il riconoscimento ai
Comuni del 75% del gettito dell’addizionale regionale sui canoni di concessione
(cfr.art.12 “Norma finanziaria”);
3)in terzo luogo quello
della previsione che i canoni per l’utilizzazione dei beni demaniali con
finalità turistico ricreative siano rapportati al periodo di effettiva
utilizzazione (cfr. art.9 comma 5);
Considerato in secondo luogo
-che, con riferimento
all’art. 7 (Ricorso gerarchico), si deve rilevare come la previsione di un
ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Regionale contro provvedimenti
comunali emanati nell’esercizio di una
competenza normativamente loro attribuita, non sembra coerente con l’impostazione
del nuovo titolo V della Costituzione;
DELIBERA
1)
di
esprimere parere favorevole sulla PDL d’iniziativa popolare n.3 di cui
all’oggetto.
2)
di
formulare, a titolo collaborativo, la seg. raccomandazione:
“espungere dal testo l’art.7”