P.d.L.
n. 407 “Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di occupazione e
mercato del lavoro”
PARERE OBBLIGATORIO
Premesso
che
- la proposta di legge in esame interviene ad apportare
alcune modifiche alla LR n. 32/02 (TU della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro) in materia di occupazione e mercato del lavoro, dando attuazione alla
Legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e
mercato del lavoro) ed al Dlgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30) come modificato dal Dlgs. 6 ottobre 2004, n. 251
(Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in
materia di occupazione e mercato del lavoro);
- tali
modifiche riguardano essenzialmente:
a) contratto di apprendistato (artt. 1 e 2): si rimette al
regolamento di esecuzione della LR n. 32/02 (art. 10) la disciplina degli
aspetti formativi delle tre tipologie di apprendistato (apprendistato per
l’espletamento del diritto dovere di istruzione, apprendistato
professionalizzante, apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione)
b) misure di
incentivazione del raccordo pubblico e privato (art. 3, 7, ed 8): si rinvia al
regolamento di esecuzione della LR n. 32/02 (art. 10) la disciplina dei criteri
e delle procedure per la stipula delle convenzioni fra Provincia ed Agenzie
autorizzate alla somministrazione di lavoro e fra Provincia ed Associazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative a livello
territoriale finalizzate a favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori
svantaggiati e disabili.
c) istituzione dell’albo informatico regionale delle
agenzie per il lavoro (art. 4) e dell’elenco regionale dei soggetti accreditati
a svolgere servizi al lavoro (art. 5): la disciplina di entrambi viene rimessa
al regolamento di esecuzione della LR n. 32/02 (art. 10)
d) funzioni e compiti della Regione (art. 9): si prevede
che la Regione debba provvedere all’interconnessione del sistema informativo
regionale con la borsa continua nazionale del lavoro
- la Regione Toscana ha presentato ricorso per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, secondo
comma, lett. a), b) punti 2 e 3, lett. d), e), f), l), o), dell’art. 2, 7, 8,
primo comma, secondo comma, lett. g) e terzo comma, della legge 14 febbraio
2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro)
per violazione degli artt. 76, 117, 118 Cost. e degli artt. 3, secondo comma,
art. 4, art. 6, sesto, settimo, ottavo comma, art. 48 quarto comma, art. 49
quinto comma, art. 50 terzo comma, art. 54, 55, 60, 70 e 71 del Dlgs 10 settembre 2003, n. 276, per violazione
degli artt. 76, 97, 117, 118 Costituzione.
Rilevato che
- la proposta di legge in esame non è stata esaminata in
sede di Tavolo di concertazione interistituzionale previsto dal Protocollo d’intesa sottoscritto in
data 11 settembre 2002 dalla Giunta regionale e dalle Associazioni
rappresentative degli Enti Locali sebbene incida sulle competenze provinciali
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Esprime parere
favorevole sulla P.d.L. n. 407 “Modifiche alla legge regionale 26
luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro) in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
Richiama la necessità di rispettare le procedure
concertative previste dal Protocollo d’intesa sottoscritto in data 11 settembre 2002 dalla Giunta
regionale e dalle Associazioni rappresentative degli Enti Locali