P.d.L. n.440 “Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”
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PARERE OBBLIGATORIO
1.
Premesso quanto segue:
L’articolato in esame definisce la disciplina generale degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale ricalcando l’impostazione di fondo della l.r. n.35/2000 (relativa agli interventi regionali in materia di attività produttive). In particolare, si individua nel PAR (Piano agricolo regionale) il documento programmatorio unitario preordinato alla realizzazione delle politiche economiche agricole definite nel PRS e specificate nel DPEF.
In realtà l’ambito di operatività del PAR non
esaurisce la programmazione di settore, giacché questo strumento di
pianificazione è chiamato a raccordarsi col programma di sviluppo rurale, con
la programmazione negoziata, col programma regionale forestale e con il piano
regionale dei servizi di sviluppo agricolo.
La G.R. procede all’attuazione del PAR (comprensiva
dei compiti di monitoraggio e controllo del sistema) con propria delibera
aggiornata annualmente in coerenza col DPEF e col bilancio di previsione
annuale. Gli artt.3 e 5 definiscono gli
ambiti degli interventi e le tipologie di aiuti. Questi ultimi sono erogati con
le medesime procedure previste dalla l.r.2000 per gli interventi in materia di
attività produttive, ovvero tramite procedura attuativa, valutativa o
negoziale.
Per quanto riguarda la gestione degli interventi
sono confermate le attuali funzioni delle Province e delle C.Montane nonché
quelle delle agenzie regionali operanti nel settore; è altresì prefigurato un
possibile affidamento di specifiche funzioni a soggetti terzi specializzati,
ove ricorrano “le esigenze di gestione unitaria a livello regionale”.
Sono abrogate la l.r. 40/2003 (zootecnia) e per
implicito, le altre leggi di spesa incompatibili col provvedimento in oggetto.
2. Considerato che sull’atto in esame è stata
raggiunta l’intesa in sede di concertazione interistituzionale Giunta regionale
- associazioni delle autonomie locali;
esprime un parere favorevole sulla P.d.L.
n.440 alle seguenti condizioni:
a)
che
sia rinviata alla fonte legislativa la predeterminazione delle funzioni che,
riflettendo esigenze unitarie di
livello regionale, possono essere affidate dalla Regione a soggetti terzi specializzati;
b)
che
ai sensi dell’art.62 comma 3 del nuovo Statuto regionale le suddette esigenze
siano riconosciute come unitarie, e
quindi condivise dal sistema delle autonome locali o comunque determinate a
seguito di un processo di concertazione con le autonomie stesse.