P.d.L. n. 413 “Modifiche
alla legge regionale 12 dicembre 1998,
n.91(Norme per la difesa del suolo)”
-la P.d.L. n. 413 di cui all’oggetto;
-che con la P.d.L. n. 413 di modifica della LR
91/1998, si perseguono le due seguenti finalità:
1)la delegificazione della classificazione delle
opere idrauliche di II categoria, attraverso la relativa attribuzione di
competenza alla Giunta regionale, che vi provvede attraverso proprie
deliberazioni (cfr. art.1 della P.d.L. n. 413);
2)l’introduzione di un parere obbligatorio della
Provincia territorialmente competente nei casi di alienazione di beni
appartenenti al demanio idrico ai sensi dell’art.5 bis del DL 143/2003
(Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di
Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip s.p.a. nonché di alienazione
di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato) convertito, con
modificazioni, in L. 212/2003 (cfr. art.2 della P.d.L. n. 413);
-che entrambe le finalità perseguite dalla P.d.L. n.
413, così come sopra richiamate, siano da giudicare condivisibili;
-che, per ciò che riguarda la modifica contenuta
all’art.2, consistente l’introduzione del parere obbligatorio della Provincia
territorialmente competente per le alienazioni del demanio idrico da attuarsi a
cura dell’Agenzia del Territorio competente, ai sensi del citato art.5 bis
(alienazioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato) del
D.L. 143/2003, si possa nutrire qualche dubbio circa la specifica competenza
del legislatore regionale;
-che sullo schema della P.d.L. n. 413 è stata
raggiunta l’intesa nella seduta del Tavolo di concertazione istituzionale
dell’8 novembre 2004;
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:
1)esprime parere favorevole sulla P.d.L. n.
413;
2)formula, a titolo collaborativo, la seguente raccomandazione:
voler verificare la rispondenza dell’art.2 della P.d.L. n. 413 all’art.117
comma 2 lett. e) della Costituzione.