P.d.L. n. 419 “Norme sui Consultori per l’assistenza alla famiglia, alla maternità, all’infanzia ed ai giovani in età evolutiva”

 


PARERE OBBLIGATORIO

 

Vista la P.d.L. n. 419 “Norme sui Consultori per l’assistenza alla famiglia, alla maternità, all’infanzia ed ai giovani in età evolutiva”, di iniziativa consiliare;

 

Considerato che

 

- tale proposta di legge interviene a dare attuazione alla legge 29 luglio 1975, n. 405 (Istituzione dei consultori familiari) ed alla legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza) ponendosi l’obiettivo di garantire e promuovere la diffusione sull’intero territorio regionale dei servizi di assistenza alla famiglia, alla maternità, all’infanzia ed ai giovani in età evolutiva;

 

- l’atto in esame non dispone in maniera innovativa sotto il profilo delle funzioni fondamentali nelle aree di intervento di cui alla presente legge, continuando pertanto a prevedere che ne siano titolari i comuni e le loro forme associative per quanto concerne l’assistenza sociale ed i servizi ed interventi educativi per l’infanzia e gli adolescenti e le AUSL per quanto concerne l’area dei servizi sanitari;

 

- tale proposta interviene a disciplinare in maniera dettagliata, rispetto alla normativa nazionale, le attività ed i servizi dei consultori familiari avendo come obiettivo quello di potenziarne l’azione (soprattutto con riferimento agli interventi a sostegno della maternità) ed assicurarne l’estensione su tutto il territorio regionale;

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Esprime parere favorevole sulla P.d.L. n. 419 “Norme sui Consultori per l’assistenza alla famiglia, alla maternità, all’infanzia ed ai giovani in età evolutiva” e formula al contempo le seguenti raccomandazioni:

 

1) Esaminare questo testo nell’ambito dell’opera di più generale revisione della disciplina regionale in materia di sanità ed assistenza anche in considerazione del fatto che gli strumenti di programmazione degli interventi nelle aree di cui alla presente legge sono il PSR ed PISR;

 

2) Riformulare la disposizione di cui all’art. 10, comma 8 (Interventi a sostegno della maternità), prevedendo l’entità nonché le modalità ed i tempi di costituzione da parte della Regione del fondo per l’erogazione di contributi finalizzati alla rimozione delle cause che possano indurre all’interruzione di gravidanza;  

 

3) Integrare la disposizione di cui all’art. 14 (Norme finanziarie) con la specificazione dell’entità delle risorse del fondo sanitario regionale e del fondo regionale di assistenza sociale spettanti rispettivamente alle AUSL ed ai Comuni.