-la PDL 410 di cui all’oggetto;
-che, alla stregua della relazione di accompagnamento della PDL 410, le finalità principali perseguite dalla stessa sono le seguenti:
1) l’adeguamento della normativa in materia al nuovo quadro istituzionale determinato dal titolo V della Costituzione e dal completamento del trasferimento delle competenze a seguito della c.d. riforma Bassanini;
2) il recepimento dell’evoluzione del dibattito tecnico scientifico in materia di ambiente;
3) la risoluzione delle criticità emerse dall’applicazione della LR 66/95 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), per quanto riguarda il funzionamento dell’Agenzia;
-
che, con particolare riferimento ai profili istituzionali, siano da porre in
rilievo le seguenti considerazioni critiche:
a)
la PDL 410 non chiarisce
in modo inequivoco la natura giuridica dell’ARPAT (cfr. art.2 natura e
compiti dell’Arpat ), che, alla stregua di molti elementi rilevabili dal
testo ed delle sue funzioni tipiche,
dovrebbe essere quella di ente strumentale della Regione; al contrario,
il riconoscimento dell’ARPAT quale ente strumentale sarebbe utile anche ai fini
della corretta definizione della sua relazione istituzionale con i Comuni e le
Province, per i quali, limitatamente alle loro competenze in materia
ambientale, ben potrebbe svolgere tale
ruolo; resta in ogni caso da osservare che, se una delle ragioni
primarie che stanno alla base dell’iniziativa legislativa in questione è quella
di adeguare l’assetto normativo dell’ARPAT al nuovo quadro istituzionale, il
presupposto essenziale è proprio l’esatta individuazione della sua natura
giuridica (la definizione dell’ARPAT come “ente di diritto pubblico dotato di
autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e contabile” è così ovvia da
risultare inutile);
b)
la PDL 410 elimina norme di sistema quali
quelle contenute nell’art.5 (Rapporti fra Regione, Enti locali, Aziende
unità sanitarie locali e ARPAT), nell’art.4 (Competenze dei dipartimenti
di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali) e nell’art.6 (Coordinamento
fra le attività delle Aziende unità sanitarie locali e quelle dell’ARPAT)
della LR 66/1995, che trovano una corrispondenza solo assai parziale nei commi
2,3 e 4 dell’art. 2 (Natura e compiti dell’Arpat), nonché all’art.4 (Coordinamento
con l’attività di prevenzione sanitaria) della PDL 410 ;
c)
l’art. 23 (Indirizzi
regionali) della PDL 410, nel disciplinare i rapporti tra la Regione e l’ARPAT -invero un
legame per nulla rigido, ove si consideri che si tratta solo di indirizzi per
la formazione della programmazione dell’attività di un soggetto che, in
definitiva, dovrebbe svolgere una funzione strumentale, in qualche modo
equiparabile a quella delle Aziende usl- stabilisce che la Giunta regionale approvi
la relativa delibera “previa concertazione con le associazioni rappresentative
degli enti locali, e tenuto conto del parere espresso al riguardo, nell’ambito
di uno specifico confronto, dalle associazioni imprenditoriali, dei
consumatori, da quelle di tutela dell’ambiente, nonché dalle organizzazioni
sindacali rappresentative dei lavoratori”; orbene, proprio partendo dalla
dichiarata volontà di adeguamento della disciplina dell’ARPAT al rinnovato
quadro istituzionale “centrato sulla sussidiarietà e la pari ordinazione degli
enti” (cfr. pag.1 punto 1) della relazione d’accompagnamento alla PDL 410), è
necessario rendere più pregnante l’apporto degli enti locali, elevandolo
dall’ordinario ambito della concertazione per riconoscergli una sede
istituzionale ad hoc, quale potrebbe ad esempio essere un’apposita conferenza
regionale, disciplinata da un regolamento regionale, che sia chiamata ad
esprimere parere obbligatorio sullo schema di deliberazione della Giunta
regionale contenente gli indirizzi all’ARPAT, collocando solo in una fase
successiva la concertazione con gli altri soggetti non istituzionali; oltre a
ciò, sarebbe opportuno che gli indirizzi di cui alla delibera della Giunta
regionale da approvare ai sensi dell’art.23 riguardassero anche le convenzioni
per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive agli enti locali, di cui al
successivo art.25;
Ricordato
-che
questo Consiglio si è già espresso negativamente (vedasi ad esempio i pareri
sulla PDL 504/99 relativa all’istituzione dell’APET e sulla PDL 471/99
riguardante l’istituzione delle APT) su provvedimenti legislativi finalizzati
alla creazione di soggetti autonomi, dei quali si riteneva non sufficientemente
precisata la natura, che, esercitando funzioni tecnico-strumentali già di
competenza della Regione, fossero collocati in una posizione eccessivamente
sganciata rispetto a questa ultima, al di fuori di efficaci controlli giuridici
e politici e, soprattutto, al di fuori di un’adeguata cornice di rapporti
istituzionali con gli enti locali;
Considerato
-
che l’8 novembre 2004 al Tavolo di concertazione istituzionale fu raggiunta
un’intesa condizionata sullo schema di provvedimento poi trasfuso nella PDL
410, ma su di un testo che ha poi subito modifiche anche sostanziali da parte
della Giunta regionale, in seguito al confronto svoltosi successivamente in sede di Tavolo generale di concertazione
(v. ad es. gli artt. 6, 10; caso a parte è l’art.32 Modifiche all’art.30
della LR 44/2003, vera e propria norma intrusa);
-
che non sono state recepite nel testo infine presentato al Consiglio regionale
le condizioni dell’intesa della citata seduta dell’8 novembre scorso del Tavolo
di concertazione istituzionale ed in particolare:
I) quella dell’ANCI riguardante la necessità
di chiarire i rapporti tra ARPAT ed Aziende USL;
II)
quella dell’UNCEM riguardante la necessità di individuare specifiche risorse
regionali per coprire i costi degli interventi dell’ARPAT strumentali
all’esercizio di competenze obbligatorie degli enti locali in materia
ambientale;
IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:
esprime
parere negativo sulla PDL 410, per i seguenti, principali motivi:
1)
la non corrispondenza tra i contenuti -largamente condivisibili- della
relazione accompagnatoria della PDL ed i contenuti del medesimo testo
normativo.
2)
il mancato recepimento, all’interno della PDL 410, delle condizioni che
accompagnavano l’intesa espressa in sede di Tavolo istituzionale di
concertazione;
4)
la non corrispondenza, su punti rilevanti, del testo licenziato, con condizioni,
dal Tavolo interistituzionale ed il testo della proposta presentata in
Consiglio regionale;
3)
la mancata ed in equivoca definizione dell’ARPAT quale ente strumentale della
Regione e, per la parte relativa alle loro competenze in materia ambientale, degli
Enti locali;
4)
l’assenza di una compiuta disciplina delle relazioni tra ARPAT ed Enti locali,
da un lato, e tra ARPAT ed Aziende USL,
dall’altro lato;
5)
l’inadeguatezza dello strumento degli “indirizzi regionali” di cui all’art.23
della PDL e, in aggiunta a ciò, l’assolutamente insufficiente influenza degli
enti locali nella loro determinazione (v. anche punto c dell’ Atteso
in secondo luogo);
6)
la mancata individuazione di specifiche risorse regionali per coprire i costi
degli interventi dell’ARPAT strumentali all’esercizio di competenze
obbligatorie degli enti locali in materia ambientale.