P.d.D. n. 693 "L. R. 72/2000.
Piano regionale per la promozione della cultura e della pratica
delle attività motorio-ricreative e sportive per il triennio
2001/2003 - Modificazioni".
PARERE
OBBLIGATORIO
Premesso
che
la
proposta di deliberazione in oggetto apporta alcune modificazioni
al "Piano regionale per la promozione della cultura e della
pratica delle attività motorio-ricreative e sportive per
il triennio 2001-2003" approvato con deliberazione del Consiglio
regionale n. 57/2001 in attuazione della L. R. 72/2000;
che tali modificazioni, che investono essenzialmente le procedure
ed i finanziamenti relativi all'impiantistica sportiva (punto 9.4)
consistono:
a) nell'introduzione di un'unica disposizione relativa al controllo
ed alle fattispecie che determinano la decadenza e revoca dei contributi
in conto interessi per gli impianti sportivi. Attualmente il Piano
disciplina tali ipotesi, in maniera alquanto disorganica, in due
distinti articoli: 9.4.7 "Controllo" e 9.4.12 "Decadenza
e revoca dei contributi per gli impianti sportivi";
b) nell'inserimento, fra gli interventi finanziabili mediante contributi
in conto capitale, della realizzazione di nuovi impianti (lett.
e) del paragrafo 9.4.1.1.) e nella previsione della possibilità
per tutti gli enti locali della Toscana indistintamente, e non più
solo per quelli con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti,
come stabilito attualmente dal Piano, di beneficiare di tali contributi.
Si è aggiunto altresì che il finanziamento regionale
dovrà soddisfare oltre alle esigenze relative alle palestre
scolastiche anche quelle relative agli spazi attrezzati per il gioco
e lo sport di cui al progetto speciale "Una Toscana per i Giovani".
Il valore dei progetti di investimento per i quali vengono concessi
i contributi in conto capitale, fissato nel Piano a 150 milioni
di lire, viene adeguato al valore di 100.000 euro. Come ulteriore
novità viene introdotto un limite massimo di cinque domande
per ogni singolo soggetto destinatario.
c) nella previsione, tra le condizioni il cui verificarsi rende
inammissibile la concessione di contributi in conto capitale, dell'ipotesi
della sola ultimazione della realizzazione delle opere oggetto della
domanda di contributo in data antecedente alla presentazione della
domanda. Il Piano attualmente prevede, accanto all'ipotesi della
realizzazione, anche quella dell'inizio dei lavori prima di tale
momento;
d) nella previsione, per quanto concerne le modalità di erogazione
dei contributi in conto capitale, di due distinte ipotesi, mentre
il Piano prevede attualmente unicamente che la liquidazione avvenga
a seguito di presentazione di rendicontazione delle opere eseguite.
Si stabilisce altresì che le risorse finanziarie derivanti
dal pronunciamento di decadenza e di revoca saranno utilizzate ai
fini dello scorrimento della graduatoria regionale;
e) nell'introduzione della disciplina dell'ipotesi della decadenza
e revoca dei contributi in conto capitale che attualmente non è
presente nel Piano.
Considerato
che
- l'estensione
a tutti gli enti locali della Toscana della possibilità di
beneficiare dei contributi in conto capitale, se non accompagnata
da un congruo incremento della dotazione finanziaria, rischia di
penalizzare i comuni di dimensioni minori, fino ad ora unici beneficiari
di questi interventi, rendendo difficoltoso per essi l'accesso a
tali finanziamenti
IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
esprime
parere favorevole alla seguente condizione:
- che il finanziamento del Piano tenga adeguatamente conto dell'estensione
della sfera dei soggetti beneficiari.
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