PDL 441 “Norme regionali di attuazione del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque
dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti
da fonti agricole).
Vista
-la PDL 441 di cui all’oggetto;
-che
la Regione Toscana aveva dato una prima attuazione al D.Lgs. 152/99,
limitatamente alla parte relativa allo scarico delle acque reflue, con la legge
regionale 21 dicembre 2001, n.64 (Norme sullo scarico di acque reflue e
ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n.88) e con il
relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 23.5.2003 n.28/R;
-che la PDL 441 integra la ricordata LR 64/2001, dando completa attuazione alle disposizioni del D.Lgs. 152/99 per ciò che concerne le competenze regionali in materia di acque, confermando il modello di distribuzione delle funzioni già scelto dal legislatore regionale;
-che, in particolare, i contenuti che maggiormente caratterizzano la PDL 441, sono i seguenti:
a) la disciplina completa delle autorizzazioni allo scarico di tutti i tipi di acque, reflue e non;
b) la disciplina relativa alle acque di restituzione;
c) la disciplina relativa alle acque di miniera o di perforazione;
d) la disciplina relativa alle acque destinate all’utilizzazione agronomica;
e) la disciplina relativa agli allacciamenti ed agli scaricatori di piena delle pubbliche fognature;
f) il coordinamento con le prescrizioni contenute nei piani di tutela;
g) la disciplina per la tutela delle acque a destinazione specifica (acque destinate alla balneazione e alla mollischicoltura, acque dolci idonee alla vita dei pesci, acque superficiali destinate alla potabilizzazione);
h) la disciplina relativa agli obbiettivi di qualità ambientale ed ai limiti di emissione, cioè la parte più direttamente connessa al ricordato piano di tutela delle acque;
(I)
-che, per quanto attiene il regime degli scarichi, stante la conferma del modello di cui alla citata LR 64/2001, sia con riferimento alle fattispecie soggette ad autorizzazione, sia per quanto riguarda l’intestazione della competenza al rilascio delle autorizzazioni, sia infine per ciò che riguarda gli aspetti procedimentali, emerge il seguente quadro di massima:
1)è mantenuta in capo alla Provincia la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane ed industriali fuori dalla pubblica fognatura, il cui carico inquinante è suscettibile di estendere i propri effetti al di là dell’ambito locale, riconoscendo a tale livello istituzionale il ruolo di autorità di controllo in tema di ambiente, coerentemente alla scelta già fatta anche per altre materie, come quelle dei rifiuti e delle emissioni in atmosfera;
2)è mantenuta in capo ai Comuni la competenza al rilascio delle autorizzazioni
allo scarico delle acque reflue domestiche, sia in ragione del più limitato impatto inquinante, sia della obbiettiva connessione con la competenza comunale in materia urbanistica ed edilizia;
3)è mantenuta in capo all’ AATO (autorità d’ambito ottimale istituita in attuazione della LR 81/95 in materia di servizio idrico integrato con il compito istituzionale di controllare il servizio di depurazione svolto dal gestore), quale forma consortile attraverso la quale i Comuni esercitano le loro competenze in materia di servizi di fognatura e di depurazione, la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e di acque reflue urbane in pubblica fognatura mista e nella condotta nera delle fognature separate;
4)è disciplinato lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia, contaminate e non (v. artt. 8 e 9), confermando la competenza della Provincia per quelli da effettuarsi fuori dalla pubblica fognatura (previo parere dell’ARPAT) e la competenza dell’AATO per quelli destinati alla pubblica fognatura (previo parere del gestore);
5)è disciplinato lo scarico degli scaricatori di piena (dispositivi a servizio di fognature di tipo misto che servono a scaricare verso un recettore le portate eccedenti quella massima di una fognatura allo scopo di salvaguardarne l’integrità), la cui autorizzazione è rimessa alla competenza della Provincia competente all’autorizzazione dello scarico della fognatura o del depuratore di cui sono a servizio gli stessi scaricatori (le due autorizzazioni sono contestuali ex art. 10);
2)il
capo III detta la disciplina dell’allaccio alle fognature e della
classificazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle
fognature;
3)è
attribuita alla Provincia la competenza per il rilascio dell’autorizzazione
allo scarico delle acque di miniera o perforazione (cfr. art.13);
4)la sezione III del capo IV contiene la disciplina relativa agli obbiettivi di qualità ambientale, con particolare riguardo ai limiti di emissione nei corpi recettori;
-che
lo schema della proposta di legge in questione fu esaminato nella seduta del 10
gennaio 2005 del Tavolo istituzionale di concertazione;
-che nella sede di cui sopra fu conseguita l’intesa tra la Giunta regionale (presentatrice del provvedimento), da un lato, e l’ANCI, l’UNCEM e l’URPT, dall’altro lato, con la seguente osservazione: “sarà verificata la possibilità di definire un regolamento regionale uniforme (cedevole rispetto ai regolamenti comunali) sulle procedure di autorizzazione allo scarico domestico non in pubblica fognatura e/o l’elaborazione di provvedimenti tipo, fermi restando i regolamenti comunali adottati”;
-che all’art.14 (regolamento regionale) della PDL 441 è stato inserita una nuova disposizione (il comma 2) secondo la quale : “le disposizioni contenute nel regolamento regionale di cui al comma 1, lettera a) che disciplinano l’esercizio da parte degli enti locali e delle autorità di ATO delle competenze di cui al capo II -si tratta della disciplina regolamentare delle modalità di esercizio da parte degli enti locali e delle AATO delle competenze in materia di autorizzazione allo scarico dei diversi tipi di acque- possono essere sostituite da appositi regolamenti degli enti locali territorialmente competenti”;
-che, soprattutto con riferimento alle problematiche riguardanti gli scarichi delle acque reflue domestiche fuori dalle pubbliche fognature, di competenza dei Comuni, sia da sottolineare l’esigenza che il regolamento regionale cedevole, indicato al precedente punto, contenga una disciplina analitica e puntuale, anche per ciò che concerne l’individuazione di modalità di emissione idonee;
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI:
1) Esprime parere favorevole sulla PDL 441.
2) Formula altresì la seguente raccomandazione: “che il regolamento regionale cedevole di cui all’art.14 della PDL 441, contenga, con particolare riferimento agli scarichi delle acque reflue domestiche fuori dalle pubbliche fognature, una disciplina analitica e puntuale, anche per ciò che riguarda l’individuazione di modalità di emissione idonee”.