P.d.D. n.681 - "L.R. 34/2001 -
Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale per l'anno
2003".
PARERE
OBBLIGATORIO
Premesso:
-che
la L.R. 3 agosto 2001 n.34 disciplina i servizi di sviluppo agricolo
e rurale prevedendo all'art. 9 che la Regione adotti apposito Piano
regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale, recante le
disposizioni di indirizzo finalizzate alla appropriata attivazione
delle singole misure di intervento da parte delle Province e degli
altri soggetti pubblici cui compete la titolarità degli interventi
stessi;
-che
la proposta di deliberazione in esame è intesa alla adozione
da parte del Consiglio regionale del Piano regionale dei servizi
di sviluppo agricolo e rurale per l'anno 2003;
Considerato
quanto segue:
-che
nella delibera di approvazione del Piano regionale gli indirizzi
e le disposizioni organizzative del Piano stesso sono definiti cedevoli
e destinati a cessare di efficacia nel momento in cui le Province,
titolari della funzione amministrativa, emaneranno proprie disposizioni
per l'esercizio delle funzioni conferite;
-che
tale formulazione appare impropria e suscettibile di generare incertezze
nell'interpretazione ed applicazione del Piano in quanto il concetto
di cedevolezza mal si associa ad un atto di indirizzo, che per definizione
deve recare disposizioni di coordinamento e di carattere generale;
-che
in realtà i rapporti tra la fonte regionale e quella locale
devono imperniarsi sul diverso principio del reciproco rispetto
dei rispettivi ambiti funzionali. Da ciò deriva che gli spazi
afferenti l'autonomia organizzativo-gestionale attribuita agli enti
locali (per le funzioni di loro competenza) dal nuovo titolo V della
Costituzione in linea di principio non possono essere invasi dalla
Regione neppure in via transitoria, ossia con disposizioni a carattere
cedevole.
Ciò non toglie che la Regione possa legittimamente elaborare
apposite linee guida a carattere tecnico procedimentale che gli
enti locali siano liberi di adottare nel concreto esercizio degli
ambiti riservati (e come tali riconosciuti dalla Regione) all'autonomia
degli enti medesimi;
-che
nel caso specifico è dubbio che con la summenzionata dicitura
si sia voluta disconoscere l'autoratività di qualsivoglia
disposizione procedurale del Piano; nel contempo non sono puntualmente
individuate le disposizioni a carattere cedevole né quelle
formulate (più correttamente) a titolo di indirizzi - linee
guida liberamente adottabili dall'ente locale a fini procedimentali.
Risulta ad esempio incerto se i termini statuiti per lo svolgimento
delle istruttorie, così come la modulistica regionale relativa
agli schemi dei bandi e ai moduli di presentazione delle domande,
costituiscano o meno elementi di Piano rigidamente condizionanti
l'attività gestionale delle Province;
-che la proposta risulta sotto ogni altro aspetto coerente ed attutiva
del dettato di legge, recando anzi elementi di significativa valorizzazione
delle autonomie locali, come nella parte del testo in cui è
riconosciuta alle Province la potestà di integrare le priorità
definite dalla Regione con ulteriori elementi di priorità,
in riferimento alle specificità dei singoli territori.
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
esprime
parere favorevole sulla proposta in oggetto alla seguente condizione:
1.
si chiede di individuare puntualmente quelle disposizioni del Piano
regionale che, interessando ambiti costituzionalmente riservati
agli enti locali, non hanno carattere obbligatorio qualificandosi
viceversa come linee guida liberamente adottabili dalle Province
a fini procedimentali.
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