Firenze, lì  1 febbraio 2010

 

-   Al presidente della Giunta regionale

Prot. n. 1263/2.14.2                                                               -   All’Assessore  Rossi

                                                                                                                                                        

                                                                      

 

 

 

 

Seduta del  29 gennaio 2010

 

Delibera n. 57 del 25.1.2010 - Regolamento di attuazione della L.R 8/2006 – Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. Approvazione ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto.

 

 

 

 

                                                                favorevole           favorevole                            favorevole            contrario           contrario

                                                                                              con raccomandazioni          con condizioni                       con raccomandazioni

                                                               

                                                                                             

PARERE OBBLIGATORIO                 X                                                                                                                     

________________________________________________________________________________________________

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE        

 

 

All’unanimità                                                                    X

 

A maggioranza                                                                  

A maggioranza con motivazioni contrarie

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)      

 

 

 

NOTE: Allegato parere

 

 

                                                                                                                            

D’ordine del Presidente

    Liliana Fiorini

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento di attuazione della L.R. 8/2006 – Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. Approvazione ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto.

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 29 Gennaio 2009

 

 

Visti

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- la L.R. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio regionale;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Visti inoltre

- la legge regionale del 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);

- l’articolo 5 della L:R. n. 8/2006, che stabilisce che debbano essere disciplinati con regolamento regionale:

a)      i requisiti strutturali, gestionali, tecnici, igienico-ambientali dell’impianto di piscine, ivi compresa la specificazione del limite massimo degli utenti ammissibili;

b)      i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque in vasca;

c)      le modalità di esercizio dell’attività di vigilanza ed i controlli;

d)      la documentazione necessaria ai fini dei controlli interni di cui all’articolo 16;

e)      le deroghe ai sensi dell’articolo 9, comma 5;

f)        le deroghe ai sensi dell’articolo 19, comma 3.

- lo schema di “Regolamento di attuazione della l.r. 8/2006 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)”;

 

Esaminato

Il Regolamento di attuazione della L:R 8 / 2006 – Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio

 

Preso atto

- del parere favorevole espresso dal CTD nella seduta del  26 Novembre 2009;

- del parere della Direzione generale della Presidenza di cui all’art. 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana, del 18 maggio 2009 n. 1

- che è stata sottoscritta l’Intesa fra la Giunta Regionale ed ANCI, UNCEM, UPI al Tavolo permanente di concertazione, nella seduta del 18 Gennaio 2010

 

Considerato che

-         il regolamento definisce i requisiti strutturali, gestionali, tecnici e igienico- ambientali delle piscine natatorie e dei requisiti delle acque di vasca, la disciplina dell’attività di controllo e gli adempimenti amministrativi per l’avvio dell’attività;

-         il regolamento dà la definizione delle caratteristiche strutturali delle piscine (piscine coperte, scoperte, miste e convertibili) e contiene disposizioni relative ai vari elementi funzionali dell’impianto delle piscine;

-         Viene dato particolare rilievo alla classificazione tipologica delle vasche (vasche per nuotatori, per tuffi ed attività subacquee, ricreative e di addestramento al nuoto, ricreative attrezzate, per bambini, e polifunzionali), recependo la classificazione già adottata nell’accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 sugli aspetti  igienico- sanitari delle piscine natatorie;

-          vengono disciplinate le dimensioni del vano contenente la vasca, gli spazi perimetrali intorno alla vasca, il numero massimo dei bagnanti in rapporto alla superficie dello specchio d’acqua, l’area destinata ai servizi  e ciò che concerne: spogliatoi, docce, i servizi, presidi igienici, attrezzature di pronto soccorso, l’alimentazione delle vasche, la circolazione dell’acqua, i rinnovi e i reintegri, i filtri e le pompe, la pulizia e la disinfezione ambientale;

-         Vengono disciplinati i requisiti fisici, chimici e microbiologici dell’acqua di approvvigionamento, di immissione in vasca e di quella contenuta in vasca, con l’indicazione dei relativi punti di prelievo dei campioni per effettuare le analisi;

-         Vengono disciplinati i requisiti termoigrometrici e di ventilazione, illuminotecnici ed acustici degli impianti;

-         Viene definito il fabbisogno idrico per l’alimentazione delle vasche, disponendo che venga calcolato in base al numero giornaliero dei bagnanti e fissandolo nella misura di 70 litri al giorno per ogni bagnante;

-         viene stabilito, in conformità alla legge regionale 8/2006, che l’approvvigionamento idrico possa essere assicurato, oltre che con acque provenienti da pubblico acquedotto, anche con acque marine classificate come acque di balneazione;

-         vengono indicati i titoli di istruzione, qualificazione e formazione del personale addetto alla gestione delle piscine, il cui conseguimento consente lo svolgimento delle attività di responsabile della struttura e di addetto agli impianti tecnologici;

-          viene specificato per il responsabile della piscina, il contenuto del documento di valutazione del rischio e del regolamento d’uso della piscina;

-         vengono indicati gli ulteriori documenti che devono essere tenuti a disposizione dell’autorità incaricata dei controlli;

-         viene stabiliti gli adempimenti amministrativi che deveno essere presentati per ottenere l’autorizzazione sanitaria all’apertura di una piscina; conformemente a quanto disposto dalla legge regionale 8/2006 (è prevista sia l’autorizzazione che la denuncia di inizio attività, a seconda della tipologia di piscina di cui si tratta);

 

Considerato infine che

-         all’art.51 del regolamento si prevede una deroga ai requisiti stabiliti a determinati parametri chimici dell’acqua di approvvigionamento delle piscine ad uso natatorio attualmente esistenti, che nei casi di impossibilità tecnica di adeguamento ai requisiti stessi, su parere dell’azienda USL devono consentire una riduzione del numero massimo dei bagnanti rapportata alle carenze dell’impianto;

-         all’art.52 si prevede una deroga rivolta al personale che all’entrata in vigore del regolamento già svolge le funzioni di responsabile della piscina e di addetto alla gestione degli impianti, che, a riconoscimento delle competenze tecniche già acquisite, ha diritto a partecipare a percorsi formativi con un monte ore ridotto rispetto a quello previsto a regime;

-         al regolamento seguono quattro allegati finali che contengono i parametri di riferimento relativamente ai : requisiti fisici, chimici e microbiologici dell’acqua di immissione in vasca e dell’acqua contenuta in vasca; alla frequenza delle analisi dell’acqua di immissione in vasca, all’acqua contenuta in vasca e all’acqua di approvvigionamento; alle sostanze immesse nell’acqua e alle relative modalità d’uso; alle analisi di verifica e di monitoraggio dell’acqua di approvvigionamento.

 

Preso atto

-  della compatibilità con il quadro normativo nazionale e con le fonti statali vigenti;

- della coerenza con i principi costituzionali e statutari con particolare riferimento ai   principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza;

- della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario;

- del rispetto dei principi in materia di qualità della normazione;

 

DELIBERA

 

di esprimere parere favorevole in merito al Regolamento di attuazione della L.R. n. 8 / 2006 – Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.

 

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