-la PDL 408 di cui all’oggetto;
-che la materia dell’espropriazione per pubblica utilità è stata integralmente e minuziosamente riordinata dal legislatore statale attraverso il DPR 8.6.2001 n.327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità);
-che l’art.5 del citato testo unico approvato con DPR 327/2001 prevede, tra l’altro, che lo stesso operi direttamente nei riguardi delle regioni, fino a quando esse non esercitino la propria competenza legislativa di tipo concorrente in materia;
-che in Toscana la materia delle espropriazioni è, allo stato, disciplinata dalla LR 50/1984, con la quale è stato attribuito, per delega, l’esercizio delle funzioni regionali in detta materia, riconoscendo in particolare ai comuni quelle riguardanti tutte le opere di pubblica utilità da realizzare nel territorio comunale, su iniziativa di qualunque soggetto;
-che la Regione Toscana ha scelto di dettare una nuova disciplina della materia delle espropriazioni, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal più volte citato testo unico statale del 2001, nel perseguimento delle seguenti finalità:
1)dare certezza agli operatori e quindi soprattutto ai comuni, che si possono trovare nell’impaccio di dover scegliere tra una fonte regionale precedente ed una statale successiva;
2)armonizzare la normativa attinente lo specifico settore delle espropriazioni con quella appartenente al più ampio e però strettamente connesso settore del governo del territorio;
-che l’attuale quadro normativo statale, costituito come detto dal DPR 327/2001, presenta due profili di particolare rilievo per gli enti locali e soprattutto per i Comuni:
1) la conferma della durata quinquennale dei vincoli preordinati all’esproprio decorrenti dall’approvazione dello strumento urbanistico che li prevede (v.art.9), concordemente giudicata troppo breve dai Comuni sulla base dell’esperienza maturata;
2) la notevole complessità del procedimento di espropriazione;
-
che, per ciò che riguarda la durata del vincolo preordinato all’esproprio, la
PDL 408 non reca alcuna specifica disposizione, cosicché risulta applicabile
quella contenuta all’art.9 comma 2 del DPR 327/2001, secondo cui “il vincolo
preordinato all’esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può
essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica
utilità dell’opera”;
- che, proprio sulla base del richiamato assunto contenuto nella relazione d’accompagnamento della PDL 408, muovendo dal presupposto che la durata quinquennale dei vincoli preordinati all’esproprio prevista dalla vigente normativa statale non sia da considerare un principio -lo è, invece, la previsione di un loro termine massimo o la loro indennizzabilità- bensì una norma che la Regione può modificare, nel legittimo esercizio della propria potestà legislativa concorrente, sarebbe stato ragionevole attendersi più conseguente e coraggiosa presa di posizione da parte della Regione Toscana;
- che, a sostegno di quanto esposto al precedente punto, vada richiamata la nutrita giurisprudenza della Corte costituzionale formatasi sulla questione della natura sostanzialmente espropriativa di taluni vincoli previsti dagli atti di pianificazione – e quindi della illegittimità delle disposizioni di legge che li consentono senza contemporaneamente prevedere la loro durata massima o un adeguato indennizzo-, con particolare riferimento a quella secondo la quale “…la determinazione di tale durata -cioè dei vincoli contenuti negli atti pianificatori- appartiene alla discrezionalità del legislatore (statale o regionale), così come vi rientra la loro eventuale proroga…”;
- che l’impostazione prescelta nella redazione della PDL 408, non sembra riflettere la volontà di esercitare compiutamente la competenza legislativa di tipo concorrente, dettando, ferme le disposizioni di principio contenute nella legge statale, una disciplina organica e tendenzialmente esaustiva;
- che, proprio nel perseguimento del fine dichiarato nella relazione di accompagnamento alla PDL 408 di dare “certezza agli operatori”, sarebbe preferibile che, con particolare riguardo agli aspetti procedimentali, l’intervento del legislatore regionale fosse, da un lato, semplificatorio, dall’altro, teso a costituire un unico strumento normativo di cui i titolari del potere d’esproprio debbano fare applicazione;
1) che, con riferimento all’art.4 comma 2 della PDL 408, l’esplicita attribuzione ai Comuni della qualità di autorità espropriante per la realizzazione delle opere di edilizia residenziale pubblica e non anche per la realizzazione di quelle relative ai piani per gli insediamenti produttivi, la cui disciplina è contenuta nella stessa fonte statale, potrebbe ingenerare spiacevoli equivoci interpretativi circa il regime della competenza in materia;
2) che, con riferimento agli artt. 8 e 9 della PDL 408, riguardanti la comunicazione dei vincoli espropriativi, sia irragionevolmente gravoso, sia sotto il profilo economico che organizzativo, imporre che, già in quella fase, l’individuazione dei proprietari destinatari delle comunicazioni, sia fatta sulla base delle risultanze dei “registri immobiliari”, anziché di quelle catastali;
3) che, con riferimento all’art.11 commi 1 e 2 (determinazione urgente dell’indennità provvisoria di espropriazione ed occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio), della PDL 408, la formulazione adottata possa dare luogo a dubbi circa l’applicabilità -invece assolutamente indispensabile, ben inteso a condizione che si verifichino i presupposti di particolare urgenza descritti al comma 1 degli artt. 22 e 22 bis del DPR 327/2001- degli istituti della determinazione urgente dell’indennità di espropriazione e dell’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio;
4) che, sempre con riferimento all’istituto dell’occupazione d’urgenza, sia resa esplicita la sua applicabilità anche all’ipotesi di realizzazione di opere che non richiedano l’acquisizione del diritto di proprietà tramite esproprio, ma la semplice costituzione coattiva di servitù;
-che sul testo della PDL 408 è stata conseguita l’intesa al Tavolo di concertazione istituzionale del 20 settembre 2004;
- il contributo inviato dalla Provincia di Firenze che formula anche numerose specifiche proposte di modifica del testo in esame;
1)
che, in caso di opere
pubbliche delle quali sia stata già avviata l’esecuzione, sia previsto un
termine di durata del vincolo preordinato all’espropriazione anche maggiore dei
5 anni attualmente previsti, commisurando tale maggior durata al grado di
complessità dell’intervento o dell’opera da realizzare;
2)
che agli artt. 4, 8, 9 e
11 della PDL 408, siano apportate le modifiche di cui ai numeri 1,2,3 e 4 del Ritenuto
in particolare del presente atto;
B – formula, a titolo collaborativo, la seguente raccomandazione:
che il testo normativo, fatte salve le disposizioni di principio di competenza della legge statale, sia comprensivo di tutte le disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, in modo tale che i soggetti titolari dei relativi poteri amministrativi siano tenuti a fare applicazione unicamente di esso.
C- allega al presente atto e sottopone all’esame della commissione consiliare, quale raccomandazione, l’allegato contributo della Provincia di Firenze.
OGGETTO: Proposta legge
regionale T.U. sulle espropriazioni. Considerazioni e problemi.
Si segnalano le seguenti
problematiche e, di seguito, si riportano le corrispondenti proposte di modifica
del testo normativo:
1)
Art.
2. Costituire in linea di principio anche le Città Metropolitane, le Comunità
Montane ed i Circondari come autorità esproprianti è possibile a condizione che
le leggi regionali vigenti siano modificate nel senso di conferire ai
sopradetti enti le competenze amministrative per la realizzazione di opere
pubbliche.
2)
Art.
3. Sulla questione delle competenze espropriative relative alla realizzazione
di opere di competenza regionale riteniamo preferibile – rispetto ad un
criterio di distribuzione delle competenze su base territoriale – un ancoraggio
al principio cardine di cui all’art. 6, comma 1, del T.U. il quale fa derivare
la competenza sugli atti del procedimento espropriativo solo ed unicamente dalla competenza alla realizzazione di
un’opera pubblica o di pubblica utilità. Questa definizione eliminerebbe ogni
anacronistica ripartizione di competenze tra enti diversi, che nel passato ha
non poco ingarbugliato le procedure espropriative e rallentato i lavori.
Potrebbe essere citato ad esempio il caso dei conferimenti delle competenze
amministrative ai sensi della legge regionale n.88/1998 modificata con la legge
n. 1/2001: alla Provincia spetta la progettazione e la realizzazione di una
strada regionale, ma, qualora il lotto interessi il territorio di un solo
Comune, la procedura espropriativa risulterebbe di competenza comunale.
3)
Art.
5. Non è chiara la finalità dell’obbligo di trasmettere alla Regione l’accordo
di cessione volontaria: se la finalità è quella di consentire all’ente
proprietario di aggiornare il proprio inventario patrimoniale, allora è
necessario prevedere l’obbligo dell’invio, non solo delle cessioni volontarie,
ma anche di tutti gli atti ablativi
4)
L’art.
8, comma 2, e l’art. 9, comma 3, della Proposta Regionale prevedono la
comunicazione dell’avviso dell’avvio di procedimento per l’apposizione dei
vincoli espropriativi ai proprietari dei beni risultanti dai registri
immobiliari. La previsione appare in contrasto con l’art. 3, comma 2, del T.U.
che invece indica i proprietari secondo i registri catastali quali destinatari
delle comunicazioni e degli atti della procedura espropriativa. Il T.U. ha così
definitivamente chiarito una questione lungamente dibattuta di cui si trova
ulteriore traccia nel successivo comma 3 del medesimo articolo, là dove si
addossa al proprietario secondo i registri catastali l’obbligo di comunicare se
non è proprietario entro trenta giorni dalla prima notificazione o
comunicazione e a indicare l’eventuale nuovo proprietario o comunque a fornire
ogni notizia utile a ricostruire le vicende dell’immobile. Se quindi l’obbligo
di una ricognizione proprietaria non è addossato all’autorità espropriante e se
negli articoli successivi del T.U. non solo si ribadisce la definizione del
comma 2, ma addirittura se ne allarga il ventaglio prevedendo forme cumulative
di avviso, non pare il caso di mantenere una disposizione come quella regionale
che oltretutto in pratica aggraverebbe ed allungherebbe i tempi necessari ad
avviare la procedura espropriativa in quanto i dati dei registri catastali
andrebbero controllati con dispendiose e lunghe visure in Conservatoria.
Art. 1 Oggetto
ed ambito di applicazione
- Comma 3:
cancellare le parole “secondo quanto specificato dall’articolo 19.”.
Art. 2
Competenza in materia di espropri
- Comma 1: va sostituito dal seguente
“1. Costituiscono autorità espropriante lo Stato, la
Regione, le Province, i Comuni, nonché le Comunità Montane, le Città
Metropolitane, i Circondari istituiti ai sensi della legislazione regionale e
ogni altro ente qualora la competenza alla realizzazione di opere pubbliche sia
loro conferita dalla legge statale e regionale”.
- Comma 3: va sostituito dal seguente
“3. Per le espropriazioni finalizzate alla
realizzazione di opere private di pubblica utilità, l’autorità espropriante è
l’ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica
utilità prevista dalla legge”.
Art. 3
Conferimento di funzioni espropriative della Regione
- Comma 1: va sostituito dal seguente
“1. Le funzioni amministrative relative ai
procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche di
competenza regionale sono conferite all’ente competente alla realizzazione
dell’opera pubblica, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 4.”
Art. 5
Sottoscrizione degli accordi di cessione volontaria
- Rubrica dell’articolo: va sostituita dalla
seguente
“Trasmissione
degli atti di acquisizione”
- Comma 1: va sostituito dal seguente
“1. Nei casi in cui la Regione è soggetto
beneficiario dell’espropriazione, l’autorità espropriante provvede a
trasmettere alla Regione copia degli atti di cessione volontaria e dei decreti
di esproprio con le relative note di trascrizione e voltura”.
Art. 8
Comunicazione dell’avviso di procedimento per l’apposizione di vincoli
espropriativi mediante accordo di programma, accordo di pianificazione o altri
atti
- Rubrica dell’articolo:
di seguito alle parole “Comunicazione dell’avviso
di” vanno inserite le parole “avvio
del”
- Comma 2:
la parola “immobiliari” è sostituita dalla parola
“catastali”
- Comma 4: è sostituito dal seguente
“4. Allorché il numero dei destinatari sia superiore
a cinquanta ovvero quando il proprietario sia deceduto e non risulti il
proprietario attuale, la comunicazione è effettuata mediante avviso pubblico
che deve contenere le indicazioni di cui al comma 3. L’avviso è affisso
nell’albo pretorio dei comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da
assoggettare a vincolo e pubblicato sul sito informatico della Regione
Toscana almeno per trenta giorni; un
estratto dell’avviso è pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione
nazionale e locale.”
Art. 9
Comunicazione di avviso del procedimento per l’apposizione del vincolo nei casi
di predisposizione degli strumenti urbanistici generali o di varianti
- Rubrica dell’articolo:
di seguito alle parole “Comunicazione di
avviso” vanno inserite le parole “di
avvio”.
Art. 10 Atti
che comportano la dichiarazione di pubblica utilità
Va abrogato.
Art. 11
Determinazione urgente dell’indennità provvisoria di espropriazione ed
occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio.
- Comma 1:
le parole “previste dai piani o programmi regionali” vanno sostituite dalle parole “e stradali”.
- Comma 2:
le parole “previste dai piani o programmi
regionali” vanno sostituite dalle
parole “e stradali”.
Art. 12
Trascrizione e volturazione del decreto di esproprio.
Va abrogato.
Art. 14
Comunicazioni e notificazioni degli atti relativi al procedimento di esproprio.
- Comma 1:
di seguito alle parole “messi comunali” vanno
inserite le parole “e provinciali”.
Art. 17
Commissione provinciale espropri.
Va abrogato.
Art. 18
Modalità di funzionamento della Commissione provinciale espropri.
Va abrogato.
Art. 19
Disapplicazione di norme statali
Va abrogato.
Art. 20
Disposizione finanziaria
Va abrogato.
Art. 22 Norma
transitoria
- Comma 1: va sostituito dal seguente
“1. Non si applicano le disposizioni della presente
legge ai procedimenti espropriativi in corso relativi ad opere per cui, alla
data della sua entrata in vigore, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza”.