Firenze,
1 febbraio 2010
- Al Presidente del Consiglio regionale
e
p. c. -
Al Presidente della Giunta regionale
- Ai Consiglieri proponenti
- Al
Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore dell’Area di Assistenza legislativa, giuridica
e istituzionale
Proposta di
Legge n. 401- Modifiche alla legge regionale 5
agosto 2009, n. 46 (Disposizioni sull’alienazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica)
favorevole favorevole favorevole contrario
contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO
X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità
X A
maggioranza
A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Liliana Fiorini
Proposta di
Legge n. 401- Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 46
(Disposizioni sull’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)
PARERE OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE
Seduta del 29 Gennaio 2009
Visti
- l’art. 66 dello Statuto regionale;
-
- il Regolamento interno del
Consiglio regionale;
- il Regolamento interno del
Consiglio delle
Visti inoltre
-
l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
-
la legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di
alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
-
Vista la legge
regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze
in materia di edilizia residenziale pubblica);
Esaminata
Considerato che
·
a
seguito dell’approvazione del nuovo t
·
con
deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2008, n. 43 sono stati sospesi,
per un periodo determinato, tutti i procedimenti in corso relativi alla vendita
degli immobili di edilizia residenziale pubblica, fatti salvi i procedimenti
per cui il prezzo era stato determinato in via definitiva ed espressamente
accettato e fosse stata prodotta la documentazione necessaria per la stipula
dell’atto di compravendita;
·
con
·
tali procedure dovevano concludersi entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge, cioè entro metà febbraio 2010;
·
sulla base del principio di buona amministrazione, gli enti
proprietari si impegnavano a verificare entro tale termine che i gestori dessero
risposta agli assegnatari che, alla data 27 maggio 2008, avessero presentato
domanda o che avessero l’istruttoria in corso per l’acquisto dell’alloggio;
Preso atto che
·
si rende necessario modificare il termine prorogandolo al 31
dicembre 2010, dal momento che è stata segnalata dai soggetti gestori la
difficoltà di portare a termine le procedure di alienazione entro il termine
previsto;
·
si rende necessario di conseguenza modificare il termine previsto
al comma 3 dell’articolo 1 della L.R.
46/2009, posto a carico dei soggetti gestori degli alloggi per la comunicazione
della risposta agli assegnatari.
·
Preso atto infine
-
della compatibilità con il quadro normativo nazionale e con le fonti
statali vigenti;
- della coerenza con i principi
costituzionali e statutari con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione,
adeguatezza;
- della compatibilità dell’intervento
con l’ordinamento comunitario;
- del rispetto dei principi in
materia di qualità della normazione;
DELIBERA
di esprimere parere favorevole
in merito alla Proposta
di Legge n. 401- Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009,
n. 46 (Disposizioni sull’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica)