Firenze, 8 settembre 2009
- Al Presidente del Consiglio regionale
e
p. c. - Al presidente della Giunta regionale
- Ai consiglieri proponenti
- Al segretario generale del Consiglio
regionale
- Al Responsabile dell’Area di coordinamento per
l’assistenza professionale
favorevole favorevole favorevole contrario contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE
OBBLIGATORIO X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità X A
maggioranza A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Liliana Fiorini
IL CONSIGLIO DELLE
Seduta del 7
settembre 2009
-
- il Regolamento interno del Consiglio regionale;
- il Regolamento interno del
Consiglio delle
- Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)
- Legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane)
- Legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LaMMa)
-
Preso atto :
- del mutato quadro di riferimento istituzionale e territoriale a seguito all’entrata in vigore della L.R. 26 giugno 2008 n. 37 ( la legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 al Capo II dispone la soppressione di alcune Comunità montane, dettando al contempo precise disposizioni per la successione nei rapporti ed il subentro nelle funzioni da parte delle Unioni di comuni costituite ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III della stessa legge) con la proposta di deliberazione n. 683 si ritiene opportuno procedere a modificare ed adeguare alcune parti del Programma forestale regionale 2007-2011;
Atteso che:
- La proposta di delibera in questione riporta le necessarie modifiche al Programma forestale regionale 2007-2011 relativamente:
- al prospetto n. 32 paragrafo 4.2, riguardante la sottoscrizione di convenzioni per la gestione, in forma parificata al p.a.f.r., di beni di proprietà di altri Enti, pubblici o privati;
- al prospetto n. 34 paragrafo 4.2.2, ridetermina i valori di riferimento per i contingenti di operai forestali in servizio presso gli Enti competenti, ridefinendo più dettagliatamente le procedure autorizzative per nuove assunzioni di operai forestali da parte degli Enti;
- viene inserito al paragrafo 4.3 un sottoparagrafo 4.3.4 “Strumenti di attuazione per le attività di competenza delle agenzie regionali” che secondo le disposizioni della legge regionale 17 luglio 2009 n. 39, il consorzio LaMMa è idoneo ad attuare alcune attività del Programma Forestale Regionale, quali un servizio informativo meteo per la gestione degli incendi boschivi; ed un’attività di aggiornamento di statistiche, monitoraggi e data base agroforestali e di supporto alla realizzazione di progetti specifici. Dette attività risultano finanziate in parte nell’ambito del contributo ordinario spettante al Consorzio LaMMa ed in parte nell’ambito delle risorse già individuate dal Programma Forestale Regionale 2007/2011;
- il prospetto n. 35 viene sostituito, introducendo elementi di semplificazione nelle attività di monitoraggio;
- il paragrafo 5.1.6 viene sostituito, modificando le disposizioni relative ai proventi di gestione al fine di specificare le modalità di determinazione degli utili della gestione dei beni agricolo forestali.
Preso atto:
- che il presente provvedimento non è stato esaminato al tavolo di concertazione;
DELIBERA
Di esprimere parere favorevole
sulla Proposta di Delibera n.
UNCEM TOSCANA
PUNTO 12 ODG CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
OGGETTO: Modifiche al PFR 2007-2011. Osservazioni.
A seguito del confronto con le Comunità Montane siamo a proporre
alcune osservazioni alle modifiche proposte dalla GRT al PFR 2007-2011,
nell’ottica di contribuire ad uno snellimento delle procedure e ad una
valorizzazione del patrimonio agroforestale regionale, anche incentivandone l’utilizzazione
produttiva, e degli enti competenti in materia di forestazione.
Osservazione generale
Le modifiche proposte, come già il PFR, non tengono conto del
fatto che
Tanto più che agli enti vengono finanziati, entro il budget
definito forfettariamente in base al numero di operai, progetti ben definiti e
parametrati in base al prezziario regionale (che peraltro prevede un costo di
manodopera sottostimato).
Cioè, a fronte di un forfait di finanziamento di molto inferiore
ai costi effettivi viene approvato un parco progetti commisurato alle risorse
disponibili. Di conseguenza dovrebbe essere sufficiente rendicontare i progetti
realizzati, lasciando le altre decisioni all’ente locale competente.
In base al finanziamento parziale che viene riconosciuto, poi, è
una vera stortura il fatto di
commisurare il finanziamento soltanto al personale effettivamente
in servizio. E’ privo di ogni logica, infatti, definire il numero di addetti
che servono in un determinato territorio in base a parametri oggettivi e poi
finanziare un budget inferiore se vi sono delle carenze organiche a causa dei
blocchi di assunzioni imposti dalle leggi finanziarie. L’ente dovrebbe poter
presentare progetti fino al budget calcolato in base agli operai ritenuti
necessari, in caso di vacanze di organico, realizzare comunque i lavori, anche
con modalità diverse dall’amministrazione diretta o a mezzo di assunzioni
stagionali o temporanee.
Infine, è necessario rivedere alcune formulazioni letterali che si
prestano ad interpretazioni diverse, talune suscettibili di complicare molto le
procedure e i rapporti tra Regione ed Enti competenti alla gestione.
Modifiche al paragrafo 4.2.1
La norma vigente prevede che tutti gli operai debbano essere
assunti esclusivamente a tempo indeterminato, ponendo in essere un vincolo
eccessivo e non funzionale.
Si propone di modificare il termine “esclusivamente” con “di
norma”. In regime di blocco delle assunzioni, infatti, è necessario
consentire una certa flessibilità per far fronte ad esigenze straordinarie.
Inoltre, in termini prettamente tecnici, il collocamento in agricoltura è
sempre a tempo determinato e si trasforma in tempo indeterminato quando vengono
superate le 180 giornate annue.
Modifiche al paragrafo 4.2.2
Si suggerisce di utilizzare il termine “addetti forestali”, in
luogo di “operai” e di indicare i contratti collettivi con la denominazione
corretta “CCNL e CIRL per gli addetti ai lavori di
idraulico-forestale e idraulico-agraria”. Il termine “operai”
ingenera confusione per la sua non tecnicità e pare opportuno nel PFR precisare
tecnicamente il temine impropriamente riportato nell’articolo 12 della LR n.
39/2000.
In relazione alle modifiche all’ultimo capoverso si propone di
subordinare le assunzioni ad un semplice comunicazione a fronte della
quale il Settore regionale può far presente la propria motivata contrarietà.
Non ci pare il caso di sottolineare in un atto regionale che c’è bisogno di
rispettare tutte le normative di settore dato che ancora non è ben chiaro quali
siano applicabili e con che regime di intensità.
Modifiche al prospetto 35
Per l’invio del rendiconto annuale si propone la data del 28 febbraio, allineandolo
a tutti gli altri rendiconti. Andrebbe modificata anche la parte relativa alle
assegnazioni annuali, prevedendo che non vengono disposte per gli enti che non
sono in regola con gli adempimenti di rendicontazione relativi all’ultimo
esercizio chiuso. Vale a dire che per il 2009 deve essere stato regolarmente trasmesso
il rendiconto del 2007. Questa è una regola di buon senso poiché la prassi che
è invalsa di procedere alle assegnazioni sul paif ad esercizio finanziario già
avviato andrebbe superata, dato che per legge l’ente deve approvare il bilancio
preventivo entro la fine dell’anno e già dovrebbe avere il quadro delle
assegnazioni sulla base del programma preventivo che viene trasmesso entro
ottobre.
Quindi l’ultimo rendiconto annuale disponibile è quello dell’anno
ancora precedente.
In alternativa occorre porre limiti temporali precisi anche agli
atti regionali di assegnazione.
Modifiche al paragrafo 5.1.1
1° capoverso - Si propone di semplificare la procedura e di dare
certezza di risorse con la seguente formulazione: “L’importo
complessivo non dovrà superare quello risultante dalla moltiplicazione
dell’importo riconosciuto annualmente per ogni addetto, secondo le disposizioni del presente
programma, per il numero di addetti riconosciuti all’Ente, indicato dalle
colonne a) e b) del prospetto n.
Si propone di togliere il capoverso aggiunto relativo alle
malattie.
Modifiche al paragrafo 5.1.6
Il secondo periodo non risulta chiaro. SI suggerisce di
riformularlo nel modo seguente:
“L’Ente competente alla gestione determina l’ammontare complessivo
degli utili deducendo dall’intero importo ricavato dalla gestione stessa le
relative imposte e una percentuale massima del 10% a titolo di compensazione
forfettaria delle altre spese sostenute”.
La nuova formulazione consente di neutralizzare il peso delle
imposte che gravano sugli introiti di gestione, e che sono a carico dell’ente
gestore, nei rapporti finanziari tra quest’ultimo e
Nell’ultimo periodo pare opportuno modificare l’ultima parte che
segue la virgola per evitare possibili interpretazioni discorsive che
potrebbero creare notevoli problemi di funzionalità:
“, mentre l’altro 50% resta nella disponibilità dell’Ente
competente per gli usi previsti dalla legge”
In alternativa le parole dopo la virgola possono essere
eliminate poiché la destinazione di questo
50% è già indicata dalla legge e dal terzo capoverso del paragrafo
in argomento.
Il Presidente
Oreste GIURLANI