P.d.D n. 623- Deliberazione del Consiglio regionale 19 giugno 2001, n. 128"Piano di indirizzo per il diritto allo studio e l'educazione permanente": Aggiornamento ed integrazioni per gli anni 2002 e 2003.

PARERE OBBLIGATORIO

1. La presente proposta di deliberazione introduce una serie di aggiornamenti ed integrazioni, a valere per l'anno in corso e per l'anno 2003, al Piano di indirizzo per il diritto allo studio e l'educazione permanente 2001 - 2002.
Gli aggiornamenti e le integrazioni in esame sono articolati in sei allegati: i primi tre (A,B,C) incidono ciascuno su di uno specifico capitolo del Piano, il quarto (D) aggiunge ex novo un capitolo ad esso (Cap. VI), mentre gli ultimi due allegati contengono, rispettivamente, un'appendice di carattere statistico (E) e le linee guida stabilite dalla Regione per lo sviluppo dell'educazione ambientale (F).

2. Si ritiene opportuno formulare le seguenti osservazioni in relazione ad alcuni dei sopra menzionati allegati:

1) Allegato A: Aggiornamenti ed integrazioni al Cap. 2 relativo ad "Indirizzi per l'attuazione dell'Accordo del 2 marzo 2000 Stato-Regioni-Autonomie Locali sull'educazione degli adulti" dell'allegato A della deliberazione C.R. 19 giugno 2001 n. 128

2.3 "Integrazione con le attività educative svolte nel sistema dell'istruzione da parte dei Centri Territoriali Permanenti":

Si valuta positivamente l'introduzione di indicazioni operative finalizzate alla razionalizzazione dei Centri Territoriali Permanenti istituiti con Ordinanza ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997 e già operanti in Toscana.
Il Piano di indirizzo si limitava a definirli genericamente, collocandoli nell'ambito dell'educazione formale e non formale degli adulti all'interno del Sistema di Istruzione.
In particolare si ritiene apprezzabile il recepimento delle richieste formulate in merito in sede di Tavolo di concertazione interistituzionale i cui lavori si sono conclusi in data 20 giugno.

2.2.5 "Sistema locale":

Si osserva che l'atto in esame disciplina in maniera estremamente minuziosa il ruolo e le funzioni del Comitato Locale, ampliando ulteriormente la regolamentazione già dettagliata di cui esso è oggetto nel Piano di indirizzo attualmente vigente.
Queste disposizioni si pongono in controtendenza rispetto all'esigenza di assicurare una maggiore autonomia ai soggetti locali in coerenza con il ruolo loro proprio e costituiscono quindi una lesione dell'autonomia locale cui compete promuovere la costituzione di questo organismo e regolamentarne l'organizzazione. Si esprime pertanto un giudizio negativo su questa parte del piano.


2) Allegato D:
"Aggiunta del capitolo 6: "Indirizzi per lo svolgimento delle competenze regionali derivanti dall'art. 138 d.lgs 112/98"

L'introduzione di un ulteriore capitolo al Piano di indirizzo è motivata dalla necessità di definire le modalità di esercizio delle funzioni riservate alla Regione in materia di istruzione scolastica dall'art.138 del Dlgs n.112/98 , attuato dalla L.r. n. 85/98, nonché i criteri di esercizio delle funzioni conferite ai comuni secondo quanto previsto rispettivamente dagli artt. 16,18, 19 della legge regionale sopra citata, visto che, a partire dal 1° settembre 2002, diverrà pienamente operativa la delega di tali funzioni amministrative.
Si osserva che sussiste un problema di raccordo fra queste disposizioni e quanto previsto dalla p.d.l. n. 162 "Testo Unico della normativa della Regione in materia di istruzione, educazione, orientamento, formazione professionale ed occupazione", attualmente all'esame della commissione consiliare competente, la quale demanda la disciplina sostanziale della quasi totalità di queste materie alla fonte regolamentare.
Ne consegue che è improprio che un atto amministrativo quale è quello in esame intervenga, in assenza di tali regolamenti, a disciplinare queste materie con disposizioni che assumono un diretto carattere normativo.
La proposta di deliberazione in esame, regolamentando ex novo, procedure e criteri che dovrebbero più correttamente rinvenire la propria fonte in un atto di legge, viene ad incidere pesantemente sulle funzioni amministrative di spettanza degli enti locali, ledendone le competenze regolamentari.

6.1 "Programmazione dell'offerta formativa integrata fra istruzione e formazione professionale"

Per quanto concerne tale programmazione che costituisce funzione riservata alla competenza regionale, secondo quanto previsto espressamente dall'art. 138 del Dlgs n. 112/98, I comma lett. a) e dall'art. 16, I comma lett. a) della L. r. n. 85/98, si evidenzia come, ancora una volta, manchi il riferimento espresso alla programmazione locale, in violazione pertanto di quanto disposto dalla L.r. n. 49/99 che la configura come uno snodo essenziale sia per la definizione degli strumenti programmatici regionali sia per la concreta attuazione degli stessi.
Nel testo in esame il raccordo fra la programmazione regionale e quella locale è affidato ad un generico richiamo "alle competenze attribuite nella materia agli enti locali".

6.2.2. "Procedure per la programmazione della rete scolastica"

a) La proposta di deliberazione in esame prevede che qualora i Comuni intendano proporre variazioni alla rete scolastica del proprio territorio, debbano farlo "di concerto con le Istituzioni scolastiche autonome presenti sul territorio".
Considerato che il concerto presuppone una comune formazione di volontà e che la mancata previsione nell'atto in esame di una norma di chiusura che stabilisca le conseguenze del mancato raggiungimento del consenso comune comporterebbe inevitabilmente il blocco di tale procedura e visto che, trattandosi di una disciplina introdotta ex novo, non è possibile rinvenire alcuna disposizione di legge che ponga un vincolo di tal natura alla competenza comunale, si richiede di sostituire il "concerto" con il "sentite le Istituzioni scolastiche autonome".

b) Si osserva inoltre che un atto amministrativo quale questo è non può intervenire ad attribuire competenze in difformità della legge, prevedendo espressamente che spetta alla Giunta regionale predisporre ed approvare una proposta di atto di programmazione annuale per lo sviluppo della rete scolastica regionale . Ciò infatti contrasta con il disposto dell'art. 3, I comma bis; della L.r .n. 85/98 che stabilisce che sia il Consiglio regionale ad esercitare le funzioni attinenti all'indirizzo ed alla programmazione, mentre le altre funzioni, ove non sia disposto diversamente dallo Statuto o da altre disposizioni di legge, sono esercitate dalla Giunta regionale.
Non sembra pertanto sufficiente a salvaguardare il ruolo che la legge assegna al Consiglio regionale la previsione della mera comunicazione da parte della Giunta regionale alla competente commissione consiliare di un atto già definitivo.
Quanto sopra espresso chiama inoltre in causa il ruolo del Consiglio delle Autonomie locali che risulterebbe penalizzato da uno spostamento di competenze di tal natura a favore della Giunta regionale. Per tali motivi si ritiene sarebbe opportuno prevedere la trasmissione della proposta dell'atto di programmazione a questo organismo al fine dell'espressione di un parere.


6.2.3."Criteri per l'elaborazione dei Piani"

Si osserva criticamente che tale disciplina ha carattere di estremo dettaglio ed in quanto tale risulta integralmente lesiva dell'ambito della potestà normativa degli enti locali, ciò soprattutto in considerazione dell'art. 19 della L. r. n. 85/98 che, con specifico riferimento ai comuni, prevede la definizione da parte del Piano di Indirizzo soltanto dei criteri di esercizio delle funzioni ad essi conferite ai sensi dell'art. 17 ovvero delle funzioni amministrative concernenti i contributi alle scuole non statali.


6.4."Contributi alle scuole non statali":.

Si esprime un giudizio negativo in ordine alla circostanza che, nonostante l'art. 17 della L.r. n. 85/1998 riservi ai Comuni le funzioni amministrative in tale materia, esse siano ugualmente oggetto di ampia regolamentazione da parte della proposta di deliberazione in esame. In materia attribuita alla competenza locale la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni è rimessa alla stessa competenza locale e non può essere limitata se non dalla legge. Appare quindi impropria e di dubbia legittimità la regolamentazione posta al riguardo da questa parte del Piano.

6.4.5 "Contributi per il mantenimento e per la diffusione delle scuole dell'infanzia non statali"

Con riferimento ai contributi in oggetto, si evidenzia che, a fronte di un fabbisogno di euro pari a 20.839.000,00 le risorse finanziarie disponibili allo stato attuale ammontano a 10.323.687,00.
Al fine di conseguire la copertura del rimanente fabbisogno, l'Assessorato all'Istruzione, Formazione, Politiche del Lavoro, Concertazione si è attivato presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca chiedendo di sollecitare il Ministero dell'Economia e delle Finanze ad emettere i decreti di assegnazione ed erogazione delle risorse assegnate alla Regione Toscana per l'esercizio delle competenze trasferite ai sensi della L.n. 59/97.
Il Consiglio delle Autonomie locali, sostiene l'iniziativa regionale e ne auspica un esito positivo.

 

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