PDL n. 444 “Territori
montani e classificazione ai fini regionali. Modificazioni e integrazioni alla
legge regionale 28 dicembre 2000, n.82 (Norme in materia di Comunità montane)”
PARERE OBBLIGATORIO
-la PDL di cui in oggetto;
-che, a norma dell’art.3 (Territori
classificati montani) della LR 82/2000, sia per la classificazione dei
territori montani, sia per la variazione di tale classificazione, si fa
riferimento alla legge statale;
-che in realtà, la fonte statale (gli artt. 1 e 14 della
L.991/52) che disciplinava la classificazione dei territori montani -si teneva conto di diversi criteri (fisici,
fisico-economici etc.), per altro derogabili, ovvero della sussistenza di
determinate circostanze (ad esempio l’inclusione in comprensori di
bonifica)- è stata abrogata dalla
L.142/90 e che, ad oggi, non è stata sostituita da nessuna nuova normativa
statale;
-che la LR 12 aprile 1995,
n.52 (Norme sulla classificazione dei territori montani), oggi abrogata
dalla LR 82/2000, faceva rinvio ai principi contenuti nelle direttive
dell’Unione Europea, per la classificazione dei territori montani (v.
art.2 -Classificazione- comma 1
: “La Regione, in attuazione dei principi contenuti nelle direttive del
Consiglio dell’Unione europea, classifica i territori da considerare montani”);
-che sia la direttiva CEE
del 28 aprile 1975 n.273 (relativa all’elenco comunitario delle zone agricole
svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE), oggi abrogata, sia il
Regolamento CE del 17 maggio 1999 n.1257 art.18 comma 1, che ne riproduce il testo sullo specifico punto,
individuano, quale criterio per la classificazione dei territori montani,
quello della pendenza del territorio superiore al 20%;
-che, da parte dello Stato,
perdura la stasi nella elaborazione di una nuova disciplina sulla montagna;
-che, per conseguenza, deve
essere rimarcata l’assenza di un valido sistema di indicatori, con la ulteriore
conseguente assenza dei presupposti normativi necessari all’applicazione del ricordato
art.3 della LR 82/2000 e quindi l’impossibilità di riconoscere (almeno ai fini
regionali) come territori montani quelli che ne hanno i requisiti legali;
-che, a seguito delle
richieste di un certo numero di Comuni per l’ampliamento della parte del
proprio territorio classificato montano, fu istituito nel 2002 un gruppo
interdipartimentale della Regione, che giunse ad accertare la non ulteriore
utilizzabilità dei parametri della L.991/52, essendo non più attualizzabili
quelli economici ed ormai esauriti tutti gli effetti di quelli fisici;
-che, per le ragioni
esposte, appare condivisibile l’orientamento di recepire l’acquisizione
comunitaria della pendenza del terreno maggiore del 20% come espressiva di uno stato di svantaggio
geomorfologico, meritevole di considerazione e tutela, facendone il criterio
normativo da utilizzare per riconoscere l’estensione della classificazione di
territorio montano;
-che
con la PDL 444 ed in particolare con l’art.2, che inserisce l’art. 3 bis nella
LR 82/2000, si intende rimediare alla lacuna di cui si è detto, come segue:
1)
dando
la possibilità ai Comuni classificati parzialmente montani di vedersi
riconosciuto un ampliamento del territorio classificato montano a condizione
che abbia una pendenza uguale o superiore al 20%;
2)
stabilendo
che sia delimitato il territorio interessato alla classificazione, in modo che
siano assicurate contiguità e certezza dei confini;
3)
individuazione
dell’estensione massima consentita;
-che la PDL 444 risponda ad una effettiva esigenza
manifestata dai Comuni montani e parzialmente montani, oltre che alla necessità
di rimediare ad un’obbiettiva lacuna dell’ordinamento;
-che l’ultimo periodo del
comma 3 dell’art.3 bis, come introdotto dall’art.2 della PDL 444, nella parte
in cui prevede che il regolamento di attuazione della legge possa “…prevedere
ulteriori condizioni e requisiti per la classificazione e procedure di accordo
tra la Regione e il Comune interessato”, vada riformulato nel senso di chiarire
che le “ulteriori condizioni e requisiti” dovranno comunque sempre avere un
carattere integrativo-attuativo di disposizioni legislative;
-che i tempi dettati
dall’imminente scadenza della legislatura regionale non hanno consentito
l’esame della presente PDL 444 da parte del Tavolo istituzionale di
concertazione;
-che al Tavolo di
concertazione istituzionale, nella seduta del 6 dicembre scorso, fu tuttavia
raggiunta l’intesa su di uno schema di decisione della Giunta regionale
relativo alla predisposizione, da parte degli uffici regionali, degli atti
normativi e amministrativi necessari a fronteggiare la descritta situazione,
nel senso poi ripreso dalla presente PDL;
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI:
1) esprime parere favorevole
sulla PDL 444
2) formula, a titolo collaborativo, la seguente raccomandazione:
che sia riformulato l’ultimo
periodo del comma 3 dell’art.3 bis, come introdotto dall’art.2 della PdL 444, specificando
che “ulteriori condizioni e requisiti per la classificazione” eventualmente
posti dal regolamento regionale di attuazione possono avere solo un carattere
integrativo-attuativo delle disposizioni legislative.
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