P.d.D. n. 602 "L.R. 28.12.2000 n. 82 - Individuazione delle risorse da trasferire dalle Amministrazioni Provinciali alle Comunità Montane per funzioni conferite in materia di agricoltura".


PARERE OBBLIGATORIO

1. La proposta costituisce una prima attuazione dell'art. 14 della L.R. n. 82/2000, (modificativo dell'art. 4 della L.R. n. 10/1989), ove si disciplina il trasferimento delle funzioni e delle risorse dalle Province alle Comunità Montane cui sono attribuite ex novo deleghe generali in agricoltura.
Tale trasferimento è disposto con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti interessati.

2. L'atto in oggetto è il momento conclusivo e formale di un procedimento articolato e complesso svoltosi secondo il metodo della concertazione istituzionale. In tale sede fra la Giunta e le Associazioni degli enti locali si è convenuto che i trasferimenti funzionali si attuino nei modi e nei tempi che saranno concordati fra Province e C.Montane interessate; parimenti, gli enti locali hanno espresso parere favorevole sulla proposta della Giunta di quantificare le risorse da trasferire usando come parametri di riferimento la SAU (70%) e il numero di aziende agricole (30%) delle C.Montane che acquisiscono le nuove deleghe.

3. La proposta sotto questo aspetto esprime un contenuto ampiamente condiviso e partecipato dagli enti locali e segna un primo concreto passo in avanti di un processo estremamente impegnativo e delicato i cui esiti ultimi non sono ancora compiutamente definiti.
L'atto infatti, se da un lato recepisce e formalizza gli esiti della concertazione individuando il complesso di risorse da trasferire, dall'altro delinea e prefigura ulteriori fasi procedimentali costituite da atti ed adempimenti mediante i quali diverrà effettivo per ciascuna C.Montana l'esercizio delle funzioni e il relativo trasferimento di risorse.
In questo senso si traccia un percorso senz'altro condivisibile nelle sue finalità, che tuttavia ad avviso di questo Consiglio delle autonomie espone l'atto in oggetto, pur nell'ambito di un giudizio complessivamente positivo, ad alcune osservazioni e ad alcuni rilievi critici.

4. La critica principale riguarda il fatto che la conclusione di questa procedura, già oggetto di differimento rispetto all'originaria previsione di legge, sia affidata ad un termine ordinatorio di 30 giorni, di fatto prevedendone l'ulteriore differimento fino al 31.12.2002.
Si richiede a questo riguardo di rendere effettivo e perentorio il termine (che potrebbe essere fissato al 1° settembre 2002) per il passaggio alle C.Montane delle funzioni e delle risorse.

5. Con riferimento ai tempi procedurali attualmente previsti dalla P.d.D., si rileva che è previsto che le Province e le C.Montane interessate si accordino sui tempi e le modalità del trasferimento delle funzioni e delle risorse entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto, mentre il provvedimento di Giunta regionale dovrebbe intervenire nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine precedente, ovvero entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'atto in esame.
Ora, si tratta senz'altro di termini ordinatori (tant'è che il mancato accordo comporta una gestione provvisoria delle Province fino al termine del 31.12.2002, come già sopra criticato); tuttavia il provvedimento regionale non è configurato come logicamente e cronologicamente antecedente i suddetti accordi, per quanto sembri evidente l'opportunità che tali intese si perfezionino sulla scorta ed in coerenza coi criteri di riparto decisi dalla Regione; cosicché le parti possano apprezzare, già in fase di contraddittorio, gli effetti di una eventuale intesa in termini di risorse finanziarie destinate ai rispettivi territori.

6. Si stabilisce che il Consiglio regionale, ancorché la legge regionale gli riservi la competenza a disporre il trasferimento delle funzioni e delle risorse, demandi alla Giunta regionale la definizione dei criteri di riparto dello stanziamento complessivo fra le C. Montane per le relative assegnazioni.
Questo mandato appare di assai dubbia legittimità sostanziandosi in una autentica delega in bianco; sposta l'assetto delle competenze sulla materia e preclude (è appena il caso di rimarcarlo) al Consiglio delle autonomie locali la possibilità di sindacare proprio l'atto regionale che, mediante l'individuazione dei criteri di riparto, è concretamente produttivo di effetti nei confronti degli enti locali, vincolando il calcolo di ciascuna assegnazione finanziaria.
Inoltre, la stessa disposizione è di dubbia legittimità anche sotto un altro profilo, giacchè per la definizione dei criteri non è espressamente richiesta la consultazione degli enti interessati, per quanto essa costituisca ai sensi dell'art.14 comma 2 della L.R. n. 82/2000 un elemento indefettibile del procedimento.

7. Infine, si osserva che l'individuazione delle risorse è stata effettuata sulla scorta dei nuovi ambiti territoriali di cui alla deliberazione C.R. 25/2002, assumendo quindi fra i presupposti di efficacia dell'atto in esame (almeno nei casi di non integrale coincidenza dei nuovi ambiti con quelli antecedenti) la ricostituzione delle C.Montane, da effettuarsi con i decreti del Presidente G.R. di cui all'art. 5 della L.R. n. 82/2000.
Ancorché la maggior parte di tali decreti sia recentemente sopravvenuta, non risulta ancora sciolto il nodo dell'Area Lucchese, la quale potrebbe cessare in caso di eventuale prossima costituzione (ex novo) della C.Montana del Serchio.
Si auspica pertanto che questa situazione di precarietà si risolva al più presto, mettendo in grado la Provincia interessata di interloquire e accordarsi con l'ente (quale esso sia) destinato a subentrare alla Provincia stessa in via definitiva nell'esercizio delle deleghe in agricoltura.

 

.