P.d.D. n. 602 "L.R. 28.12.2000
n. 82 - Individuazione delle risorse da trasferire dalle Amministrazioni
Provinciali alle Comunità Montane per funzioni conferite
in materia di agricoltura".
PARERE
OBBLIGATORIO
1.
La proposta costituisce una prima attuazione dell'art. 14 della
L.R. n. 82/2000, (modificativo dell'art. 4 della L.R. n. 10/1989),
ove si disciplina il trasferimento delle funzioni e delle risorse
dalle Province alle Comunità Montane cui sono attribuite
ex novo deleghe generali in agricoltura.
Tale trasferimento è disposto con deliberazione del Consiglio
regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti interessati.
2.
L'atto in oggetto è il momento conclusivo e formale di un
procedimento articolato e complesso svoltosi secondo il metodo della
concertazione istituzionale. In tale sede fra la Giunta e le Associazioni
degli enti locali si è convenuto che i trasferimenti funzionali
si attuino nei modi e nei tempi che saranno concordati fra Province
e C.Montane interessate; parimenti, gli enti locali hanno espresso
parere favorevole sulla proposta della Giunta di quantificare le
risorse da trasferire usando come parametri di riferimento la SAU
(70%) e il numero di aziende agricole (30%) delle C.Montane che
acquisiscono le nuove deleghe.
3.
La proposta sotto questo aspetto esprime un contenuto ampiamente
condiviso e partecipato dagli enti locali e segna un primo concreto
passo in avanti di un processo estremamente impegnativo e delicato
i cui esiti ultimi non sono ancora compiutamente definiti.
L'atto infatti, se da un lato recepisce e formalizza gli esiti della
concertazione individuando il complesso di risorse da trasferire,
dall'altro delinea e prefigura ulteriori fasi procedimentali costituite
da atti ed adempimenti mediante i quali diverrà effettivo
per ciascuna C.Montana l'esercizio delle funzioni e il relativo
trasferimento di risorse.
In questo senso si traccia un percorso senz'altro condivisibile
nelle sue finalità, che tuttavia ad avviso di questo Consiglio
delle autonomie espone l'atto in oggetto, pur nell'ambito di un
giudizio complessivamente positivo, ad alcune osservazioni e ad
alcuni rilievi critici.
4.
La critica principale riguarda il fatto che la conclusione di questa
procedura, già oggetto di differimento rispetto all'originaria
previsione di legge, sia affidata ad un termine ordinatorio di 30
giorni, di fatto prevedendone l'ulteriore differimento fino al 31.12.2002.
Si richiede a questo riguardo di rendere effettivo e perentorio
il termine (che potrebbe essere fissato al 1° settembre 2002)
per il passaggio alle C.Montane delle funzioni e delle risorse.
5.
Con riferimento ai tempi procedurali attualmente previsti dalla
P.d.D., si rileva che è previsto che le Province e le C.Montane
interessate si accordino sui tempi e le modalità del trasferimento
delle funzioni e delle risorse entro 30 giorni dalla pubblicazione
dell'atto, mentre il provvedimento di Giunta regionale dovrebbe
intervenire nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine
precedente, ovvero entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'atto
in esame.
Ora, si tratta senz'altro di termini ordinatori (tant'è che
il mancato accordo comporta una gestione provvisoria delle Province
fino al termine del 31.12.2002, come già sopra criticato);
tuttavia il provvedimento regionale non è configurato come
logicamente e cronologicamente antecedente i suddetti accordi, per
quanto sembri evidente l'opportunità che tali intese si perfezionino
sulla scorta ed in coerenza coi criteri di riparto decisi dalla
Regione; cosicché le parti possano apprezzare, già
in fase di contraddittorio, gli effetti di una eventuale intesa
in termini di risorse finanziarie destinate ai rispettivi territori.
6. Si stabilisce che il Consiglio regionale, ancorché la
legge regionale gli riservi la competenza a disporre il trasferimento
delle funzioni e delle risorse, demandi alla Giunta regionale la
definizione dei criteri di riparto dello stanziamento complessivo
fra le C. Montane per le relative assegnazioni.
Questo mandato appare di assai dubbia legittimità sostanziandosi
in una autentica delega in bianco; sposta l'assetto delle competenze
sulla materia e preclude (è appena il caso di rimarcarlo)
al Consiglio delle autonomie locali la possibilità di sindacare
proprio l'atto regionale che, mediante l'individuazione dei criteri
di riparto, è concretamente produttivo di effetti nei confronti
degli enti locali, vincolando il calcolo di ciascuna assegnazione
finanziaria.
Inoltre, la stessa disposizione è di dubbia legittimità
anche sotto un altro profilo, giacchè per la definizione
dei criteri non è espressamente richiesta la consultazione
degli enti interessati, per quanto essa costituisca ai sensi dell'art.14
comma 2 della L.R. n. 82/2000 un elemento indefettibile del procedimento.
7.
Infine, si osserva che l'individuazione delle risorse è stata
effettuata sulla scorta dei nuovi ambiti territoriali di cui alla
deliberazione C.R. 25/2002, assumendo quindi fra i presupposti di
efficacia dell'atto in esame (almeno nei casi di non integrale coincidenza
dei nuovi ambiti con quelli antecedenti) la ricostituzione delle
C.Montane, da effettuarsi con i decreti del Presidente G.R. di cui
all'art. 5 della L.R. n. 82/2000.
Ancorché la maggior parte di tali decreti sia recentemente
sopravvenuta, non risulta ancora sciolto il nodo dell'Area Lucchese,
la quale potrebbe cessare in caso di eventuale prossima costituzione
(ex novo) della C.Montana del Serchio.
Si auspica pertanto che questa situazione di precarietà si
risolva al più presto, mettendo in grado la Provincia interessata
di interloquire e accordarsi con l'ente (quale esso sia) destinato
a subentrare alla Provincia stessa in via definitiva nell'esercizio
delle deleghe in agricoltura.
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