P.d.L. n. 419 “Norme sui Consultori per l’assistenza alla famiglia, alla maternità, all’infanzia ed ai giovani in età evolutiva”
PARERE OBBLIGATORIO
Vista
la P.d.L. n. 419 “Norme sui Consultori per l’assistenza alla famiglia, alla
maternità, all’infanzia ed ai giovani in età evolutiva”, di iniziativa
consiliare;
Considerato
che
-
tale proposta di legge interviene a dare attuazione alla legge 29 luglio 1975,
n. 405 (Istituzione dei consultori familiari) ed alla legge 22 maggio 1978, n.
194 (Norme per la tutela della maternità e sull’interruzione volontaria di
gravidanza) ponendosi l’obiettivo di garantire e promuovere la diffusione
sull’intero territorio regionale dei servizi di assistenza alla famiglia, alla
maternità, all’infanzia ed ai giovani in età evolutiva;
-
l’atto in esame non dispone in maniera innovativa sotto il profilo delle
funzioni fondamentali nelle aree di intervento di cui alla presente legge,
continuando pertanto a prevedere che ne siano titolari i comuni e le loro forme
associative per quanto concerne l’assistenza sociale ed i servizi ed interventi
educativi per l’infanzia e gli adolescenti e le AUSL per quanto concerne l’area
dei servizi sanitari;
-
tale proposta interviene a disciplinare in maniera dettagliata, rispetto alla
normativa nazionale, le attività ed i servizi dei consultori familiari avendo
come obiettivo quello di potenziarne l’azione (soprattutto con riferimento agli
interventi a sostegno della maternità) ed assicurarne l’estensione su tutto il
territorio regionale;
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Esprime
parere favorevole sulla P.d.L. n. 419 “Norme
sui Consultori per l’assistenza alla famiglia, alla maternità, all’infanzia ed
ai giovani in età evolutiva” e formula al
contempo le seguenti raccomandazioni:
1)
Esaminare questo testo nell’ambito dell’opera di più generale revisione della
disciplina regionale in materia di sanità ed assistenza anche in considerazione
del fatto che gli strumenti di programmazione degli interventi nelle aree di
cui alla presente legge sono il PSR ed PISR;
2)
Riformulare la disposizione di cui all’art. 10, comma 8 (Interventi a sostegno
della maternità), prevedendo l’entità nonché le modalità ed i tempi di
costituzione da parte della Regione del fondo per l’erogazione di contributi
finalizzati alla rimozione delle cause che possano indurre all’interruzione di
gravidanza;
3)
Integrare la disposizione di cui all’art. 14 (Norme finanziarie) con la
specificazione dell’entità delle risorse del fondo sanitario regionale e del
fondo regionale di assistenza sociale spettanti rispettivamente alle AUSL ed ai
Comuni.