P.d.L. n.440 “Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”

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PARERE OBBLIGATORIO

 

 

1. Premesso quanto segue:

 

L’articolato in esame definisce la disciplina generale degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale ricalcando l’impostazione di fondo della l.r. n.35/2000 (relativa agli interventi regionali in materia di attività produttive). In particolare, si individua nel PAR (Piano agricolo regionale) il documento programmatorio unitario preordinato alla realizzazione delle politiche economiche agricole definite nel PRS e specificate nel DPEF.

In realtà l’ambito di operatività del PAR non esaurisce la programmazione di settore, giacché questo strumento di pianificazione è chiamato a raccordarsi col programma di sviluppo rurale, con la programmazione negoziata, col programma regionale forestale e con il piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo.

La G.R. procede all’attuazione del PAR (comprensiva dei compiti di monitoraggio e controllo del sistema) con propria delibera aggiornata annualmente in coerenza col DPEF e col bilancio di previsione annuale. Gli artt.3 e 5  definiscono gli ambiti degli interventi e le tipologie di aiuti. Questi ultimi sono erogati con le medesime procedure previste dalla l.r.2000 per gli interventi in materia di attività produttive, ovvero tramite procedura attuativa, valutativa o negoziale.

Per quanto riguarda la gestione degli interventi sono confermate le attuali funzioni delle Province e delle C.Montane nonché quelle delle agenzie regionali operanti nel settore; è altresì prefigurato un possibile affidamento di specifiche funzioni a soggetti terzi specializzati, ove ricorrano “le esigenze di gestione unitaria a livello regionale”.

Sono abrogate la l.r. 40/2003 (zootecnia) e per implicito, le altre leggi di spesa incompatibili col provvedimento in oggetto.

 

2. Considerato che sull’atto in esame è stata raggiunta l’intesa in sede di concertazione interistituzionale Giunta regionale - associazioni delle autonomie locali;

 

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

 

esprime un parere favorevole sulla P.d.L. n.440 alle seguenti condizioni:

 

a)      che sia rinviata alla fonte legislativa la predeterminazione delle funzioni che, riflettendo  esigenze unitarie di livello regionale, possono essere affidate dalla Regione a soggetti terzi specializzati;

 

b)      che ai sensi dell’art.62 comma 3 del nuovo Statuto regionale le suddette esigenze siano riconosciute come unitarie, e quindi condivise dal sistema delle autonome locali o comunque determinate a seguito di un processo di concertazione con le autonomie stesse.