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PARERE OBBLIGATORIO
L’articolato provvede alla revisione della materia
in oggetto abrogando e sostituendo in primo luogo la l.r. 72/97 senza tuttavia
mettere in discussione i fondamenti del modello toscano di politica sociale
come definiti dalla legge succitata. A ciò si aggiunge uno sforzo dichiarato che
mira, attraverso una serie continua di richiami, ad assicurare la coerenza e la
stretta integrazione fra questa proposta e quella, parimenti all’esame del
Consiglio regionale, volta al riordino del servizio sanitario regionale.
Ciò premesso, gli elementi di maggior rilievo
dell’articolato sono così ravvisabili:
1. I principi propri del sistema integrato di
interventi e servizi sociali sono
espressi in termini di sostanziale
continuità e conferma di quanto previsto dalla l.r. 72/97, come agevolmente
evincibile dagli artt. 2 e 3. Le metodologie operative sono identificate
nell’integrazione fra servizi sociali e servizi sanitari, nell’integrazione con
le diverse politiche comunque orientate
al benessere della persona, nel ricorso diffuso a procedure di cooperazione e
concertazione.
Il sistema assicura l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e le eventuali prestazioni aggiuntive da assicurare in modo omogeneo sul territorio toscano, perseguendo al contempo le politiche sociali di cui al Capo I del Titolo V.
L’accesso alle prestazioni e ai servizi avviene sulla base della valutazione professionale del fabbisogno e della conseguente definizione di un percorso assistenziale personalizzato.
2. Sotto il
profilo della programmazione, si affermano come fondamentali due livelli
programmatici, di livello regionale e locale, rappresentati rispettivamente:
-dal piano integrato sociale regionale, recante gli obietti di benessere sociale, le caratteristiche delle prestazioni, gli indirizzi generali in tema di compartecipazione ai costi da parte degli utenti, le modalità di riparto delle risorse agli enti locali, anche in ambito zonale, le misure prioritarie a favore dei comuni in maggiore situazione di disagio, gli indicatori di verifica e d efficacia degli interventi, gli interventi innovativi di interesse regionale, le iniziative di comunicazione sociale; gli indirizzi in tema di compartecipazione ai costi da parte degli utenti.
-dal piano di
zona, che è elaborato tenendo conto delle indicazioni e degli obiettivi contenuti nel PISR. IL piano di zona reca la rete dei servizi e
degli interventi promossi dai comuni, gli obiettivi da perseguire, gli
eventuali livelli di assistenza ulteriori e integrativi di quelli essenziali,
la previsione delle risorse, l’individuazione degli enti titolari dei servizi e
interventi di cui è previsto il finanziamento regionale, l’entità delle risorse
per i progetti proposti dai soggetti del terzo settore, la valutazione di
impatto, gli strumenti di monitoraggio e la valutazione consuntiva di periodo.
-dal piano integrato di salute (PIS) di cui all’art.21 della PdL n.392 del 2004, che è lo strumento con cui le politiche sociali di ambito zonale si integrano con le le politiche sanitarie a livello di zona distretto. In caso di sperimentazione delle Società della salute o in caso di intesa fra articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci e l’AUSL, il PIS costituisce lo strumento unico di programmazione locale della zona distretto.
Ampio rilievo è dato ai soggetti del terzo settore, i quali concorrono ai processi di programmazione regionale e locale e partecipano altresì alla progettazione, attuazione ed erogazione degli interventi
3. I Comuni sono titolari della generalità delle funzioni amministrative nonché della gestione ed erogazione dei servizi. Gli stessi Comuni esercitano le funzioni di programmazione locale attraverso l’approvazione dei piani di ambito zonale da parte dell’articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci e concorrono alla programmazione regionale attraverso la Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria.
La C. Montana approva il piano di zona in
caso di coincidenza fra proprio ambito territoriale e zona-distretto e in virtù
di una delega di funzioni rilasciata dai Comuni interessati.
Le Province concorrono alla
programmazione regionale e alla programmazione zonale, curano la tenuta di albi
e registri, esercitano funzioni di monitoraggio analisi e previsione die
fenomeni sociali partecipando per tali finalità all’articolazione zonale della
Conferenza dei Sindaci.
La Regione approva il PISR e il
regolamento di attuazione della legge, ripartisce le risorse del fondo sociale
regionale, realizza progetti speciali di interesse regionale, organizza e
coordina il sistema informativo regionale dei servizi sociali.
4. Sotto il profilo del diritto alla informazione e delle garanzie, appaiono degne di nota
le norme sulla pubblica tutela, sulla carta dei servizi sociali e sulla carta
di cittadinanza sociale
Sotto il profilo degli incentivi, una quota di risorse del fondo sociale regionale è
riservata alle incentivazione delle forme di gestione associata attivate nella
zona-distretto o nei livelli ottimali di cui alla legge regionale 40/2001.
Una quota del fondo è
inoltre destinata alla erogazione di contributi di solidarietà interistituzionale finalizzati alla parziale copertura
di spese eccezionali o il cui costo sia suscettibile di creare gravi squilibri
nelle finanze degli enti locali tenuti all’erogazione delle prestazioni.
La valutazione e il monitoraggio del sistema si basano sull’osservatorio sociale, sul sistema informativo sociale, sulla relazione sociale e sulla relazione consuntiva di zona-distretto. E’ infine previsto un regolamento regionale di attuazione, avente ad oggetto le strutture residenziali e semiresidenziali nonché i livelli di formazione degli operatori sociali.
Considerato che sulla proposta in oggetto si è registrata l’intesa in sede di concertazione interistituzionale Giunta regionale - associazioni rappresentative delle autonomie locali;
1.
esprime
un parere favorevole sulla P.d.L. 392;
2.
formula
nel contempo le seguenti raccomandazioni;
a)
valorizzare maggiormente nel testo della legge e nei
conseguenti strumenti attuativi, l’impostazione positivamente innovativa e
condivisa che caratterizza la legge e che consiste nel fare riferimento ai
diritti di cittadinanza sociale e culturale delle persone in difficoltà
(inserimento al lavoro, barriere architettoniche, progetti “dopo di noi”, ecc.
…) non limitandosi ai soli aspetti socio - sanitari;
b) occorre
sviluppare e sostenere la più ampia integrazione degli strumenti non solo di
carattere programmatico ma anche di tipo operativo e finanziario nel rispetto
dei ruoli propri di ogni livello di governo;
c)
il
filtro unico per l’accesso ai servizi è quello della definizione di un percorso
assistenziale personalizzato da parte dell’assistente sociale. In buona
sostanza è prevista la “presa in carico” della persona da parte del servizio
sociale anche per quei servizi “leggeri” che la famiglia appare in grado di
gestire da sola abbisognando solo di elementi di informazioni e orientamento
che possono essere forniti anche da figure diverse e meno costose rispetto a
quelle istituzionali. Si invita pertanto a valutare se questo obbligo di
accesso attraverso l’assistente sociale non costituisca una strettoia e un
appesantimento ingiustificato, che allunga i tempi e comporta costi maggiori;
d)
occorre
rimarcare il fatto che il ruolo del terzo settore è quello di partecipare e
proporre ma non di decidere (questione della natura della cooperazione fra
livelli istituzionali e terzo settore);
e)
in
tema di strutture residenziali e
semiresidenziali, nel silenzio della legge, e in assenza di rinvii
espliciti al regolamento regionale, si invita a chiarire se competa al Comune,
nell’ambito della propria autonomia
relativa all’organizzazione e svolgimento della funzione, predeterminare i
termini di esperimento dei procedimenti autorizzativi così come prevedere
eventuali termini entro i quali l’interessato sia tenuto ad effettuare la
comunicazione di avvio dell’attività di cui all’art.21;
f)
per
quanto attiene alle Società della salute, pur esprimendo vivo interesse per uno
strumento organizzativo cui è demandata la sintesi delle politiche sociali e
sanitarie in ambito zonale, questo Consiglio delle autonomie rileva tuttavia
(come già evidenziato nel parere sulla PdL
392 “Disciplina del Servizio sanitario regionale”) che il disegno regionale
conferisce alla sperimentazione delle SdS una connotazione troppo blanda e
sfumata. Appare a questo riguardo opportuno che dall’articolato emerga
chiaramente, oltre alla facoltatività e reversibilità delle sperimentazioni,
anche l’obiettivo di fondo costituito dalla stabile introduzione nel sistema di
un soggetto forte della integrazione socio-sanitaria a livello di zona, capace
di assolvere ordinariamente non solo funzioni di natura programmatica ma anche
funzioni di gestione dei servizi; così da consentire agli enti locali (quali
componenti necessari delle SdS) di porsi come autentici protagonisti nel
governo della salute sul territorio.
g)
è
opportuno chiarire i motivi per cui, fra i tanti raccordi previsti con la
normativa regionale sanitaria, non ve n’è alcuno che preveda anche per gli interventi
e servizi a carattere socio assistenziale un livello di programmazione di area
vasta;
h)
per
quanto concerne i finanziamenti a “parametro” e i finanziamenti a “progetto”,
si invita a considerare fra i criteri preordinati al riparto delle risorse anche,
e forse in primo luogo, il fatto che oggi vi è non tanto la necessità d
innovare i servizi, quanto piuttosto quella del mantenimento dei servizi in
essere, sia quelli più tradizionali, sia quelli già attivati con i progetti
innovativi.
i)
occorre
chiarire quale sia la durata dei piani sociali di ambito zonale, posto che è
cambiata la durata del Piano integrato sociale regionale, coincidente ora col periodo di vigenza del PRS;
j)
nell’esprimere
ampio favore per la previsione di un fondo di solidarietà interistituzionale,
si raccomanda di procedere ad una pronta e concreta attivazione dello stesso in
sede di PISR 2005-2007, fugando le incertezze e perplessità che emergono su
questo punto ad una prima disamina della proposta di PISR (P.d.D. 1201) attualmente pendente dinanzi
al Consiglio regionale.