P.d.D n. 623-
Deliberazione del Consiglio regionale 19 giugno 2001, n. 128"Piano
di indirizzo per il diritto allo studio e l'educazione permanente":
Aggiornamento ed integrazioni per gli anni 2002 e 2003.
PARERE
OBBLIGATORIO
1.
La presente proposta di deliberazione introduce una serie di aggiornamenti
ed integrazioni, a valere per l'anno in corso e per l'anno 2003,
al Piano di indirizzo per il diritto allo studio e l'educazione
permanente 2001 - 2002.
Gli aggiornamenti e le integrazioni in esame sono articolati in
sei allegati: i primi tre (A,B,C) incidono ciascuno su di uno specifico
capitolo del Piano, il quarto (D) aggiunge ex novo un capitolo ad
esso (Cap. VI), mentre gli ultimi due allegati contengono, rispettivamente,
un'appendice di carattere statistico (E) e le linee guida stabilite
dalla Regione per lo sviluppo dell'educazione ambientale (F).
2.
Si ritiene opportuno formulare le seguenti osservazioni in relazione
ad alcuni dei sopra menzionati allegati:
1)
Allegato A: Aggiornamenti ed integrazioni al Cap. 2 relativo ad
"Indirizzi per l'attuazione dell'Accordo del 2 marzo 2000 Stato-Regioni-Autonomie
Locali sull'educazione degli adulti" dell'allegato A della
deliberazione C.R. 19 giugno 2001 n. 128
2.3
"Integrazione con le attività educative svolte nel sistema
dell'istruzione da parte dei Centri Territoriali Permanenti":
Si
valuta positivamente l'introduzione di indicazioni operative finalizzate
alla razionalizzazione dei Centri Territoriali Permanenti istituiti
con Ordinanza ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997 e già
operanti in Toscana.
Il Piano di indirizzo si limitava a definirli genericamente, collocandoli
nell'ambito dell'educazione formale e non formale degli adulti all'interno
del Sistema di Istruzione.
In particolare si ritiene apprezzabile il recepimento delle richieste
formulate in merito in sede di Tavolo di concertazione interistituzionale
i cui lavori si sono conclusi in data 20 giugno.
2.2.5
"Sistema locale":
Si
osserva che l'atto in esame disciplina in maniera estremamente minuziosa
il ruolo e le funzioni del Comitato Locale, ampliando ulteriormente
la regolamentazione già dettagliata di cui esso è
oggetto nel Piano di indirizzo attualmente vigente.
Queste disposizioni si pongono in controtendenza rispetto all'esigenza
di assicurare una maggiore autonomia ai soggetti locali in coerenza
con il ruolo loro proprio e costituiscono quindi una lesione dell'autonomia
locale cui compete promuovere la costituzione di questo organismo
e regolamentarne l'organizzazione. Si esprime pertanto un giudizio
negativo su questa parte del piano.
2) Allegato D:
"Aggiunta del capitolo 6: "Indirizzi per lo svolgimento
delle competenze regionali derivanti dall'art. 138 d.lgs 112/98"
L'introduzione
di un ulteriore capitolo al Piano di indirizzo è motivata
dalla necessità di definire le modalità di esercizio
delle funzioni riservate alla Regione in materia di istruzione scolastica
dall'art.138 del Dlgs n.112/98 , attuato dalla L.r. n. 85/98, nonché
i criteri di esercizio delle funzioni conferite ai comuni secondo
quanto previsto rispettivamente dagli artt. 16,18, 19 della legge
regionale sopra citata, visto che, a partire dal 1° settembre
2002, diverrà pienamente operativa la delega di tali funzioni
amministrative.
Si osserva che sussiste un problema di raccordo fra queste disposizioni
e quanto previsto dalla p.d.l. n. 162 "Testo Unico della normativa
della Regione in materia di istruzione, educazione, orientamento,
formazione professionale ed occupazione", attualmente all'esame
della commissione consiliare competente, la quale demanda la disciplina
sostanziale della quasi totalità di queste materie alla fonte
regolamentare.
Ne consegue che è improprio che un atto amministrativo quale
è quello in esame intervenga, in assenza di tali regolamenti,
a disciplinare queste materie con disposizioni che assumono un diretto
carattere normativo.
La proposta di deliberazione in esame, regolamentando ex novo, procedure
e criteri che dovrebbero più correttamente rinvenire la propria
fonte in un atto di legge, viene ad incidere pesantemente sulle
funzioni amministrative di spettanza degli enti locali, ledendone
le competenze regolamentari.
6.1
"Programmazione dell'offerta formativa integrata fra istruzione
e formazione professionale"
Per
quanto concerne tale programmazione che costituisce funzione riservata
alla competenza regionale, secondo quanto previsto espressamente
dall'art. 138 del Dlgs n. 112/98, I comma lett. a) e dall'art. 16,
I comma lett. a) della L. r. n. 85/98, si evidenzia come, ancora
una volta, manchi il riferimento espresso alla programmazione locale,
in violazione pertanto di quanto disposto dalla L.r. n. 49/99 che
la configura come uno snodo essenziale sia per la definizione degli
strumenti programmatici regionali sia per la concreta attuazione
degli stessi.
Nel testo in esame il raccordo fra la programmazione regionale e
quella locale è affidato ad un generico richiamo "alle
competenze attribuite nella materia agli enti locali".
6.2.2.
"Procedure per la programmazione della rete scolastica"
a)
La proposta di deliberazione in esame prevede che qualora i Comuni
intendano proporre variazioni alla rete scolastica del proprio territorio,
debbano farlo "di concerto con le Istituzioni scolastiche autonome
presenti sul territorio".
Considerato che il concerto presuppone una comune formazione di
volontà e che la mancata previsione nell'atto in esame di
una norma di chiusura che stabilisca le conseguenze del mancato
raggiungimento del consenso comune comporterebbe inevitabilmente
il blocco di tale procedura e visto che, trattandosi di una disciplina
introdotta ex novo, non è possibile rinvenire alcuna disposizione
di legge che ponga un vincolo di tal natura alla competenza comunale,
si richiede di sostituire il "concerto" con il "sentite
le Istituzioni scolastiche autonome".
b)
Si osserva inoltre che un atto amministrativo quale questo è
non può intervenire ad attribuire competenze in difformità
della legge, prevedendo espressamente che spetta alla Giunta regionale
predisporre ed approvare una proposta di atto di programmazione
annuale per lo sviluppo della rete scolastica regionale . Ciò
infatti contrasta con il disposto dell'art. 3, I comma bis; della
L.r .n. 85/98 che stabilisce che sia il Consiglio regionale ad esercitare
le funzioni attinenti all'indirizzo ed alla programmazione, mentre
le altre funzioni, ove non sia disposto diversamente dallo Statuto
o da altre disposizioni di legge, sono esercitate dalla Giunta regionale.
Non sembra pertanto sufficiente a salvaguardare il ruolo che la
legge assegna al Consiglio regionale la previsione della mera comunicazione
da parte della Giunta regionale alla competente commissione consiliare
di un atto già definitivo.
Quanto sopra espresso chiama inoltre in causa il ruolo del Consiglio
delle Autonomie locali che risulterebbe penalizzato da uno spostamento
di competenze di tal natura a favore della Giunta regionale. Per
tali motivi si ritiene sarebbe opportuno prevedere la trasmissione
della proposta dell'atto di programmazione a questo organismo al
fine dell'espressione di un parere.
6.2.3."Criteri per l'elaborazione dei Piani"
Si
osserva criticamente che tale disciplina ha carattere di estremo
dettaglio ed in quanto tale risulta integralmente lesiva dell'ambito
della potestà normativa degli enti locali, ciò soprattutto
in considerazione dell'art. 19 della L. r. n. 85/98 che, con specifico
riferimento ai comuni, prevede la definizione da parte del Piano
di Indirizzo soltanto dei criteri di esercizio delle funzioni ad
essi conferite ai sensi dell'art. 17 ovvero delle funzioni amministrative
concernenti i contributi alle scuole non statali.
6.4."Contributi alle scuole non statali":.
Si
esprime un giudizio negativo in ordine alla circostanza che, nonostante
l'art. 17 della L.r. n. 85/1998 riservi ai Comuni le funzioni amministrative
in tale materia, esse siano ugualmente oggetto di ampia regolamentazione
da parte della proposta di deliberazione in esame. In materia attribuita
alla competenza locale la disciplina dell'organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni è rimessa alla stessa competenza
locale e non può essere limitata se non dalla legge. Appare
quindi impropria e di dubbia legittimità la regolamentazione
posta al riguardo da questa parte del Piano.
6.4.5
"Contributi per il mantenimento e per la diffusione delle scuole
dell'infanzia non statali"
Con
riferimento ai contributi in oggetto, si evidenzia che, a fronte
di un fabbisogno di euro pari a 20.839.000,00 le risorse finanziarie
disponibili allo stato attuale ammontano a 10.323.687,00.
Al fine di conseguire la copertura del rimanente fabbisogno, l'Assessorato
all'Istruzione, Formazione, Politiche del Lavoro, Concertazione
si è attivato presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca chiedendo di sollecitare il Ministero dell'Economia
e delle Finanze ad emettere i decreti di assegnazione ed erogazione
delle risorse assegnate alla Regione Toscana per l'esercizio delle
competenze trasferite ai sensi della L.n. 59/97.
Il Consiglio delle Autonomie locali, sostiene l'iniziativa regionale
e ne auspica un esito positivo.
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