P.d.L. n.417
“Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su
aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita di stampa
quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”.
________________________________________________________________________________
1. Premesso quanto segue:
L’articolato intende armonizzare gli strumenti di
programmazione ed intervento settoriali riordinandoli in uno strumento unico di
regolazione unitaria delle attività commerciali della Toscana. Il titolo I contiene le disposizioni di
carattere generale. Si afferma il principio della libertà di iniziativa
economica privata, libertà di impresa che a sua volta si coordina e contempera
con il complesso di obiettivi e finalità enunciati all’art.2 (trasparenza del
mercato, concorrenza, tutela dei consumatori, efficienza e modernizzazione
della rette distributiva, sviluppo qualificato e aggiornamento professionale
degli operatori, salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane,
rurali, montane, insulari, costiere e termali, promozione della concertazione e
della “governance” cooperativa come metodo di relazione e collaborazione fra
enti locali, categorie economiche, organizzazioni dei lavoratori e dei
consumatori).
I livelli regionali di attuazione specifica del
testo unico sono costituiti dal PIT (con cui la Regione stabilisce i criteri
per la pianificazione territoriale cui province e comuni si conformano nei loro
strumenti di programmazione), dal PRSE (con cui la Regione prevede interventi
finanziari a sostegno dello sviluppo e della valorizzazione delle attività e
dei servizi commerciali), dalle direttive e dal regolamento regionale di
attuazione.
Sotto il profilo della allocazione delle funzioni,
sono conferite ai Comuni tutte le funzioni non riservate alla Regione, alle
Province e ad altri Enti (ad esempio le Camere di Commercio)
Le associazioni di categoria possono istituire
Centri di assistenza tecnica alle imprese operanti in regime autorizzatorio e
di cui possono avvalersi le stesse P.A. .
Il titolo II detta la disciplina specifica relativa
ai singoli settori commerciali, definendo in via preliminare i prescritti
requisiti professionali e di onorabilità. In linea di principio si registra una
sostanziale conferma dei contenuti delle vigenti normative regionali di
settore, costituite dalla l.r. 28/99 e successive modifiche (sul commercio in sede fissa), dalla l.r.
10/2003 (sul commercio su aree pubbliche) e dalla l.r. 19/2004 (sul sistema
distributivo dei carburanti).
L‘articolato introduce in ogni caso nel sistema anche taluni non irrilevanti elementi di
innovazione, In particolare, appaiono meritevoli di attenzione i seguenti
aspetti:
·
nei
Comuni in cui è istituito lo sportello unico per le attività produttive si
ricorre allo stesso per i procedimenti amministrativi disciplinati dalla
normativa in oggetto;
·
vengono
per la prima volta disciplinate dalla Regione a livello normativo la materia
della somministrazione di pasti e bevande (soggetta a denuncia di inizio
attività) e la vendita di quotidiani e
periodici (soggetta a regime autorizzativo), fino ad ora regolate dalla
normativa statale;
·
gli
orari delle attività sono disciplinati in maniera tale da superare la
distinzione fra Comuni turistici e non e in modo da valorizzare al massimo la
concertazione territoriale fra i Comuni e le parti sociali;
·
si
procede ad una vera e propria liberalizzazione delle vendite promozionali e si
dettano disposizioni finalizzate ad assicurare la trasparenza e la pubblicità
dei prezzi;
·
si
prevedono programmi ed interventi (art.98) per la valorizzazione di aree di
particolare interesse del territorio comunale (luoghi del commercio, centri
commerciali naturali, ecc…).
Relativamente ai singoli settori, in termini più
analitici si osserva quanto segue:
Commercio in
sede fissa
E’
prevista la denuncia di inizio attività per gli esercizi di vicinato. Il
commercio al dettaglio nelle medie e nelle grandi strutture di vendita é
soggetto ad autorizzazione comunale (nel primo caso con possibile formazione di
silenzio assenso).
La vendita (esclusiva e non) della stampa quotidiana e periodica (settore sinora non direttamente normato dalla Regione) avviene in virtù di una autorizzazione comunale, da rilasciare sulla base di direttive regionali e sulla scorta del piano comunale di localizzazione.
Commercio su
aree pubbliche
L’esercizio del commercio su arre pubbliche su posteggio o in forma è soggetto ad autorizzazione comunale itinerante (nel secondo caso con possibile formazione di silenzio assenso).
Il Comune approva il piano comunale per l’esercizio del commercio su arre pubbliche nonché il regolamento comunale regolante l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni.
Somministrazione
di alimenti e bevande
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a denuncia di inizio attività, eccetto i casi in cui gli atti di programmazione comunale prevedano condizioni che non consentano la diretta applicazione di tale procedura.
La Regione emana direttive finalizzate alla
funzionalità e produttività del servizio di somministrazione; sulla base di
tali direttive i comuni definiscono gli atti di programmazione di settore.
L’esercizio di nuovi impianti è soggetto ad
autorizzazione comunale mentre la modifica degli impianti esistenti è
normalmente soggetta a denuncia di inizio attività.
Gli impianti esistenti sono inoltre sottoposti a
verifica da parte dei Comuni al fine di accertare l’eventuale sussistenza delle
situazioni di incompatibilità assoluta e relativa come definite dal regolamento
regionale. I Comuni predispongono apposito piano di razionalizzazione ed
ammodernamento della rete distributiva comunale. Il territorio comunale è a tal
fine ripartito in zone.
Sono soggette a denuncia di inizio attività le
seguenti forme speciali di commercio al dettaglio: spacci interni, vendita
mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo, vendita per corrispondenza,
tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, vendita presso il
domicilio del consumatore.
In tema di
orari,
viene superata la distinzione fa Comuni turistici e non turistici demandando la
definizione degli orari e delle aperture domenicali e festive alla
concertazione territoriale fra Comuni e parti sociali. Da notare che in tema di
distribuzione di carburanti compete al regolamento regionale definizione delle
fasce orarie e la predeterminazione dei criteri per la fissazione dei turni di
apertura e chiusura degli impianti.
IL capo XIII tratta della qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio prevedendo fra l’altro che nel PRSE siano previsti interventi finalizzati a valorizzare e qualificare le funzioni dei luoghi del commercio, dei mercati, degli esercizi di interesse storico, di tradizione e di tipicità.
Il capo XIV tratta dei sistemi di monitoraggio (osservatorio regionale), della vigilanza, delle sanzioni e delle decadenze.
Il capo XV infine reca le disposizioni finali e transitorie stabilendo che la nuova normativa
si applichi dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale, salvo le
disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande, applicabili
a far data dall’entrata in vigore della legge.
2. Considerato:
Se da un lato è indubbio che l’articolato si fa carico di assegnare alla programmazione comunale la specifica disciplina di svariati aspetti inerenti le singole attività commerciali, deve pur tuttavia osservarsi che tale programmazione si esercita nel rispetto e in conformità con quanto statuito dagli atti e dalle fonti di livello regionale.
Sotto questo profilo, viene effettuata un’opera di ampia delegificazione rinviando ampia parte degli aspetti applicativi relativi ai diversi settori commerciali al regolamento regionale di cui all’art.3 ed anche a direttive regionali, senza una sufficiente delimitazione degli ambiti di tali successivi atti, tale da garantire in modo inequivoco che tale delegificazione sia esercitata nel rispetto delle prerogative e competenze proprie del livello locale.
Per quanto attiene agli aspetti di ordine procedimentale, si rileva in particolare che gli oggetti rimessi al regolamento non sono tassativamente predeterminati essendo dunque suscettibili di investire anche fattispecie diverse da quelle previste dall’art.22 e da altri punti dell’articolato (in ogni caso, il regolamento è chiamato a disciplinare il contenuto delle denunce di inizio attività degli esercizi di vicinato; il contenuto della domanda di autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita, le norme sul procedimento relativo all’autorizzazione per le grandi strutture di vendita, le modalità per l’attuazione della concertazione locale, il contenuto delle domande di autorizzazione per l’esercizio della vendita d quotidiani e periodici, per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, per l’apertura di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, il contenuto delle denunce di inizio attività per le forme speciali di commercio al dettaglio, le comunicazioni prescritte per le vendite di liquidazione).
Un discorso simile a quello relativo al regolamento
regionale vale per i rapporti fra fonti programmatiche regionali e locali: anche in questo caso non è pensabile
che i piani e le direttive regionali cui a vario titolo rinvia l’articolato
possano assumere contenuti tali da vanificare o restringere oltre misura l’autonomia
politico/programmatica del livello locale.
3. Considerato che il testo in esame è stato oggetto di
intesa in sede di concertazione intertistituzionale Giunta regionale -
associazioni rappresentative degli enti locali;
1. esprime un parere favorevole sulla P.d.L. 417 per i suoi aspetti generali, riservandosi allo stesso tempo di esaminare attentamente le successive fonti programmatiche e regolamentari regionali destinate a dare attuazione alle disposizioni della presente legge, al fine di verificare che esse contengano una disciplina attutivo/integrativa della normativa in esame coerente con le competenze regolamentari, programmatorie e gestionali proprie degli enti locali;
2. formula nel contempo le seguenti raccomandazioni,
in ogni caso massimamente riferibili ad aspetti dell’articolato riproduttivi
della normativa vigente :
a) all’art.14: fra i requisiti professionali per
l’esercizio dell’attività di vendita nel settore alimentare e nella somministrazione
di alimenti e bevande è inclusa la positiva frequentazione di un corso di formazione professionale per il
commercio relativo a tali settori, come disciplinato dalla vigente normativa
delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
Al contempo, il regolamento regionale è chiamato a definire le modalità di organizzazione, la durata e le materie di tali corsi.
Ciò premesso, si chiede di chiarire quali siano i rapporti fra la fonte regionale toscane e le fonti di altre regioni; in altri termini, non è chiaro se le specifiche del regolamento regionale toscano valgano solo per i corsi organizzati all’interno del territorio toscano o siano tali da definire i contenuti minimi cui devono rispondere, ai fini della spendibilità in Toscana, i corsi organizzati presso altre Regioni.
b) all’art.15 comma 1 lettera e): si invita a valutare la possibilità di ricomprendere fra le medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato e ubicati, indipendentemente dal numero di abitanti, nelle aree circostanti le strade di grande comunicazione (tipo SS 223 – E78). Si osserva infatti che la clientela delle medie strutture di vendita è rappresentata non tanto e non solo dagli abitanti della zona in cui la struttura è insediata quanto piuttosto da coloro che gravitano (per motivi di turismo, di passaggio, di lavoro, ecc…) sulla zona stessa.
d) per quanto riguarda poi il comma 3 dell’art.18,
si osserva come sarebbe più opportuno riformulare tale comma prevedendo che la
Conferenza decida non tanto “sulla scorta degli indirizzi di cui all’art.4 e
all’art.22 comma j)” ma più propriamente sulla scorta degli atti di
programmazione settoriale assunti dal Comune in applicazione e coerenza con gli
indirizzi del PTC e del regolamento regionale.
e) all’art.22 comma 1 lettere d) ed e): valutare se
sia opportuna, e quindi da mantenere, la differenziazione prevista nella
proposta di legge per la quale in tema di medie strutture di vendita il
regolamento regionale è chiamato a definire i criteri di priorità per il
rilascio delle autorizzazioni mentre per le grandi strutture di vendita allo
stesso regolamento è demandata la indicazione non solo delle priorità ma anche
delle condizioni per il rilascio della relativa autorizzazione.
f) sempre in tema di grande distribuzione, all’art.22 comma 1 lettere e) e j) occorre chiarire meglio la distinzione fra condizioni e indirizzi fissati dalla Regione col regolamento e come tali vincolanti la programmazione comunale.
g) all’art.58:
i nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta
l’autorizzazione comunale non possono essere posti in esercizio prima
dell’effettuazione del collaudo richiesto dall’interessato al Comune, salvo
l’ipotesi di rilascio di autorizzazione provvisoria. Per l’espletamento del
collaudo il Comune nomina una commissione composta da rappresentanti del
Comune, del Comando provinciale dei vigili del fuoco, dell’Agenzia delle
Dogane, dell’ARPAT e della AUSL.
A questo riguardo, è opportuno specificare che il
raccordo con le amministrazioni statali interessate presuppone la conclusione di specifiche intese con le stesse;
allo stesso modo, si invita a chiarire, nel silenzio della norma, se la partecipazione
alla Commissione in questione richieda il possesso di determinati livelli di
professionalità.
h) all’art.59 comma 5: se il Comune intende
riservare aree pubbliche all’installazione ed esercizio di impianti stabilisce
i criteri per la loro assegnazione e provvede previa pubblicazione di bandi di
gara. In tal caso la priorità può essere riconosciuta a consorzi di gestori di
impianti incompatibili, ai titolari di impianti che siano proprietari di un
numero di punti vendita non superiore a cinque, nonché alla realizzazione di
impianti eroganti anche carburanti ecologici.
A questo proposito occorre chiarire se la norma
possa essere interpretata nel senso che sia consentita la predeterminazione di
altri criteri di priorità da parte dei Comuni in sede di definizione dei bandi.
i) all’art.100: per quanto riguarda l’osservatorio
regionale, posto che la Commissione regionale di cui al comma 4 vede la
presenza di rappresentanti degli enti locali, si richiama l’attenzione
sull’art.66 del nuovo Statuto regionale, secondo cui competono al CdAL le nomine
e le designazioni di competenza del sistema degli enti locali di suoi
rappresentanti negli organismi regionali.
l) all’art.109:
in tema di impianti di distribuzione appare del tutto oscuro il
significato del comma 1 lettera d), nel quale forse ricorre un refuso, non
essendo il comma 3 dell’art.72, ivi citato, a disciplinare l’autorizzazione
alla sospensione dell’attività.