PDL 410 “Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana”.

 

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

Vista

-la PDL 410 di cui all’oggetto;

 

Atteso in primo luogo

-che, alla stregua della relazione di accompagnamento della PDL 410, le finalità principali perseguite dalla stessa sono le seguenti:

1)      l’adeguamento della normativa in materia al nuovo quadro istituzionale determinato dal titolo V della Costituzione e dal completamento del trasferimento delle competenze a seguito della c.d. riforma Bassanini;

2)      il recepimento dell’evoluzione del dibattito tecnico scientifico in materia di ambiente;

3)      la risoluzione delle criticità emerse dall’applicazione della LR 66/95 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), per quanto riguarda il funzionamento dell’Agenzia;

 

Atteso in secondo luogo

- che le suddette apprezzabili finalità espresse nella relazione non trovano adeguata corrispondenza nell’articolato della proposta;

- che, con particolare riferimento ai profili istituzionali, siano da porre in rilievo le seguenti considerazioni critiche:

a)      la PDL 410 non chiarisce in modo inequivoco la natura giuridica dell’ARPAT (cfr. art.2 natura e compiti dell’Arpat ), che, alla stregua di molti elementi rilevabili dal testo ed delle sue funzioni tipiche,  dovrebbe essere quella di ente strumentale della Regione; al contrario, il riconoscimento dell’ARPAT quale ente strumentale sarebbe utile anche ai fini della corretta definizione della sua relazione istituzionale con i Comuni e le Province, per i quali, limitatamente alle loro competenze in materia ambientale, ben potrebbe svolgere tale  ruolo; resta in ogni caso da osservare che, se una delle ragioni primarie che stanno alla base dell’iniziativa legislativa in questione è quella di adeguare l’assetto normativo dell’ARPAT al nuovo quadro istituzionale, il presupposto essenziale è proprio l’esatta individuazione della sua natura giuridica (la definizione dell’ARPAT come “ente di diritto pubblico dotato di autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e contabile” è così ovvia da risultare inutile);

b)       la PDL 410 elimina norme di sistema quali quelle contenute nell’art.5 (Rapporti fra Regione, Enti locali, Aziende unità sanitarie locali e ARPAT), nell’art.4 (Competenze dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali) e nell’art.6 (Coordinamento fra le attività delle Aziende unità sanitarie locali e quelle dell’ARPAT) della LR 66/1995, che trovano una corrispondenza solo assai parziale nei commi 2,3 e 4 dell’art. 2 (Natura e compiti dell’Arpat), nonché all’art.4 (Coordinamento con l’attività di prevenzione sanitaria) della PDL 410 ;

c)      l’art. 23 (Indirizzi regionali) della PDL 410, nel disciplinare i rapporti tra  la Regione e l’ARPAT -invero un legame per nulla rigido, ove si consideri che si tratta solo di indirizzi per la formazione della programmazione dell’attività di un soggetto che, in definitiva, dovrebbe svolgere una funzione strumentale, in qualche modo equiparabile a quella delle Aziende usl- stabilisce che la Giunta regionale approvi la relativa delibera “previa concertazione con le associazioni rappresentative degli enti locali, e tenuto conto del parere espresso al riguardo, nell’ambito di uno specifico confronto, dalle associazioni imprenditoriali, dei consumatori, da quelle di tutela dell’ambiente, nonché dalle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori”; orbene, proprio partendo dalla dichiarata volontà di adeguamento della disciplina dell’ARPAT al rinnovato quadro istituzionale “centrato sulla sussidiarietà e la pari ordinazione degli enti” (cfr. pag.1 punto 1) della relazione d’accompagnamento alla PDL 410), è necessario rendere più pregnante l’apporto degli enti locali, elevandolo dall’ordinario ambito della concertazione per riconoscergli una sede istituzionale ad hoc, quale potrebbe ad esempio essere un’apposita conferenza regionale, disciplinata da un regolamento regionale, che sia chiamata ad esprimere parere obbligatorio sullo schema di deliberazione della Giunta regionale contenente gli indirizzi all’ARPAT, collocando solo in una fase successiva la concertazione con gli altri soggetti non istituzionali; oltre a ciò, sarebbe opportuno che gli indirizzi di cui alla delibera della Giunta regionale da approvare ai sensi dell’art.23 riguardassero anche le convenzioni per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive agli enti locali, di cui al successivo art.25;

 

Ricordato

-che questo Consiglio si è già espresso negativamente (vedasi ad esempio i pareri sulla PDL 504/99 relativa all’istituzione dell’APET e sulla PDL 471/99 riguardante l’istituzione delle APT) su provvedimenti legislativi finalizzati alla creazione di soggetti autonomi, dei quali si riteneva non sufficientemente precisata la natura, che, esercitando funzioni tecnico-strumentali già di competenza della Regione, fossero collocati in una posizione eccessivamente sganciata rispetto a questa ultima, al di fuori di efficaci controlli giuridici e politici e, soprattutto, al di fuori di un’adeguata cornice di rapporti istituzionali con gli enti locali;     

 

Considerato

- che l’8 novembre 2004 al Tavolo di concertazione istituzionale fu raggiunta un’intesa condizionata sullo schema di provvedimento poi trasfuso nella PDL 410, ma su di un testo che ha poi subito modifiche anche sostanziali da parte della Giunta regionale, in seguito al confronto svoltosi successivamente  in sede di Tavolo generale di concertazione (v. ad es. gli artt. 6, 10; caso a parte è l’art.32 Modifiche all’art.30 della LR 44/2003, vera e propria norma intrusa);

- che non sono state recepite nel testo infine presentato al Consiglio regionale le condizioni dell’intesa della citata seduta dell’8 novembre scorso del Tavolo di concertazione istituzionale ed in particolare:

 I) quella dell’ANCI riguardante la necessità di chiarire i rapporti tra ARPAT ed Aziende USL;

II) quella dell’UNCEM riguardante la necessità di individuare specifiche risorse regionali per coprire i costi degli interventi dell’ARPAT strumentali all’esercizio di competenze obbligatorie degli enti locali in materia ambientale;

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:

 

esprime parere negativo sulla PDL 410, per i seguenti, principali motivi:

 

1) la non corrispondenza tra i contenuti -largamente condivisibili- della relazione accompagnatoria della PDL ed i contenuti del medesimo testo normativo.

 

2) il mancato recepimento, all’interno della PDL 410, delle condizioni che accompagnavano l’intesa espressa in sede di Tavolo istituzionale di concertazione;

 

4) la non corrispondenza, su punti rilevanti, del testo licenziato, con condizioni, dal Tavolo interistituzionale ed il testo della proposta presentata in Consiglio regionale;

 

3) la mancata ed in equivoca definizione dell’ARPAT quale ente strumentale della Regione e, per la parte relativa alle loro competenze in materia ambientale, degli Enti locali;

 

4) l’assenza di una compiuta disciplina delle relazioni tra ARPAT ed Enti locali, da un  lato, e tra ARPAT ed Aziende USL, dall’altro lato;

 

5) l’inadeguatezza dello strumento degli “indirizzi regionali” di cui all’art.23 della PDL e, in aggiunta a ciò, l’assolutamente insufficiente influenza degli enti locali nella loro determinazione (v. anche punto c dell’ Atteso in secondo luogo);

 

6) la mancata individuazione di specifiche risorse regionali per coprire i costi degli interventi dell’ARPAT strumentali all’esercizio di competenze obbligatorie degli enti locali in materia ambientale.