P.d.L. n. 407 “Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di occupazione e mercato del lavoro”

 

 

 


PARERE OBBLIGATORIO

 

Premesso che

 

- la proposta di legge in esame interviene ad apportare alcune modifiche alla LR n. 32/02 (TU della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di occupazione e mercato del lavoro, dando attuazione alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) ed al Dlgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) come modificato dal Dlgs. 6 ottobre 2004, n. 251 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro); 

 

- tali modifiche riguardano essenzialmente:

a) contratto di apprendistato (artt. 1 e 2): si rimette al regolamento di esecuzione della LR n. 32/02 (art. 10) la disciplina degli aspetti formativi delle tre tipologie di apprendistato (apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione, apprendistato professionalizzante, apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione)

b)  misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato (art. 3, 7, ed 8): si rinvia al regolamento di esecuzione della LR n. 32/02 (art. 10) la disciplina dei criteri e delle procedure per la stipula delle convenzioni fra Provincia ed Agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro e fra Provincia ed Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative a livello territoriale finalizzate a favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e disabili.

c) istituzione dell’albo informatico regionale delle agenzie per il lavoro (art. 4) e dell’elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro (art. 5): la disciplina di entrambi viene rimessa al regolamento di esecuzione della LR n. 32/02 (art. 10)

d) funzioni e compiti della Regione (art. 9): si prevede che la Regione debba provvedere all’interconnessione del sistema informativo regionale con la borsa continua nazionale del lavoro

 

- la Regione Toscana ha presentato ricorso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, secondo comma, lett. a), b) punti 2 e 3, lett. d), e), f), l), o), dell’art. 2, 7, 8, primo comma, secondo comma, lett. g) e terzo comma, della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) per violazione degli artt. 76, 117, 118 Cost. e degli artt. 3, secondo comma, art. 4, art. 6, sesto, settimo, ottavo comma, art. 48 quarto comma, art. 49 quinto comma, art. 50 terzo comma, art. 54, 55, 60, 70 e 71 del Dlgs  10 settembre 2003, n. 276, per violazione degli artt. 76, 97, 117, 118 Costituzione.

 

Rilevato che

 

- la proposta di legge in esame non è stata esaminata in sede di Tavolo di concertazione interistituzionale previsto dal Protocollo d’intesa sottoscritto in data 11 settembre 2002 dalla Giunta regionale e dalle Associazioni rappresentative degli Enti Locali sebbene incida sulle competenze provinciali

 

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Esprime parere favorevole sulla P.d.L. n. 407 “Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di occupazione e mercato del lavoro”.

Richiama la necessità di rispettare le procedure concertative previste dal Protocollo d’intesa sottoscritto in data 11 settembre 2002 dalla Giunta regionale e dalle Associazioni rappresentative degli Enti Locali