P.d.l. n.71 (ex proposta di legge n.179) “Linee di indirizzo e
interventi per l’accoglienza della vita nascente, la tutela dell’infanzia e il
sostegno alla maternità”
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PARERE OBBLIGATORIO
Visti in primo luogo
-l’art.66 dello Statuto regionale
-la L.R. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali”
-il Regolamento interno del Consiglio regionale
-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie Locali
Visto in secondo luogo
-l’atto oggetto del parere
Atteso
1. La proposta di legge in esame costituisce la riassunzione di una iniziativa consiliare della precedente legislatura sulla quale non vi era stata espressione di parere da parte di questo Consiglio delle Autonomie.
Gli elementi di maggior rilievo dell’atto sono traducibili:
-nella promozione di interventi volti a prevenire e rimuovere difficoltà economiche, sociali e familiari che possano indurre la madre all’interruzione volontaria della gravidanza, prevedendo anche l’erogazione di fondi destinati alle donne in difficoltà economica per una gravidanza;
-nella promozione delle attività di tutela, assistenza e consulenza nei confronti del nucleo familiare, dei minori orfani o comunque privi di assistenza, delle vittime di violenze, dei minori sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni;
-nella enfatizzazione del ruolo dei consultori quali organismi chiamati a sviluppare la valorizzazione della maternità e della paternità, la tutela dei minori e della donna, l’unità e stabilità familiare;
-nella promozione della ricerca scientifica, della consulenza genetica e della diagnosi prenatale; -nell’istituzione del servizio comunale di supporto educativo per la prima infanzia;
-nel riconoscimento del nascituro nelle graduatorie per l’attribuzione di benefici previsti dalla normativa regionale;
-nell’attuazione da parte degli enti locali di servizi per l’età evolutiva,;
-nello sviluppo degli interventi ed attività di informazione da parte delle AUSL;
-nel sostegno al volontariato e all’associazionismo di settore.
2. Il nucleo fondamentale dell’articolato è ravvisabile nell’art.5, nel quale sono delineati una serie di interventi a sostegno della maternità: la consulenza psicologica e sociale dei consultori; supporti di puericultura; percorsi nascita; l’assistenza domiciliare e l’inserimento presso famiglie, case alloggio o altre strutture residenziali; l’individuazione di percorsi globali individuali (organizzati da AUSL e Comune e finanziati dalla Regione) a favore delle donne che durante la gravidanza siano afflitte da difficoltà ricollegabili alla gestazione, di carattere medico, economico, sociale, familiare, se tali difficoltà non sono superabili mediante le prestazioni offerte dalle strutture pubbliche o convenzionate presenti sul territorio; la creazione da parte della Regione di un fondo (ripartito fra i Comuni secondo parametri stabiliti dalla Giunta regionale) per l’erogazione di contributi finalizzati alla rimozione delle cause economiche che possano indurre all’interruzione della gravidanza.
Considerato
Molti aspetti dell’articolato sono senz’altro fortemente criticabili: dalla mancanza di garanzie circa la effettiva copertura finanziaria di quelle iniziative che si sostanziano nell’erogazione di finanziamenti e sussidi (vedasi in particolare l’art.5); ad una enfatizzazione del ruolo dei consultori familiari che comunque non sembra tradursi nell’attribuzione di funzioni sostanzialmente innovative in capo a tali organismi; alla introduzione di funzioni nuove quali i servizi per l’età evolutiva in capo agli enti locali senza che sia esplicitamente previsto un trasferimento delle necessarie risorse.
Ma soprattutto non può sottacersi che le tematiche trattate dall’articolato risultano a vario titolo e sotto vari aspetti già oggetto di disciplina regionale, sia a livello di fonti normative che a livello di pianificazione regionale. A questo riguardo sembra doversi concludere che il grado di compatibilità della proposta rispetto al quadro vigente, e la misura delle sue ricadute sul territorio, appaiono difficilmente quantificabili giacché essa viene ripresentata a titolo di riassunzione quale atto a sé stante, avulso dalle dinamiche e dagli indirizzi che improntano attualmente il sistema socio sanitario regionale.
DELIBERA
1. Di non esprimere parere sulla proposta in oggetto, costituente riassunzione di un atto presentato nel corso dell’anno 2002, in quanto la stessa appare datata e difficilmente inseribile in un quadro normativo e programmatico ampiamente modificato dalla sopravvenienza delle leggi regionali n.40 e n.41 del 2005 e dai processi di attuazione del PSR e del PISR vigenti.