Firenze,
lì 30 luglio 2010
- Al presidente della Giunta regionale
Modifiche
al regolamento 25 febbraio 2004, n.
13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale
12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157
"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio"). Approvazione ai fini della acquisizione dei pareri previsti
dallo Statuto.
favorevole favorevole favorevole contrario
contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO
X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità X A
maggioranza
A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Liliana Fiorini
Modifiche
al regolamento 25 febbraio 2004, n.
13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale
12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157
"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio"). Approvazione ai fini della acquisizione dei pareri previsti
dallo Statuto.
Proponente: Gianni Salvadori
PARERE OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE
Seduta del 29 Luglio 2010
Visti
- l’art. 66 dello Statuto regionale;
- l’art. 42, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana
-
- il Regolamento interno del Consiglio regionale;
- il Regolamento interno del
Consiglio delle
Visti inoltre
- l’articolo 117, l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
- la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
- il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei
regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
”Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio");
- il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 15 luglio 2010;
Esaminata
La proposta (delibera n. 670 del 20/07/2010) di “Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3"Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"). Approvazione ai fini dell’ acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto.”
Considerato che:
·
al fine di dare
attuazione ad alcune delle disposizioni modificative della legge regionale 12
gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ),
approvate con
·
a seguito
dell’eliminazione del limite di iscrizione a due soli ATC contenuto nella L.R.
3/1994, si consente ai cacciatori di iscriversi agli ATC senza un preventivo
limite numerico;
·
i cacciatori
residenti in Toscana potranno richiedere l’iscrizione, oltre che all’ATC di
residenza venatoria, ad ulteriori ATC nel rispetto dell’indice di densità
venatoria predeterminato;
·
per quanto
riguarda la mobilità venatoria sul territorio regionale, si prevede che dal 1°
ottobre al termine della stagione venatoria i cacciatori residenti in Toscana e
iscritti ad un massimo di due ATC sul territorio regionale possano esercitare
la caccia in mobilità al cinghiale in battuta e alla selvaggina migratoria da
appostamento, per un massimo di venti giornate, in ATC diversi da quelli a cui
risultano iscritti;
·
si prevede la
possibilità di acquistare presso l’ATC, previo pagamento di euro 26,00, un
pacchetto di cinque giornate da utilizzare per la caccia vagante alla
selvaggina migratoria e alla selvaggina stanziale fatta eccezione per gli
ungulati;
Considerato inoltre che
·
per quanto
riguarda la “gestione degli ungulati” si dà attuazione all’articolo 28 bis
della L.R. 3/1994 attraverso disposizioni regolamentari funzionali tese a
garantire il raggiungimento e il mantenimento delle densità stabilite dalle
Province, l’attuazione dei piani di prelievo di ungulati nelle aziende
faunistico venatorie, nelle aziende agrituristico venatorie e nei territori non
vocati alla presenza del cinghiale e degli altri ungulati;
·
si dettaglia la
normativa relativa ai piani straordinari di gestione e il potere sostitutivo
Preso atto che
La presente proposta di modifica del DPGR 13/R/2004 riguarda puntualmente
solo alcuni articoli e non altera l’impianto originario del provvedimento
normativo e non interferisce con altre legge vigenti in materia.
Preso atto inoltre
- della compatibilità con il quadro normativo nazionale e con le fonti statali vigenti;
- della coerenza con i principi costituzionali e statutari con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza;
- della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario;
- del rispetto dei principi in materia di qualità della normazione;
DELIBERA
di esprimere parere favorevole sulle “Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico
dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994,
n. 3"Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").”